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Giurisprudenza commentata › Fiscalità internazionale: convenzioni e credito d'imposta · merito

Regime degli impatriati: il lavoratore che rientra in Italia al termine di un distacco infragruppo, proseguendo il rapporto con il medesimo datore di lavoro, non accede al beneficio, e il mutamento di mansioni e inquadramento non integra la discontinuità richiesta dalla finalità della norma

Il regime dell'art. 16 del d.lgs. 147/2015 mira ad attrarre lavoratori che, dopo un'esperienza maturata all'estero, apportino valore aggiunto al mercato del lavoro nazionale, non a premiare il mero rientro territoriale del dipendente che, concluso il distacco, prosegue il rapporto originario. Se restano invariati contratto, datore di lavoro e anzianità di servizio, il rientro è l'esito naturale della vicenda lavorativa e la modifica delle mansioni ne costituisce un'evoluzione fisiologica.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sez. 10, sentenza 23 giugno 2026, n. 2568DecisioneRicorso rigettato · esito favorevole all'Ufficio · spese compensateOggettoDiniego tacito di rimborso IRPEF e addizionali regionale e comunale 2023 · regime degli impatriati · 26.802,00 euro

1.Massima

In tema di agevolazioni per i lavoratori impatriati, il regime previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 va interpretato alla luce della sua finalità, che è attrarre in Italia lavoratori che, dopo un'esperienza professionale maturata all'estero, apportino valore aggiunto al mercato del lavoro nazionale, e non premiare il mero rientro territoriale del dipendente che, all'esito di un periodo di distacco, prosegua il rapporto lavorativo originario con il medesimo datore di lavoro. Non spetta pertanto il beneficio al lavoratore la cui attività all'estero si è svolta nell'ambito di un distacco infragruppo, quando il rientro avviene nella permanenza del medesimo rapporto contrattuale, del medesimo datore di lavoro e dell'anzianità di servizio maturata.

La modifica delle mansioni e dell'inquadramento al rientro non determina il mutamento sostanziale della posizione lavorativa richiesto dalla ratio della norma, ma si colloca nell'evoluzione fisiologica del rapporto già esistente. La disciplina dell'art. 5 del d.lgs. n. 209 del 2023, pur non applicabile ratione temporis, conferma la rilevanza sistematica del requisito della discontinuità.

2.Riferimenti normativi

Articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147; articolo 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

3.Fatto e decisione

Un lavoratore dipendente, che aveva trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2021 dopo un periodo di residenza e di attività lavorativa all'estero dal 2019 al 2021, chiedeva con dichiarazione integrativa del modello Redditi PF 2024, relativo al periodo d'imposta 2023, il rimborso di 26.802,00 euro, invocando il regime degli impatriati. Sull'istanza si formava il silenzio-rifiuto, impugnato con riferimento all'IRPEF e alle addizionali regionale e comunale. L'Ufficio si opponeva sostenendo che il rientro fosse avvenuto in continuità con il precedente rapporto di lavoro; il ricorrente richiamava anche i precedenti favorevoli relativi alle annualità precedenti e sosteneva che il periodo all'estero avesse determinato un effettivo radicamento nel Paese estero e che il rientro, con l'assegnazione di un diverso ruolo aziendale, integrasse la discontinuità necessaria.

La Corte respinge il ricorso. Riconosce che la tesi del contribuente è sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, ma non la condivide: l'attività all'estero si era svolta nell'ambito di un rapporto già instaurato con la società italiana e mediante un distacco infragruppo, e il rientro era stato l'esito naturale della vicenda lavorativa originaria, con permanenza del contratto, del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio. Il mutamento di mansioni e inquadramento non assume valore decisivo. La successiva disciplina dell'art. 5 del d.lgs. n. 209 del 2023, che regola espressamente i lavoratori rientrati dopo un distacco prevedendo specifici requisiti di discontinuità, non si applica ratione temporis, ma conferma che la discontinuità evita un'applicazione distonica rispetto alla finalità attrattiva. Le pronunce di merito richiamate dal ricorrente non costituiscono un vincolo interpretativo. Le spese sono compensate per il significativo contrasto giurisprudenziale sulla questione.

4.Collocazione nell'orientamento

La sentenza si colloca, dichiaratamente, sul versante opposto a quella parte della giurisprudenza di merito che riconosce il beneficio ai lavoratori rientrati dopo un distacco, e lo fa con un argomento teleologico: il requisito della discontinuità è ricavato dalla finalità attrattiva dell'agevolazione, senza richiamo a un dato testuale della disposizione applicabile ratione temporis, mentre la disciplina successiva del d.lgs. n. 209 del 2023 è richiamata soltanto come conferma sistematica. Il contrasto è riconosciuto dallo stesso collegio, che vi fonda la compensazione delle spese; la motivazione non richiama precedenti di legittimità.

Restano fuori dalla motivazione alcuni profili. Il ricorrente aveva invocato precedenti favorevoli relativi alle annualità precedenti, e la sentenza li considera pronunce di merito prive di efficacia vincolante sul piano interpretativo, senza soffermarsi su un loro eventuale passaggio in giudicato, che il testo non consente di ricostruire. Non sono esaminati in modo specifico l'argomento del radicamento nel Paese estero né il contenuto del nuovo ruolo, ritenuto in ogni caso un'evoluzione fisiologica del rapporto: la decisione poggia sulla continuità del contratto, del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio, considerata assorbente.

Pubblicato il 6 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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