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Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa · merito

Perdite su crediti: la cancellazione dal bilancio a seguito di cessione pro soluto non esonera dalla prova dell'inerenza, e la perdita è indeducibile quando l'operazione complessiva, culminata nella cessione del credito a circa lo 0,05% del valore nominale, presenta caratteri di macroscopica antieconomicità

La cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili integra gli elementi certi e precisi, ma non esclude il sindacato sull'inerenza ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR. Se la perdita nasce da una sequenza di atti macroscopicamente antieconomici, il componente negativo è indeducibile, e spetta al contribuente provare la convenienza economica dell'operazione.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara, sez. 2, sentenza 1 giugno 2026, n. 87DecisioneRicorso respinto · esito favorevole all'Ufficio · spese a carico delle ricorrenti in solido, liquidate in 8.000,00 euro oltre accessoriOggettoAvviso di accertamento IRES 2019 · consolidato nazionale · perdita su crediti di 4.277.165,85 euro · maggiore IRES di 1.026.520,00 euro

1.Massima

In tema di reddito d'impresa, la regola dell'art. 101, comma 5, del TUIR secondo cui gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio in applicazione dei principi contabili non esonera il contribuente dalla prova dell'inerenza della perdita ai sensi dell'art. 109, comma 5, né preclude il sindacato sulla coerenza economica dell'operazione da cui la perdita è scaturita.

È indeducibile la perdita derivante dalla cessione pro soluto, a circa lo 0,05% del nominale, di un credito acquisito con un'espromissione liberatoria accettata senza verifiche da una società costituita venti giorni prima e priva di consistenza patrimoniale, quando il creditore non si è insinuato nei fallimenti dei debitori originari né ha tentato il recupero. Tali elementi costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti, e spetta al contribuente provare la convenienza economica dell'operazione.

2.Riferimenti normativi

Articolo 101, commi 5 e 5-bis, e articolo 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 13, commi 1 e 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147; articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; articoli 2697 e 2729 del codice civile; articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

3.Fatto e decisione

A seguito di un processo verbale di constatazione del 17 giugno 2024, l'Ufficio accertava nei confronti di una società per azioni consolidata e della consolidante, per il 2019, una maggiore IRES di 1.026.520,00 euro, recuperando una perdita su crediti di 4.277.165,85 euro, rilevata con la cessione pro soluto, il 19 dicembre 2019, di un credito nominale di 4.279.305,50 euro per 2.139,65 euro. Il credito derivava da un'espromissione privativa del 2 agosto 2016, con la quale una società costituita il 13 luglio 2016, con capitale di 10.000 euro versato per 2.500 euro, si era accollata i debiti di due società in crisi, con rientro in quattordici anni senza interessi; le debitrici originarie fallivano nei primi mesi del 2017. Le ricorrenti sostenevano che la cancellazione del credito secondo l'OIC 15, dopo la cessione a un operatore vigilato, integrasse una presunzione assoluta di sussistenza degli elementi certi e precisi.

La Corte respinge il ricorso. Richiamate Cass. n. 5787/2021, Cass. n. 8714/2024 e Cass. n. 9784/2019, afferma che la presunzione legale non esonera dalla prova dell'inerenza. Valorizza la genesi del credito verso una partecipata di cui la contribuente era socio unico e che amministrava direttamente tramite il proprio amministratore delegato, con un'esposizione di 1.698.194,03 euro già al 1° gennaio 2008; la prosecuzione delle forniture nonostante gli insoluti; l'espromissione accettata senza due diligence; la mancata insinuazione nei fallimenti e l'inerzia verso l'espromittente; il prezzo di cessione. Ritiene che la sequenza, valutata unitariamente, fosse diretta a differire al 2019 l'emersione fiscale della perdita. Sulla competenza osserva che il 2019 rientrerebbe astrattamente nella finestra temporale delineata da Cass. n. 22314/2021, ma che ciò non supererebbe il difetto di inerenza. Ritiene assolto l'onere dell'Ufficio e condanna le ricorrenti in solido alle spese, liquidate in 8.000,00 euro.

4.Collocazione nell'orientamento

La sentenza applica l'indirizzo, richiamato in motivazione, che sottopone anche il differenziale negativo da cessione pro soluto all'ordinario giudizio di inerenza e vede nell'antieconomicità macroscopica un indice del carattere erogatorio dell'operazione (Cass. n. 5787/2021; Cass. n. 8714/2024). Il collegio non contesta che la cancellazione contabile integri gli elementi certi e precisi, ma nega che precluda il sindacato sull'inerenza. Cass. n. 8714/2024 riguardava, come la sentenza stessa riconosce, il testo anteriore alle modifiche del 2012 e del 2013: l'estensione dei suoi principi al regime successivo è affermazione del giudice di merito.

Sulla competenza la Corte non decide, limitandosi a rilevare che il 2019 rientrerebbe astrattamente nella finestra temporale. Il richiamo all'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 serve alla valutazione unitaria degli atti, in un accertamento fondato sull'inerenza e sulla competenza e non su una contestazione di abuso del diritto.

Pubblicato il 8 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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