Prassi commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa
Una società chiede la deducibilità ai fini IRES degli interessi versati sia in sede di conciliazione giudiziale sia di ravvedimento operoso, tutti connessi a contestazioni IVA. L'Agenzia conferma la deducibilità degli interessi da conciliazione, qualificandoli come compensativi e non soggetti all'articolo 96 del TUIR, ma nega quella degli interessi da ravvedimento, ritenuti moratori e accessori al tributo. La soluzione si pone in continuità con le risposte n. 541/2022 e n. 172/2024 per gli interessi da conciliazione, mentre ne delimita l'ambito escludendone l'estensibilità agli interessi da ravvedimento, richiamando l'ordinanza della Cassazione n. 28740/2022 sulla funzione risarcitoria degli interessi moratori. La risposta n. 56/2025, relativa al reddito di lavoro autonomo, è menzionata dall'istante ma non assunta a fondamento dall'Agenzia, che fonda l'indeducibilità sulla natura moratoria e sul rapporto di accessorietà rispetto al tributo.
Gli interessi passivi corrisposti in sede di conciliazione giudiziale, avendo funzione compensativa del ritardo nell'esazione dei tributi, non sono accessori all'obbligazione tributaria e sono deducibili ai fini IRES nell'esercizio di imputazione a conto economico, secondo le regole generali di determinazione del reddito d'impresa; essi non rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 96 del TUIR, non derivando da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria.
Gli interessi passivi versati in sede di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, avendo natura di interessi moratori con funzione risarcitoria del danno da ritardo nell'adempimento, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione tributaria principale e ne condividono il trattamento fiscale, con conseguente indeducibilità ai fini IRES.
Il documento interpreta l'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), relativo ai limiti alla deducibilità degli interessi passivi, e l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina il ravvedimento operoso e prevede il versamento di interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il documento richiama inoltre l'articolo 83 del TUIR sul principio di derivazione rafforzata e, nella ricostruzione dell'istante, l'articolo 63 del TUIR nella versione previgente.
Una società residente in Italia, che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali, è stata sottoposta a controllo fiscale ai fini IVA per più annualità. Per il primo periodo d'imposta contestato, la società ha impugnato l'atto di accertamento e successivamente definito la controversia in sede di conciliazione giudiziale. Per le annualità successive, la società ha regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso. In entrambi i casi sono stati versati importi a titolo di IVA, sanzioni e interessi, tutti iscritti alla voce degli oneri finanziari nel bilancio dell'esercizio N+7. L'istante chiedeva conferma della deducibilità ai fini IRES dell'intera componente interessi, sia quella da conciliazione sia quella da ravvedimento, nonché della loro esclusione dall'ambito applicativo dell'articolo 96 del TUIR.
L'Agenzia accoglie il quesito limitatamente agli interessi da conciliazione giudiziale. Quanto a questi, conferma che essi svolgono una funzione compensativa del ritardo nell'esazione dei tributi, non sono strettamente accessori all'obbligazione tributaria e devono essere valutati autonomamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa: in assenza di una disposizione che ne preveda l'indeducibilità, risultano deducibili ai fini IRES e non rientrano nell'articolo 96 del TUIR, non derivando da operazioni aventi causa finanziaria.
Con riguardo agli interessi da ravvedimento operoso, l'Agenzia perviene alla conclusione opposta. Muovendo dalla qualificazione degli stessi come interessi moratori ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, il documento ne afferma la natura risarcitoria del danno derivante dal ritardo nell'adempimento dell'obbligo tributario. Tale qualificazione determina, secondo l'Agenzia, un rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale, con la conseguenza che gli interessi da ravvedimento condividono il trattamento fiscale del tributo cui si riferiscono e sono pertanto indeducibili ai fini IRES. La questione relativa all'applicazione dell'articolo 96 del TUIR resta assorbita dall'indeducibilità così affermata.
Il nucleo del ragionamento dell'Agenzia si fonda sulla distinzione tra due categorie di interessi e sulla delimitazione dell'ambito di applicazione della prassi precedente.
