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Approfondimenti · Nota

Ravvedimento speciale e concordato preventivo biennale: in 32 delle 51 pronunce di merito che decidono sull'istituto il beneficio è negato, quasi sempre perché il pagamento è arrivato dopo il controllo.

La lettura integrale delle 68 pronunce delle Corti di giustizia tributaria che, fra gennaio 2025 e luglio 2026, richiamano il ravvedimento speciale dell'art. 2-quater del D.L. 113/2024: quali atti ne impediscono il perfezionamento, che cosa copre la preclusione degli accertamenti, che cosa accade all'IVA, come i giudici regolano le spese.

Rilevazione del 15 ottobre 2026
324.588 pronunce di merito gennaio 2025 - luglio 2026 · 68 richiamano l'istituto · 51 lo decidono · tutte lette per intero

La questione

L'art. 2-quater del D.L. 113/2024, inserito dalla legge di conversione n. 143/2024, ha consentito a chi applica gli ISA e ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 di definire le annualità dal 2018 al 2022 con un'imposta sostitutiva. Due commi governano il contenzioso. Il comma 9 nega il perfezionamento se il pagamento è successivo alla notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento o di un atto di recupero di crediti inesistenti. Il comma 10, una volta eseguito il versamento, preclude le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del D.P.R. 600/1973 e quelle IVA di cui all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972, salve quattro deroghe tassative.

L'istituto è stato riproposto con lo stesso impianto dall'art. 12-ter del D.L. 84/2025, per il concordato 2025-2026, e dall'art. 29 del D.Lgs. 148/2026, per chi lo rinnova per il 2026-2027. Le questioni decise sul primo ravvedimento sono dunque destinate a ripresentarsi, con lo stesso testo, sul secondo e sul terzo.

Il perimetro e gli esiti

Nel testo integrale delle 324.588 pronunce di merito depositate fra gennaio 2025 e luglio 2026 il concordato preventivo biennale è nominato in 115 e il ravvedimento speciale dell'art. 2-quater in 68. In 51 la Corte decide una questione sull'istituto; nelle altre 17 l'istituto è richiamato ma la causa si chiude per conciliazione, autotutela o assorbimento. Il contenzioso è giovane e cresce: 12 decisioni nel 2025, 27 nel primo semestre 2026, 12 nel solo mese di luglio. Proviene da 26 Corti di 13 regioni, con il Veneto e la Campania in testa; la lite mediana vale 37.983 euro.

Questioni decise sull'art. 2-quater51 · Ufficio 32, contribuente 17, misto 2
Atti ostativi del comma 927 · Ufficio 19, contribuente 8
Ampiezza della preclusione del comma 108 · contribuente 6, misto 2
Effetti ai fini IVA7 · Ufficio 6, contribuente 1
Perfezionamento: adesione, versamenti, rate5 · Ufficio 3, contribuente 2
Perimetro soggettivo e temporale, termini4 · Ufficio 4

Il dato che conta è la forma della tabella. La domanda centrale non è quanto la copertura valga, ma se sia nata: dove il ravvedimento si è perfezionato, i giudici ne difendono l'ampiezza; dove il pagamento ha seguito la conoscenza del controllo, lo negano.

Gli atti ostativi

Dove la data dell'atto risulta dal testo, gli atti notificati prima del 9 ottobre 2024, quando la norma non esisteva ancora, hanno precluso il beneficio in 9 casi su 11; quelli notificati dopo l'entrata in vigore e prima del pagamento in 7 casi su 9. Le Corti leggono il comma 9 secondo la ratio premiale del ravvedimento ordinario: il pagamento che segue la conoscenza del controllo non è spontaneo e non perfeziona.

Sull'elenco degli atti la giurisprudenza è divisa in due letture, che contano ora cinque pronunce ciascuna. La lettura estensiva ha prevalso nel primo anno: hanno precluso il ravvedimento l'invito a comparire (Sassari), l'invito a fornire dati e notizie (Roma, Padova), l'avviso di accertamento notificato due ore prima del pagamento (Firenze), lo schema notificato alla società e non ai soci (Milano). La lettura letterale, affermata da Verona, Bari e Modena, è stata adottata nel luglio 2026 da Brescia, che nega efficacia ostativa al solo avvio della verifica, e da Enna, che la nega al verbale di accesso breve: «quando il legislatore vuole fare derivare delle conseguenze da alcuni atti e li elenca analiticamente, l'interprete non può aggiungerne altri».

La preclusione e l'IVA

Quando il ravvedimento è perfezionato, i giudici leggono la preclusione in modo ampio: copre l'accertamento parziale ex art. 41-bis, le plusvalenze, la riqualificazione dei rimborsi spese in redditi di lavoro dipendente, i soci della società di persone per trasparenza. Le deroghe sono tassative: quella penale richiede un rinvio a giudizio o una misura cautelare, non la sola notizia di reato; la decadenza dal concordato rileva solo per violazioni riferibili agli anni concordati. I limiti affermati sono due: la rettifica che consegue a una dichiarazione integrativa del contribuente e la dichiarazione infedele della causa di esclusione dagli ISA, che riapre l'accertamento ma obbliga a scomputare l'imposta sostitutiva già versata.

Sull'IVA la tesi della copertura «tombale» è isolata. Il comma 10 richiama soltanto le rettifiche presuntive del secondo periodo dell'art. 54, secondo comma, e su questo confine la giurisprudenza è per ora di sei a uno: una sola pronuncia, a Napoli, ha ricondotto alle rettifiche precluse il recupero dell'imposta detratta per difetto di inerenza; le altre hanno negato ogni immunità oltre le presunzioni.

Le spese

La novità dell'istituto pesa sulla regolazione delle spese. Nelle 51 pronunce sono compensate 32 volte, in 10 casi con un richiamo espresso alla novità o alla complessità della questione. Il contribuente che perde è condannato 17 volte su 32, per un importo medio di 3.294 euro; l'Ufficio soltanto 2 volte, entrambe nel luglio 2026. Cinque giudizi si sono chiusi con l'annullamento o lo sgravio in autotutela, segno che una parte degli accertamenti sulle annualità ravvedute nasce da un difetto di coordinamento con la nuova disciplina più che da una scelta interpretativa.

Che cosa consente, e che cosa no

La rilevazione consente di affermare che il contenzioso sul ravvedimento speciale esiste, cresce e ha già prodotto orientamenti riconoscibili, e che per il difensore le due lezioni sono la prova documentale della cronologia del pagamento e la contestazione, atto per atto, della natura ostativa di ciò che l'Ufficio ha notificato prima.

Non consente di dire quale sia la prassi degli uffici, perché il corpus registra solo i casi arrivati a sentenza, né quale sia l'esito tipico di una lite: 51 pronunce in ventuno mesi, distribuite su 26 Corti, sono conteggi, non frequenze stimate. La Corte di cassazione non si è ancora pronunciata e le Corti di secondo grado hanno deciso tre casi. Il secondo ravvedimento, i cui versamenti sono iniziati nel gennaio 2026, non ha ancora prodotto contenzioso leggibile.

Questa nota riassume un rapporto più ampio, che contiene il quadro normativo e di prassi, la tabella delle ventisette pronunce sugli atti ostativi con le date degli atti e dei pagamenti, l'analisi del perfezionamento, della preclusione, dell'IVA, delle spese e delle estinzioni, e una nota metodologica con quattro figure.

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