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Prassi commentata › Fiscalità internazionale: convenzioni e credito d'imposta

Pensione pubblica a residente in Libano con doppia nazionalità: risposta n. 202/2026

Chiarimento dell'Amministrazione

La pensione pubblica corrisposta dallo Stato italiano per servizi resi a un Ministero, percepita da un residente in Libano con nazionalità libanese e italiana, è imponibile soltanto in Italia ai sensi dell'art. 19, par. 2, lett. a), della Convenzione Italia-Libano

Un pensionato residente in Libano e iscritto all'AIRE, con cittadinanza italiana e libanese, percepisce dall'INPS (ex gestione INPDAP) una pensione per servizi resi alle dipendenze di un Ministero italiano. L'Agenzia esclude la tassazione esclusiva in Libano prevista dall'art. 19, par. 2, lett. b), della Convenzione Italia-Libano, perché la deroga presuppone che il percettore non abbia la nazionalità dello Stato da cui proviene la pensione. Si applica quindi la regola generale della lett. a), che attribuisce la potestà impositiva esclusiva all'Italia. Per la nozione di «nazionale» la risposta richiama la risposta n. 177/2026, che il corpus giurisprudenziale non ha mai citato.

Estremi e norme
DocumentoAgenzia delle entrate · risposta a interpello 5 novembre 2026, n. 202TemaPensioni pubbliche corrisposte a non residenti · doppia nazionalità · Convenzione Italia-Libano · IRPEFNormeConv. Italia-Libano (l. 87/2011), art. 19, par. 2, lett. a) e b) · Conv. Italia-Libano, art. 3, par. 1, lett. e) · TUIR, artt. 3, 23, 49 e 169 · d.P.R. 600/1973, art. 75RiferimentiLa risposta interpreta l'art. 19, par. 2, lettere a) e b), e l'art. 3, par. 1, lett. e), della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Beirut il 22 novembre 2000 e ratificata con legge 3 giugno 2011, n. 87. Sul piano interno richiama gli artt. 3, comma 1, 23, comma 2, lett. a), e 49, comma 2, lett. a), del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Per la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno richiama l'art. 169 del TUIR e l'art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Fa infine riferimento al paragrafo 8 del Commentario all'art. 3 del Modello OCSE.

1.Il quesito e il chiarimento

L'istante percepisce dal 1° settembre 2026 una pensione di natura pubblica erogata dall'INPS, derivante dall'ex gestione INPDAP, per un servizio prestato per quasi trentacinque anni alle dipendenze di un Ministero italiano. Dichiara di risiedere in Libano, di essere iscritto all'AIRE e di avere la cittadinanza italiana e quella libanese. Nell'interlocuzione con l'ente erogatore erano emerse incertezze sul trattamento fiscale della pensione. L'istante chiedeva quindi se, alla luce della Convenzione, la pensione debba essere tassata in Italia o soltanto in Libano. A suo avviso si applicherebbe l'art. 19, par. 2, lett. b): per la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza basterebbe possedere la cittadinanza libanese, e la cittadinanza italiana non sarebbe di ostacolo.

L'Agenzia parte dal diritto interno. Per i non residenti l'imposta si applica soltanto ai redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, comma 1, TUIR). Le pensioni corrisposte dallo Stato si considerano prodotte in Italia (art. 23, comma 2, lett. a), TUIR). Il reddito di pensione dell'istante risulta quindi imponibile in Italia ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR. Sul diritto interno prevale però la Convenzione, in forza dell'art. 169 del TUIR, dell'art. 75 del d.P.R. n. 600/1973 e della giurisprudenza costituzionale.

Secondo l'Agenzia, la lett. a) dell'art. 19, par. 2, riguarda le pensioni pubbliche corrisposte in corrispettivo di servizi resi allo Stato contraente o ai suoi enti e le rende imponibili soltanto nello Stato erogatore. La lett. b) è una deroga e richiede due condizioni congiunte: il percettore deve avere la nazionalità dello Stato di residenza e non deve avere quella dello Stato da cui proviene la pensione. Per stabilire chi sia «nazionale», l'Agenzia richiama l'art. 3, par. 1, lett. e), della Convenzione e il paragrafo 8 del Commentario OCSE all'art. 3, secondo cui la nozione comprende sia la nazionalità sia la cittadinanza. Poiché l'istante possiede anche la cittadinanza italiana, la seconda condizione della deroga manca. Si applica quindi la regola generale della lett. a), con potestà impositiva esclusiva dell'Italia.

2.La prassi precedente

La risposta richiama, con segno di conferma, la risposta n. 177/2026. Il richiamo serve per la nozione di «nazionale», che secondo il Commentario OCSE comprende il possesso sia della nazionalità sia della cittadinanza di uno Stato contraente. Quella risposta riguardava la Convenzione Italia-Svizzera e la pensione erogata da un istituto di diritto pubblico svizzero in corrispettivo dell'attività lavorativa prestata presso il DDPS. L'Agenzia l'aveva qualificata come pensione pubblica ai sensi dell'art. 19, par. 1, soggetta a tassazione esclusiva in Svizzera. Aveva inoltre affermato che la doppia cittadinanza italiana e svizzera del percettore non impedisce di applicare la norma convenzionale, perché basta possedere la nazionalità dello Stato erogatore e non rileva quella dell'altro Stato contraente.

Il confronto che segue è una lettura della redazione e non è contenuto nella risposta in commento. Le due risposte, pur riguardando convenzioni diverse e pensioni erogate in un caso dalla Svizzera e nell'altro dall'Italia, arrivano allo stesso esito: la pensione pubblica è tassata dallo Stato che la eroga quando il percettore ne ha la cittadinanza, anche se ha pure quella dell'altro Stato. Nella risposta n. 202/2026 questo esito discende dal testo della lett. b) della Convenzione Italia-Libano, che esclude espressamente dalla deroga chi possiede la nazionalità dello Stato da cui proviene la pensione. Nella documentazione disponibile non risultano documenti successivi che superino la risposta n. 177/2026.

3.La prassi in giudizio

Nelle pronunce del corpus non compaiono né la risposta n. 177/2026 né l'art. 19 della Convenzione Italia-Libano. Gli artt. 3, 23 e 49 del TUIR vi ricorrono soltanto per profili diversi da quello affrontato dalla risposta, sul quale non risultano decisioni.

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Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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