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Prassi commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa

La circolare n. 8/E del 2026 riordina l'intera disciplina del concordato preventivo biennale, recependo le novità del decreto Omnibus e consolidando i chiarimenti resi in precedenza

La circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 illustra in forma sistematica la disciplina del concordato preventivo biennale introdotto dal d.lgs. n. 13/2024, come modificato dal d.lgs. n. 148/2026 (decreto Omnibus). Il documento sostituisce le precedenti circolari sull'argomento e consolida i chiarimenti già resi con risposte a interpello, FAQ e circolari precedenti. Tra le principali novità, l'adesione in assenza di requisiti è ora priva di effetti ab origine anziché fonte di decadenza; sono introdotte soglie alla proposta di CPB anche per contribuenti con punteggi ISA inferiori a 8; sono precisate cause di esclusione per professionisti partecipanti ad associazioni o STP, con il recepimento normativo del principio già espresso dalla risposta n. 45/2026. La prassi richiamata e le norme interpretate risultano trattate dai giudici tributari per profili diversi da quelli specificamente affrontati dalla circolare.

DocumentoAgenzia delle entrate · circolare 6 ottobre 2026, n. 8TemaConcordato preventivo biennale · imposte sui redditi · IRAP · indici sintetici di affidabilità fiscaleNormeD.lgs. n. 13/2024, artt. 7-22 · D.lgs. n. 148/2026, art. 28 · D.l. n. 38/2026, art. 7-bis · D.lgs. n. 81/2025, art. 14 · TUIR, artt. 5, 76, 115, 116 · D.P.R. n. 600/1973, artt. 36-bis, 36-ter · D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis · Art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

1.Massima

Il concordato preventivo biennale consente ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di definire con l'Agenzia delle entrate, per un biennio, il reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni e il valore della produzione netta ai fini IRAP. L'accesso è subordinato alla sussistenza di un ISA applicabile, all'assenza di cause di esclusione e al rispetto della soglia relativa ai debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per contributi previdenziali, divenuti definitivi entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio: il contribuente può accedere al CPB purché, entro il termine per l'adesione, estingua i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5.000 euro. A decorrere dal biennio 2026-2027, l'adesione in assenza dei requisiti di accesso è priva di effetti ab origine, anziché determinare la decadenza dall'istituto. La proposta è soggetta a soglie massime in funzione del punteggio ISA conseguito nel periodo d'imposta antecedente, con limiti che la proposta non può superare rispetto al corrispondente reddito dichiarato (rettificato): le soglie del 10, 15 e 25 per cento per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8 erano già state introdotte dal d.lgs. n. 81/2025, mentre l'articolo 7-bis del d.l. n. 38/2026 ha aggiunto i limiti del 30 per cento per punteggi compresi fra 6 e 8 e del 35 per cento per punteggi inferiori a 6. Tali soglie non operano quando la proposta risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali. Il maggior reddito proposto per il primo anno del biennio (2026) corrisponde al 50 per cento del maggior reddito individuato per il secondo anno (2027).

Le cause di esclusione riguardano, fra l'altro, l'omessa dichiarazione nel triennio precedente, le condanne irrevocabili per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti; alla condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, limitatamente ai casi in cui la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva. Costituiscono altresì causa di esclusione il superamento della soglia del 40 per cento di redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, le operazioni straordinarie nel primo anno del biennio e la mancata adesione congiunta al CPB da parte del professionista e dell'associazione o STP partecipata. Quest'ultima causa di esclusione non opera quando per l'attività esercitata dall'associazione, dalla STP o dalla STA non risultino approvati gli ISA. La circolare segnala inoltre che il decreto Omnibus, con le modifiche apportate dall'articolo 28 all'articolo 11 del decreto CPB, ha recepito in via normativa il principio già espresso nella risposta n. 45 del 24 febbraio 2026, la quale – con riferimento al caso concreto ivi esaminato – aveva individuato la non operatività della causa di esclusione quando le attività esercitate dal professionista e dall'ente partecipato sono eterogenee, afferiscono ad ambiti professionali distinti e applicano ISA diversi; nel caso esaminato dalla risposta n. 45/2026 rilevava altresì la circostanza che i bienni di adesione non coincidessero.

2.Riferimenti normativi

La circolare interpreta, tra gli altri, gli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificati dall'articolo 28 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, dall'articolo 7-bis del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, e dall'articolo 14 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. I riferimenti del TUIR comprendono, fra gli altri, gli articoli 5, 76, comma 2, 115 e 116. Sono richiamati altresì gli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, l'articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, l'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021 (Nuovo Patent Box), l'articolo 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale, gli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze dell'11 maggio 2026.

3.Il quesito e il chiarimento

La circolare non risponde a un singolo quesito, ma costituisce un documento di prassi sistematico rivolto agli uffici dell'Agenzia delle entrate, con l'obiettivo di garantire uniformità di azione nell'applicazione della disciplina del CPB come attualmente vigente. Il documento sostituisce le precedenti circolari sull'argomento e tratta in forma unitaria tutti gli elementi dell'istituto, precedentemente disciplinati con una pluralità di atti normativi e di prassi.

