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Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa · merito

Consulente finanziario: il corrispettivo versato alla banca per subentrare nel portafoglio clienti di un agente cedente è il costo di un bene immateriale, da ripartire secondo il contratto ai sensi dell'art. 103, comma 2, del TUIR, e non valore di avviamento deducibile in diciottesimi

La rivalsa dell'indennità di valorizzazione del portafoglio, versata dal consulente finanziario alla banca per subentrare nella clientela di un agente cedente, è il corrispettivo di un bene immateriale. Le quote deducibili si determinano ai sensi dell'art. 103, comma 2, del TUIR in base al contratto con la banca, e non secondo il limite di un diciottesimo applicato dall'Ufficio.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Novara, sez. 1, sentenza 27 maggio 2026, n. 98DecisioneRicorso accolto · esito favorevole alla contribuente · spese a carico dell'Ufficio, liquidate in 3.200,00 euro oltre oneri e accessoriOggettoAvviso di accertamento IRPEF e addizionali regionale e comunale 2018 · quote di ammortamento per 83.696,85 euro · maggiore imposta di 24.243,00 euro

1.Massima

In tema di reddito d'impresa, il corrispettivo che il consulente finanziario riconosce alla banca, a titolo di rivalsa dell'indennità di valorizzazione del portafoglio, per subentrare nel portafoglio clienti di un agente cedente è il costo di acquisizione di un bene immateriale, assimilabile a quello di una licenza, e non valore di avviamento. Le quote imputabili a ciascun esercizio si determinano ai sensi dell'art. 103, comma 2, del TUIR sulla base del contratto con la banca, che stabilisce le scadenze del corrispettivo e la durata della ripartizione.

È contraddittoria la ripresa dell'Ufficio che, dopo avere riconosciuto la natura immateriale del diritto e il rilievo del contratto per la ripartizione del costo, riconduca il corrispettivo all'avviamento, con deduzione limitata a un diciottesimo.

2.Riferimenti normativi

Articolo 103, commi 1, 2 e 3, e articolo 108, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3.Fatto e decisione

Da un controllo interno l'Ufficio rilevava che una consulente finanziaria aveva contabilizzato quote di ammortamento di «altri oneri pluriennali» per 83.696,85 euro, relative alla rivalsa dell'indennità di valorizzazione del portafoglio versata a una banca per il subentro nella clientela di un agente cedente. Riqualificato il costo come avviamento, con avviso per il 2018 recuperava la differenza fra il dedotto e il deducibile, pari a un diciottesimo del costo complessivo, con una maggiore imposta di 24.243,00 euro e addizionali per 1.894,00 e 456,00 euro, oltre a sanzioni e interessi. La contribuente sosteneva che la riqualificazione, affermata per gli agenti assicurativi, non si estendesse ai promotori finanziari, e chiedeva l'annullamento per violazione dell'art. 108, comma 1, del TUIR e, in subordine, la disapplicazione di sanzioni e interessi ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000.

La Corte accoglie il ricorso. Ritiene non pertinente Cass. n. 29987/2021, richiamata dall'Ufficio e riferita al settore assicurativo, e richiama Cass. n. 21353/2021, secondo cui nel rapporto di agenzia la rivalsa è deducibile secondo le regole di ammortamento dei beni immateriali, per la correlazione fra l'indennità all'agente cessato e il valore del portafoglio attribuito al subentrante. Colloca il corrispettivo per la lista clienti fra i beni immateriali, alla stregua di una licenza, e afferma che, ai sensi dell'art. 103, comma 2, le quote si determinano in base al contratto di acquisizione, che fissa i tempi di pagamento e quindi le scadenze della deducibilità. Rileva la contraddizione dell'Ufficio, che aveva richiamato lo stesso comma 2 per la durata dell'imputazione salvo poi ricondurre il costo all'avviamento, e aderisce alla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino n. 1005/2025. Il motivo subordinato è assorbito; le spese, liquidate in 3.200,00 euro, sono poste a carico dell'Ufficio.

4.Collocazione nell'orientamento

La sentenza nega l'estensione ai consulenti finanziari della soluzione adottata per gli agenti assicurativi, accogliendo la prospettazione della contribuente sulla diversità dei due settori, e fonda la decisione sulla natura di bene immateriale del diritto acquisito e sull'art. 103, comma 2, del TUIR. La qualificazione accolta non coincide con quella del ricorso, che invocava la disciplina degli oneri pluriennali dell'art. 108, comma 1: l'esito favorevole discende dall'art. 103, comma 2.

Il passo di Cass. n. 21353/2021 riportato in motivazione riferisce la rivalsa alle regole dell'art. 103, comma 3, del TUIR, disposizione che la contribuente riteneva inapplicabile e sulla quale l'Ufficio aveva fondato il computo in diciottesimi; la sentenza non chiarisce il raccordo fra quel precedente e il comma 2, né esamina le clausole del contratto con la banca cui rinvia per la durata della ripartizione. Resta impregiudicata, per assorbimento, la richiesta di disapplicazione di sanzioni e interessi.

Pubblicato il 8 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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