Giurisprudenza commentata › Fiscalità internazionale: convenzioni e credito d'imposta · merito
La preclusione dell'art. 165, comma 8, del TUIR, che esclude la detrazione in caso di omessa indicazione dei redditi esteri, non opera quando il reddito è prodotto in uno Stato legato all'Italia da una convenzione contro le doppie imposizioni: l'obbligo convenzionale di detrarre l'imposta estera è incondizionato e prevale sulla norma interna ai sensi dell'art. 117 Cost., dell'art. 75 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 169 del TUIR.
In tema di credito per le imposte pagate all'estero, l'obbligo di detrarre l'imposta estera previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni ha carattere incondizionato e si applica anche in caso di omessa indicazione in dichiarazione dei redditi prodotti all'estero: la preclusione dell'art. 165, comma 8, del TUIR non può limitare l'efficacia della norma pattizia, che prevale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. e in forza delle clausole di salvezza degli accordi internazionali contenute nell'art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e nell'art. 169 del TUIR.
La preclusione interna conserva applicazione per i redditi prodotti in Stati con i quali l'Italia non ha concluso una convenzione. Quando l'imposta assolta all'estero, definitivamente, supera l'imposta lorda italiana determinata dall'Ufficio, il credito azzera la maggiore imposta accertata e l'avviso va annullato.
Articoli 165, comma 8, e 169 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 117, primo comma, della Costituzione; articolo 24 della Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 24 novembre 1989, n. 459; articolo 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'Ufficio accertava a carico di un contribuente residente il reddito di lavoro dipendente percepito in Germania nel 2018, pari a 27.309,44 euro e non indicato nella dichiarazione, e liquidava IRPEF e addizionali negando il credito per l'imposta tedesca in applicazione dell'art. 165, comma 8, del TUIR. Il contribuente documentava la percezione del reddito e la tassazione definitiva alla fonte per 8.259,06 euro.
La Corte accoglie il ricorso. Chiarisce anzitutto che la norma interna non riguarda la mancata compilazione del quadro relativo al credito, ma l'omessa indicazione del reddito estero (Cass. n. 10642/2025; Cass. n. 9671/2025), e che nel caso di specie tale omissione era pacifica. Ritiene tuttavia decisiva la prevalenza della Convenzione Italia-Germania, il cui art. 24 impone allo Stato di residenza di detrarre l'imposta pagata nello Stato della fonte senza condizioni ulteriori, aderendo all'indirizzo di legittimità espresso da Cass. n. 16699/2025 e ribadito da Cass. n. 1651/2026. Valorizza inoltre la circolare n. 9/E del 2015, che riconosce la detrazione quando il reddito estero sia regolarizzato con ravvedimento, come indice della ratio correttiva del sistema. Poiché l'imposta tedesca supera l'imposta lorda italiana calcolata sull'intero reddito, pari a 6.773,43 euro, l'avviso è annullato integralmente. Le spese sono compensate, perché la controversia è stata originata dall'omissione dichiarativa del contribuente.
La sentenza applica l'indirizzo che la sezione tributaria ha consolidato fra il 2025 e il 2026, secondo cui la decadenza dell'art. 165, comma 8, del TUIR si riduce, nei rapporti convenzionali, a un effetto recessivo rispetto all'obbligo pattizio di eliminare la doppia imposizione. La portata dell'orientamento è ampia, perché la rete convenzionale italiana copre gran parte degli Stati di produzione dei redditi di lavoro all'estero, e sposta il baricentro della lite dalla regolarità dichiarativa alla prova della tassazione definitiva nell'altro Stato.
Sul piano operativo la decisione conferma che l'onere del contribuente si concentra sulla documentazione del reddito e dell'imposta estera definitivamente assolta, e che il credito resta commisurato alla quota d'imposta italiana riferibile al reddito estero. La scelta di compensare le spese, pur a fronte della soccombenza dell'Ufficio, segnala che l'omissione dichiarativa, priva di effetti sulla spettanza del credito, conserva rilievo nella regolazione delle spese.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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