Per gli interessi da conciliazione giudiziale, il documento richiama le risposte a interpello n. 541 del 31 ottobre 2022 e n. 172 del 20 agosto 2024. La risposta n. 541/2022 aveva riconosciuto la deducibilità integrale degli interessi versati in esecuzione di accordi conciliativi connessi a contestazioni IVA, qualificandoli come oneri autonomi con funzione non finanziaria. La risposta n. 172/2024 aveva confermato la medesima impostazione per interessi da conciliazione e accertamento con adesione relativi a ritardato versamento di IRES e IRAP, affermando che la deducibilità degli interessi prescinde dalla deducibilità del tributo cui sono collegati; è l'istante del documento in esame a precisare che tale risposta riguardava contestazioni in materia di transfer pricing. Su questo profilo la risposta n. 185/2026 si pone in continuità con entrambe.
L'elemento di novità riguarda la scelta dell'Agenzia di non estendere i medesimi chiarimenti agli interessi da ravvedimento operoso. Il documento afferma espressamente che le risposte n. 541/2022 e n. 172/2024 riguardano una tipologia di interessi con funzione compensativa, differente rispetto a quella risarcitoria propria degli interessi da ravvedimento: non si tratta dunque di un discostamento dalla prassi precedente, ma di una delimitazione del suo ambito applicativo. Dal confronto che la redazione compie con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025 — che aveva negato la deducibilità degli interessi da ravvedimento speciale nel reddito di lavoro autonomo — emerge che l'Agenzia perviene al medesimo risultato di indeducibilità anche nell'ambito del reddito d'impresa, sebbene con un percorso argomentativo diverso: la risposta n. 56/2025 fondava l'indeducibilità anche sul difetto di inerenza ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, norma specifica del reddito di lavoro autonomo, mentre la risposta n. 185/2026 si fonda sulla qualificazione degli interessi moratori come accessori al tributo, invocando l'ordinanza della Cassazione n. 28740 del 4 ottobre 2022.
Il documento richiama altresì la risoluzione n. 178/E del 9 novembre 2001, che aveva affermato l'assenza di limiti alla deducibilità degli interessi passivi in funzione della natura del costo cui sono collegati: tale documento è menzionato nella parte in cui si espone la soluzione prospettata dall'istante, ma l'Agenzia non lo assume a fondamento della propria soluzione sugli interessi da ravvedimento, di fatto circoscrivendone la portata ai soli interessi con funzione compensativa.
Quanto alla circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, il documento la richiama per la definizione degli interessi di mora come forma generalizzata di risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'adempimento degli obblighi tributari, utilizzandola come premessa concettuale per affermare la natura risarcitoria degli interessi da ravvedimento.
Le risposte n. 541/2022 e n. 172/2024, richiamate dal documento come fondamento della deducibilità degli interessi da conciliazione, risultano confermate nelle pronunce del corpus, ancorché su profili in parte differenti. Per la risposta n. 541/2022, una decisione di primo grado ne ha recepito l'impostazione con riferimento all'indeducibilità dell'IVA indetraibile versata in esecuzione di accordi conciliativi, profilo diverso da quello della deducibilità degli interessi ma coerente con il medesimo quadro interpretativo. Per la risposta n. 172/2024, una decisione di primo grado ha dato atto che l'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento era stato determinato proprio dalle indicazioni di quel documento di prassi, riconoscendone la rilevanza in un caso avente ad oggetto la deducibilità degli interessi moratori versati in relazione a maggiori imposte.
L'ordinanza della Cassazione n. 28740/2022, che il documento pone a fondamento dell'indeducibilità degli interessi da ravvedimento, ha affermato che gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento del tributo si pongono in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale e ne assumono la medesima disciplina di non deducibilità. Il documento richiama altresì le sentenze della Cassazione n. 11766/2009, n. 8135/2011 e n. 24930/2011, rispetto alle quali l'ordinanza n. 28740/2022 consolida l'orientamento.
La circolare n. 180/E del 1998, richiamata dal documento per la qualificazione degli interessi di mora come risarcimento del danno, è stata oggetto di numerose pronunce nel corpus, che tuttavia la citano per profili diversi da quello della deducibilità degli interessi, riguardando il cumulo giuridico delle sanzioni, la prescrizione dei crediti tributari e questioni di tributi locali. Sul profilo specifico della deducibilità degli interessi moratori dal reddito d'impresa, che costituisce il nucleo della risposta in esame, il corpus non contiene pronunce.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.