Per quanto riguarda le modalità di adesione, la circolare precisa che il contribuente inserisce i dati nel software messo a disposizione dall'Agenzia, visualizza la proposta e la accetta entro il termine del 31 ottobre 2026 (prorogato per il biennio 2026-2027 dall'articolo 7-bis del d.l. n. 38 del 2026). La proposta è elaborata sui dati dichiarati per il periodo d'imposta 2025 e tiene conto delle proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027. Il contribuente può comunicare eventi straordinari verificatisi nel 2026 che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno trenta giorni, ottenendo una riduzione della proposta dal 10 al 30 per cento in funzione della durata della sospensione. Quanto alle soglie introdotte in funzione del livello di affidabilità fiscale, il d.lgs. n. 81/2025 aveva già previsto limiti alla proposta per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8 (10 per cento per punteggio pari a 10; 15 per cento per punteggio pari o superiore a 9 e inferiore a 10; 25 per cento per punteggio pari o superiore a 8 e inferiore a 9); l'articolo 7-bis del d.l. n. 38 del 2026 ha esteso il meccanismo ai punteggi inferiori, fissando limiti del 30 per cento per punteggi compresi fra 6 e 8 e del 35 per cento per punteggi inferiori a 6, ferma l'inapplicabilità delle soglie quando la proposta risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali.

Tra le novità introdotte dal decreto Omnibus, la circolare segnala la riformulazione del regime dell'adesione in assenza di requisiti: il nuovo comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto CPB prevede che l'adesione sia priva di effetti ab origine, in luogo della precedente decadenza. Quanto alle cause di esclusione, la circolare consolida i chiarimenti già resi sulla non rilevanza della causa ostativa per compagine sociale nelle società di capitali in regime di trasparenza, sulla non applicabilità della causa di esclusione all'impresa familiare e sull'operatività della causa di esclusione per professionisti partecipanti a STP o associazioni. Su quest'ultimo profilo, la circolare segnala che il decreto Omnibus, con le modifiche apportate dall'articolo 28 all'articolo 11 del decreto CPB, ha recepito in via normativa il principio già espresso dalla risposta n. 45 del 24 febbraio 2026: la causa di esclusione non opera quando le attività esercitate dal professionista e dall'ente partecipato sono eterogenee, afferiscono ad ambiti professionali distinti e applicano ISA diversi. Nel caso concreto esaminato dalla risposta n. 45/2026 rilevava altresì la circostanza che i bienni di adesione non coincidessero. Le condizioni di dettaglio sono quelle individuate dalla citata risposta n. 45/2026, richiamata dalla circolare come anticipazione interpretativa della modifica legislativa.

4.La prassi precedente

La circolare dichiara espressamente di sostituire le precedenti circolari sul concordato preventivo biennale. Conferma e consolida in primo luogo i chiarimenti della circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, della quale recepisce integralmente le soluzioni interpretative (possibilità di due distinte proposte per chi eserciti attività d'impresa e di lavoro autonomo soggette a ISA; determinazione della soglia di 5.000 euro comprensiva di debiti tributari e contributivi; irrilevanza dei debiti sospesi o rateizzati; qualificazione delle operazioni di cessione di ramo d'azienda come causa di esclusione analogamente al conferimento). Il documento richiama altresì la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 per gli effetti della cessazione del CPB, la circolare n. 17/E del 2019 per l'individuazione delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA in ipotesi di trasformazione societaria, e la circolare n. 18/E del 28 giugno 2023 in tema di flat tax incrementale, in relazione alla parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente.

Tra le risposte a interpello richiamate, la risposta n. 109 del 16 aprile 2025 è ripresa per la preclusione all'accesso al CPB nel caso di trasformazione societaria con esercizio esteso a tredici mesi, che esclude l'applicazione degli ISA nel periodo precedente il biennio. La risposta n. 108 del 16 aprile 2025 è richiamata per chiarire che la maggiorazione dei costi deducibili derivante dal Nuovo Patent Box non integra la soglia del 40 per cento di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile. La risposta n. 45 del 24 febbraio 2026 è indicata dalla circolare come anticipazione interpretativa del principio poi recepito in via normativa dal decreto Omnibus: la causa di esclusione per professionisti partecipanti a un'associazione non opera quando le attività esercitate sono eterogenee, gli ISA applicabili sono diversi e gli ambiti professionali sono distinti; nel caso concreto esaminato dalla risposta rilevava altresì la non coincidenza dei bienni di adesione. La risposta n. 47 del 24 febbraio 2026 è richiamata per la cessazione del CPB a seguito di sospensione dell'attività professionale, che opera a prescindere dalla durata della sospensione purché sussista un nesso causale tra la sospensione e la riduzione del reddito effettivo eccedente il 30 per cento rispetto a quello concordato. La risposta n. 236 del 10 settembre 2025 è menzionata per escludere che il cambio di codice ATECO derivante dall'aggiornamento ATECO 2025 integri la cessazione del concordato.

La circolare richiama infine la risoluzione n. 176/E del 28 aprile 2008, confermandone il principio sulla natura individuale dell'impresa familiare, ai fini dell'esclusione della causa ostativa prevista per le modifiche della compagine sociale delle società e associazioni, la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 nel medesimo senso, e la risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 sull'istituzione dei codici tributo per le maggiorazioni di acconto.

5.La prassi in giudizio

Nelle pronunce del corpus le norme interpretate dalla circolare e i documenti di prassi da essa richiamati ricorrono soltanto per profili diversi da quello affrontato dal documento, sul quale non risultano decisioni.

Pubblicato il 7 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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