Giurisprudenza commentata › Fiscalità internazionale: convenzioni e credito d'imposta · merito
La ritenuta sui compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno corrisposti a non residenti non si applica ai diritti audiovisivi su eventi sportivi: la partita si svolge secondo le regole del gioco e la sua ripresa è mera riproduzione, entrambe prive di creatività; la qualificazione di tali diritti come connessi al diritto d'autore opera sul piano civilistico e non estende la fattispecie impositiva. Né i compensi sono canoni convenzionali, se il contratto non trasferisce diritti di sfruttamento.
In tema di ritenute sui redditi dei non residenti, i corrispettivi pagati per l'acquisto del diritto di trasmettere gli eventi sportivi organizzati da un ente estero non costituiscono compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. c), del TUIR e non sono soggetti alla ritenuta di cui all'art. 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973: l'opera dell'ingegno richiede il carattere creativo previsto dall'art. 2575 c.c., che difetta nella partita, svolta secondo le regole del gioco, e nella sua mera riproduzione audiovisiva. La qualificazione di tali diritti come connessi al diritto d'autore, operata dal d.lgs. n. 9 del 2008, ne estende la tutela civilistica ma non la fattispecie impositiva, i cui presupposti si ricavano esclusivamente dalla norma tributaria.
Né sono canoni ai sensi dell'art. 12 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, la cui definizione prevale su quella nazionale, quando il contratto attribuisce soltanto il diritto di trasmettere le immagini, lasciando all'ente organizzatore i diritti di sfruttamento: si tratta di utili d'impresa dell'ente, non assoggettabili a ritenuta in Italia.
Articolo 25, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR; articolo 2575 del codice civile; d.lgs. n. 9 del 2008; articoli 3, 12 e 13 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni; punto 10.1 del Commentario OCSE, come richiamato dalla sentenza.
Una società aveva acquistato da un ente organizzatore di competizioni calcistiche residente in Svizzera i diritti radiotelevisivi sui relativi eventi e, in via prudenziale, aveva assoggettato i corrispettivi del 2022 alla ritenuta sui compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, nella misura dell'art. 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 secondo la Convenzione, versando 2.226.315,80 euro. Il giudice di primo grado di Milano respingeva il ricorso contro il silenzio-rifiuto, ritenendo tali diritti, tutelati dalla legge sul diritto d'autore, assimilati alle opere dell'ingegno. In appello l'Ufficio si costituiva tardivamente.
La Corte accoglie l'appello. La creatività richiesta dall'art. 2575 c.c. manca sia nella partita, che si svolge secondo le regole del gioco, sia nella ripresa, mera riproduzione di quanto avviene in campo; la necessità del d.lgs. n. 9 del 2008 per qualificare i diritti audiovisivi come connessi ne conferma la diversità dalle opere dell'ingegno. Il precedente invocato dal primo giudice, Cass. pen. n. 33945/2006, riguardava un sequestro preventivo e non aveva recepito la tesi della partita come opera dell'ingegno. Quanto alla Convenzione, il punto 10.1 del Commentario OCSE esclude dai canoni i pagamenti per la trasmissione in diretta di un evento quando non si acquisisce alcun diritto di sfruttamento, e il contratto, alle clausole 17.5 e 18, prevedeva la consegna all'ente di copia delle registrazioni e gli riservava i diritti di proprietà intellettuale. I compensi sono quindi utili d'impresa dell'ente; l'Ufficio è condannato alla restituzione con interessi legali dalla data del versamento e le spese sono compensate.
La sentenza non richiama precedenti conformi e dà atto della novità della questione. Il tratto distintivo è la separazione fra piano civilistico e tributario: l'estensione ai diritti audiovisivi su eventi sportivi della tutela prevista per il diritto d'autore non comporta l'applicazione della fattispecie impositiva riservata ai compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, perché diversamente il presupposto d'imposta sarebbe esteso per mezzo di una norma estranea all'ordinamento tributario. L'esclusione dei canoni è fondata sul contenuto concreto del contratto, oltre che sul Commentario.
Alcuni passaggi della motivazione non risultano coordinati. I compensi sono qualificati come corrispettivi di servizi, nel richiamo al Commentario, poi di una cessione di beni a titolo definitivo ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, infine come utili d'impresa; l'art. 23 è riferito in motivazione al d.P.R. n. 600 del 1973 e nell'esposizione dei motivi al TUIR. Non sono esaminate né l'eccezione sulla comparsa tardiva dell'Ufficio né l'assenza di una stabile organizzazione in Italia, presupposta dalla tesi dell'appellante.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
Nella stessa materia