Giurisprudenza commentata › Fiscalità internazionale: convenzioni e credito d'imposta · merito
Quando l'assoggettamento a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva avviene in via obbligatoria, senza facoltà di optare per la tassazione ordinaria, le imposte pagate all'estero sono detraibili in forza della convenzione contro le doppie imposizioni.
In tema di dividendi di fonte estera, qualora l'assoggettamento a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 18 del Tuir o dell'articolo 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, avvenga in via obbligatoria per legge, senza possibilità per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria, le imposte assolte all'estero sono detraibili in applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
La clausola convenzionale che esclude il credito d'imposta per i redditi assoggettati a ritenuta «su richiesta del beneficiario» non si applica alle ipotesi di imposizione sostitutiva obbligatoria, dovendosi interpretare la disposizione pattizia in senso conforme al divieto di doppia imposizione internazionale.
Articoli 18 e 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 27, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Convenzione fra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con l. 23 dicembre 1978, n. 943.
Il contribuente, residente in Italia, percepiva dividendi da società svizzera, gravati da ritenuta alla fonte nello Stato della società erogante e assoggettati in Italia a imposizione sostitutiva. Chiedeva il rimborso delle imposte assolte all'estero per gli anni dal 2019 al 2024, per oltre cinquecentomila euro; l'Amministrazione opponeva silenzio rifiuto, ritenendo preclusa la detrazione dalla natura sostitutiva del prelievo interno.
La Corte accoglie il ricorso. Osserva che la clausola convenzionale invocata dall'Ufficio esclude il credito nelle sole ipotesi in cui la tassazione separata dipenda da una scelta del beneficiario, mentre nella specie il regime sostitutivo è imposto dalla legge e non lascia alternative al percettore. Interpretare diversamente la disposizione significherebbe consentire una doppia imposizione che la convenzione ha per scopo di evitare. Le spese sono compensate.
La questione — se il credito per le imposte estere spetti quando il reddito è assoggettato in Italia a prelievo sostitutivo — è fra le più contese nella fiscalità delle persone fisiche con investimenti oltre frontiera, e la prassi amministrativa si è a lungo attestata sulla soluzione negativa, fondata sul rinvio dell'articolo 165 del Tuir ai redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nel merito si registrano decisioni in entrambi i sensi. La presente si colloca nell'indirizzo che valorizza il carattere obbligatorio del regime interno e la funzione della norma pattizia, distinguendo l'imposizione sostitutiva imposta dalla legge da quella conseguente a opzione del contribuente: distinzione che, ove accolta, sposta l'esito di un contenzioso ripetitivo e di valore rilevante.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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