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Regime degli impatriati: negato il beneficio al lavoratore rientrato dal distacco all'estero con un ruolo superiore in un'altra società del gruppo, per continuità con la posizione precedente e per opzione esercitata soltanto con la dichiarazione integrativa

Il regime dell'art. 16 del d.lgs. 147/2015 non spetta al lavoratore che rientra in Italia al termine di un distacco in continuità con il rapporto sorto in Italia, anche se assume un ruolo superiore presso un'altra società del gruppo. Per la Corte l'opzione non può essere esercitata con una dichiarazione integrativa a favore presentata oltre novanta giorni dalla scadenza, né soccorre la remissione in bonis; le norme agevolative sono di stretta interpretazione.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6, sentenza 8 giugno 2026, n. 3638DecisioneAppello dell'Ufficio accolto · esito favorevole all'ufficio · spese compensate per entrambi i gradiOggettoDiniego di rimborso IRPEF 2021 · regime degli impatriati · 46.112 euro

1.Massima

In tema di regime fiscale dei lavoratori impatriati, il beneficio dell'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 è diretto ad attrarre in Italia lavoratori con un rapporto sorto e regolato all'estero, e non spetta, salvo motivate eccezioni, a chi rientra al termine di un distacco, perché il rapporto oggetto di distacco è sorto in Italia ed è strutturalmente finalizzato al rientro. La continuità con la posizione precedente non è esclusa dall'assunzione, al rientro, di un ruolo superiore presso una diversa società dello stesso gruppo. Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono estensione analogica.

L'accesso al regime, di natura opzionale, richiede la richiesta al datore di lavoro o l'indicazione del reddito in misura ridotta nella dichiarazione del periodo d'imposta del rimpatrio; non può essere esercitato con una dichiarazione integrativa a favore presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, né è invocabile la remissione in bonis, che presuppone un comportamento concludente coerente con il regime prescelto.

2.Riferimenti normativi

Articolo 16, commi 1 e 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147; articolo 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; articolo 2, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16; articolo 3, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 238; articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale; circolari dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 2017 e n. 33/E del 2020.

3.Fatto e decisione

Un dirigente di una società italiana, distaccato dal 2018 presso lo stabilimento francese del gruppo con iscrizione all'AIRE e trasferimento della famiglia, promosso in Francia nell'aprile 2021, rientrava in Italia nel giugno 2021 al termine del distacco, assumendo un ruolo senior presso una diversa società del gruppo. Il datore di lavoro applicava la tassazione ordinaria; il contribuente dichiarava il reddito per intero nel novembre 2022 e lo riduceva del 70 per cento con un'integrativa del febbraio 2023, chiedendo poi il rimborso di 46.112 euro. Sul silenzio-rifiuto, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso: la legge non prevede la richiesta a pena di decadenza, e il rientro con funzioni superiori realizza la finalità della norma.

La Corte di secondo grado accoglie l'appello dell'Ufficio su entrambi i punti. Sull'opzione, richiama la circolare n. 33/E del 2020 e ritiene precluso l'accesso al regime a chi non l'abbia richiesto al datore né indicato nella dichiarazione del periodo del rimpatrio, non essendo ammessa l'integrativa a favore oltre novanta giorni né la remissione in bonis. Nel merito, ricostruisce la ratio della disciplina dagli atti parlamentari, attrarre lavoratori con rapporti sorti all'estero, e la nega al rientro dal distacco, in continuità con il rapporto italiano anche in presenza di un nuovo ruolo, richiamando una decisione di merito milanese del gennaio 2026 su un caso identico e l'indirizzo di legittimità sulla stretta interpretazione delle agevolazioni. Compensa le spese di entrambi i gradi per la particolarità della disciplina e la giurisprudenza di merito non univoca.

4.Collocazione nell'orientamento

Sul distacco la sentenza adotta la posizione della prassi, che dalla circolare n. 17/E del 2017 esclude il beneficio al rientro in continuità e lo ammette soltanto per una nuova attività con ruolo diverso, con la precisazione che il nuovo contratto non basta se la posizione resta in continuità. La lettura non è pacifica nel merito, e la stessa Corte lo riconosce compensando le spese: la promozione in Francia, il rientro presso un'altra società e il ruolo superiore sono gli elementi che altre corti hanno valorizzato in senso opposto, e che il primo giudice aveva ritenuto decisivi.

Il secondo argomento è più esposto. La Corte di cassazione, con le pronunce n. 15234, n. 23526 e n. 30569 del 2025, ha affermato che il regime degli impatriati non è subordinato alla richiesta al datore di lavoro e che il contribuente può ottenerlo con istanza di rimborso, in coerenza con la natura di dichiarazione di scienza della dichiarazione dei redditi e con il diritto a far valere l'errore anche in sede contenziosa. Rispetto a questo indirizzo, la tesi della preclusione per integrativa tardiva appare difficilmente sostenibile, e il richiamo alla remissione in bonis, istituto pensato per gli adempimenti formali, non pertinente. La decisione è quindi esposta in cassazione sul punto dell'opzione, mentre la questione della continuità resta una valutazione di fatto sulla quale il contrasto fra le corti di merito è destinato a durare.

Pubblicato il 25 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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