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Giurisprudenza commentata › Fiscalità internazionale: convenzioni e credito d'imposta · merito

Addizionali IRPEF e credito per le imposte pagate all'estero: CGT II Lombardia 1870/2026

Principio affermato

Credito per le imposte pagate all'estero e addizionali all'IRPEF: le addizionali regionale e comunale partecipano della natura dell'IRPEF, perché colpiscono la produzione del reddito della persona fisica, e concorrono a formare l'imposta italiana assunta nel calcolo del limite del credito per i redditi prodotti nel Regno Unito; la circostanza che la Convenzione Italia-Regno Unito non le nomini fra le imposte italiane non è decisiva, perché l'art. 2 estende la Convenzione alle imposte future di natura identica o analoga; la loro inclusione non comporta detrazioni dalle addizionali ma evita la doppia imposizione; respinto l'appello dell'Ufficio contro la sentenza che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso IRPEF per il 2019

La decisione lombarda riguarda la determinazione dell'imposta italiana alla quale si commisura il limite del credito per le imposte pagate all'estero. Un contribuente residente, con redditi prodotti nel Regno Unito, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF del 2019 sostenendo che nel calcolo dovessero essere comprese anche le addizionali regionale e comunale; l'Ufficio aveva negato il rimborso, ritenendo le addizionali tributi autonomi, collegati al reddito ma non imposte sul reddito. La Corte conferma la sentenza di primo grado: le addizionali partecipano della natura dell'IRPEF e il silenzio della Convenzione è superato dalla clausola che la estende alle imposte future di natura identica o analoga; l'inclusione serve a evitare la doppia imposizione e non implica detrazioni dalle addizionali. Nel corpus non si rinvengono altre pronunce sulla questione; la motivazione non esamina l'art. 165 del TUIR, richiamato da entrambe le parti.

Estremi e norme
ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. 1, sentenza 31 agosto 2026, n. 1870DecisioneAppello dell'Agenzia delle entrate respinto · conferma della sentenza di primo grado favorevole al contribuente · spese del grado a carico dell'UfficioOggettoDiniego di rimborso IRPEF per il 2019, chiesto per il ricalcolo del credito per le imposte pagate nel Regno Unito con inclusione delle addizionali regionale e comunale · sentenza impugnata: CGT I Milano, sez. 17, n. 3538/2025NormeArticoli 2 e 24 della Convenzione fra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito; articolo 165 del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) e articolo 75 del d.P.R. n. 600 del 1973, invocati dalle parti; d.lgs. n. 446 del 1997 e d.lgs. n. 360 del 1998, richiamati dall'Ufficio quanto alla disciplina delle addizionali.

1.Fatto e decisione

Un contribuente residente in Italia, che nel 2019 aveva prodotto redditi in parte nel Regno Unito, aveva calcolato in dichiarazione il credito per le imposte pagate all'estero senza comprendere le addizionali regionale e comunale nell'imposta italiana; nel dicembre 2021 aveva chiesto il rimborso della differenza risultante dal ricalcolo con le addizionali, entro il limite delle imposte effettivamente pagate nel Regno Unito, invocando gli artt. 2 e 24 della Convenzione, l'art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 165 del TUIR. L'Ufficio aveva negato il rimborso nel dicembre 2024: le addizionali sarebbero imposte collegate al reddito ma non imposte sul reddito, perché il loro presupposto è la debenza dell'IRPEF, non prevedono detrazioni, sono disciplinate da norme autonome e hanno soggetti attivi e finalità diversi; il credito sarebbe detraibile, ai sensi dell'art. 165 del TUIR, solo dall'IRPEF netta. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3538/2025, aveva accolto il ricorso, ritenendo le addizionali imposte sul reddito perché calcolate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF. L'Agenzia ha appellato denunciando il difetto di motivazione, le differenze strutturali fra IRPEF e addizionali e l'estraneità delle addizionali al perimetro della Convenzione.

La Corte respinge l'appello. Osserva che l'Ufficio si limita a confrontare il presupposto dell'IRPEF, cioè la produzione del reddito, con quello delle addizionali, cioè la debenza dell'imposta, senza indicare quale sia la natura di queste ultime; afferma che esse partecipano della natura dell'IRPEF, perché colpiscono la produzione del reddito della persona fisica e hanno come destinatari comuni e regioni. Quanto alla Convenzione, l'art. 2 elenca per l'Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, ma la estende alle imposte future di natura identica o analoga, sicché ogni imposta successivamente istituita va considerata nel calcolo del credito. Esclude infine la rilevanza dell'assenza di detrazioni sulle addizionali, perché il contribuente non le rivendica e chiede soltanto di evitare la doppia imposizione. Le spese del grado sono poste a carico dell'Amministrazione secondo la soccombenza.

2.Collocazione nell'orientamento

Nel corpus non si rinvengono pronunce di legittimità o di merito sull'inclusione delle addizionali regionale e comunale nell'imposta italiana assunta per il calcolo del credito per le imposte estere. Due decisioni presenti nel corpus affrontano tuttavia, da prospettive diverse, il rapporto fra un'imposta principale sul reddito e i tributi che la accompagnano. La Corte di cassazione, riconoscendo l'esenzione prevista dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche per i compensi del personale delle missioni estere, l'ha estesa all'IRPEF e alle relative addizionali locali (Cass. n. 1663 del 2023), trattando le addizionali come tributi che seguono il regime dell'imposta principale. Quanto alle imposte estere, la Corte di primo grado di Napoli ha qualificato come imposta sul reddito, ammessa al credito previsto dall'art. 165 del TUIR, l'addizionale di solidarietà tedesca, in quanto sovrimposta strutturalmente legata all'imposta sul reddito e priva di un presupposto autonomo, ritenendo irrilevante la destinazione del gettito (CGT I Napoli n. 2376/2026). La decisione lombarda applica lo stesso criterio sostanziale alle addizionali italiane, superando gli argomenti dell'Ufficio fondati sul presupposto collegato alla debenza dell'IRPEF e sulla diversità dei soggetti attivi.

La motivazione lascia aperti alcuni passaggi. La disposizione interna che regola il credito, l'art. 165 del TUIR, è richiamata dalle parti, ma la sentenza non la esamina e fonda la decisione sulla natura delle addizionali e sull'art. 2 della Convenzione, senza soffermarsi sull'art. 24, pure invocato dal contribuente. Sulla clausola delle imposte future, la Corte non verifica in modo esplicito se le addizionali siano state istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte elencate, né considera il rapporto con l'imposta locale sui redditi, compresa nell'elenco. Resta inoltre da chiarire da quale imposta sia scomputata la maggiore detrazione, posto che l'aumento del limite deriva dalle addizionali e che l'Ufficio aveva obiettato che il credito è detraibile solo dall'IRPEF: la sentenza risponde che il contribuente non chiede detrazioni dalle addizionali, ma non sviluppa questo profilo. Per le controversie pendenti sul credito per le imposte estere dei residenti con redditi prodotti in Stati convenzionati, la decisione offre un argomento fondato sulla natura delle addizionali e sulla clausola delle imposte analoghe, la cui estensione ad altre convenzioni dipende dal testo delle singole clausole; in assenza di pronunce di legittimità sul punto, la questione resta aperta.

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Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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