MassimarIA

Giurisprudenza commentata › Fiscalità internazionale: convenzioni e credito d'imposta · merito

Redditi dei non residenti: i corrispettivi pagati da una società italiana all'organizzatore estero per l'acquisizione dei diritti audiovisivi delle competizioni calcistiche non sono compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera c), del TUIR, perché le competizioni sportive non sono opere creative tutelate dal diritto d'autore; remunerano l'attività di organizzazione e commercializzazione e sono reddito d'impresa del soggetto estero, non imponibile in Italia in assenza di stabile organizzazione, sicché la ritenuta versata va rimborsata; il sostituto d'imposta è legittimato a chiedere il rimborso

La Corte separa la tutela civilistica dei diritti audiovisivi sportivi dalla categoria tributaria dei compensi per opere dell'ingegno: l'evento sportivo non è un'opera creativa, e il corrispettivo per i diritti di trasmissione remunera l'attività imprenditoriale dell'organizzatore. Senza stabile organizzazione in Italia, il reddito non è imponibile e la ritenuta, versata in via prudenziale, è indebita. Respinte anche le eccezioni procedurali dell'Ufficio sull'istanza di rimborso e sulla legittimazione del sostituto. Pochi giorni dopo la stessa Corte ha deciso nello stesso senso un caso analogo, estendendo l'analisi alla convenzione con la Svizzera.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. 6, sentenza 21 luglio 2026, n. 1705 · Pres. e rel. IzziDecisioneAppello della contribuente accolto · esito favorevole al contribuente · sentenza di primo grado integralmente riformata · riconosciuto il diritto al rimborso della ritenuta di 994.736,84 euro, versata il 21 agosto 2017, con gli interessi dalla domanda amministrativa · spese compensateOggettoSilenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso presentata il 16 giugno 2021 per la ritenuta del 5 per cento applicata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 sui corrispettivi pagati nel 2017 per i diritti audiovisivi delle competizioni calcistiche europee · sentenza appellata: CGT I Milano n. 664/2025

1.Massima

I corrispettivi corrisposti da un soggetto residente all'organizzatore estero per l'acquisizione dei diritti audiovisivi delle competizioni sportive non integrano compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera c), del TUIR, poiché le competizioni sportive, considerate in sé, non costituiscono opere dell'ingegno, difettando del requisito della creazione intellettuale originale; la particolare tutela civilistica riconosciuta ai diritti audiovisivi sportivi non implica la loro riconducibilità alla categoria tributaria dei compensi per opere dell'ingegno. Tali corrispettivi remunerano l'attività economica complessivamente svolta dall'organizzatore nell'organizzazione e nella commercializzazione delle competizioni e dei relativi diritti, e costituiscono reddito d'impresa del soggetto estero, imponibile in Italia, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera e), del TUIR, solo se prodotto mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

In assenza di stabile organizzazione, la ritenuta applicata dal sostituto d'imposta è oggettivamente non dovuta e va rimborsata. Il sostituto è legittimato a chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, concorrentemente con il percipiente; l'istanza che individua il versamento, l'importo, il titolo e la documentazione è idonea a formare il silenzio-rifiuto, e il rimborso non è subordinato alla presentazione di una dichiarazione integrativa né di un interpello.

2.Riferimenti normativi

Articolo 23, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 25, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; articolo 2575 del codice civile; d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9; articoli 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

3.Fatto e decisione

Una società italiana aveva acquistato dall'UEFA, soggetto fiscalmente residente in Svizzera e privo di stabile organizzazione in Italia, i diritti audiovisivi per la trasmissione delle competizioni calcistiche organizzate dalla federazione europea, e sui corrispettivi pagati nel 2017 aveva applicato e versato, il 21 agosto 2017, una ritenuta del 5 per cento ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. Riteneva che i presupposti della ritenuta non sussistessero e dichiarava di averla operata in via prudenziale, per evitare contestazioni come sostituto d'imposta; il 16 giugno 2021 aveva chiesto il rimborso di 994.736,84 euro e aveva poi impugnato il silenzio-rifiuto. L'Ufficio eccepiva il difetto di legittimazione del sostituto, il mancato assolvimento dell'onere della prova e, nel merito, la natura di compensi per opere dell'ingegno dei corrispettivi. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo l'istanza carente sul piano procedurale e corretta la ritenuta, perché i diritti audiovisivi sportivi sarebbero riconducibili ai diritti connessi tutelati dalla legge sul diritto d'autore.

La Corte di secondo grado accoglie l'appello. Sul piano procedurale l'istanza conteneva gli elementi richiesti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che configura un rimedio restitutorio autonomo, non subordinato alla rettifica della dichiarazione o a un interpello, e attribuisce la legittimazione tanto a chi ha eseguito il versamento quanto al percipiente; le eccezioni sulla mancata prova dell'assenza di crediti d'imposta o di richieste di rimborso dell'organizzatore sono estranee ai presupposti dell'azione. Nel merito, la nozione tributaria di compenso per l'utilizzazione di opere dell'ingegno presuppone un'opera creativa suscettibile di tutela autoriale, requisito che le competizioni sportive non possiedono secondo la nozione di creazione intellettuale originale elaborata dalla Corte di giustizia; il corrispettivo remunera l'attività dell'organizzatore ed è reddito d'impresa, non imponibile in Italia senza stabile organizzazione. La sentenza è integralmente riformata, con il rimborso e gli interessi dalla domanda amministrativa; le spese sono compensate per la peculiarità e la complessità della questione.

4.Collocazione nell'orientamento

La qualificazione è il punto decisivo e la sentenza la risolve sul diritto interno. L'art. 23, comma 2, lettera c), del TUIR considera prodotti in Italia, indipendentemente dalla stabile organizzazione, i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti e marchi corrisposti da soggetti residenti, e l'art. 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 vi collega la ritenuta a titolo d'imposta; se il corrispettivo rientra invece fra i redditi d'impresa, la potestà impositiva italiana dipende dall'esistenza di una stabile organizzazione. Il primo giudice aveva valorizzato la tutela dei diritti audiovisivi sportivi come diritti connessi; la Corte di secondo grado ritiene quella tutela civilistica non sufficiente a trasferire il corrispettivo nella categoria tributaria dei canoni, in mancanza di un'opera creativa. Sulla stessa linea la medesima Corte, con una sentenza di pochi giorni successiva, ha escluso la ritenuta sui compensi per la cessione del diritto di trasmettere in diretta eventi sportivi, osservando che la mera ripresa audiovisiva di un evento non ha carattere creativo ai sensi dell'art. 2575 c.c., e ha aggiunto che quei compensi non sono canoni neppure ai sensi dell'art. 12 della convenzione fra Italia e Svizzera, perché l'acquirente non acquisisce diritti di sfruttamento di un diritto d'autore ma solo il diritto di trasmissione (CGT II Lombardia n. 1760/2026). Sui compensi per marchi, che rientrano invece testualmente nella norma, la stessa Corte ha confermato la ritenuta e negato la scomposizione del contratto in prestazioni di altra natura (CGT II Lombardia n. 56/2026). Non risultano pronunce di legittimità sullo specifico punto dei diritti audiovisivi sportivi.

Tre profili meritano attenzione nell'uso del precedente. Il primo è il perimetro: la sentenza riguarda corrispettivi per diritti di trasmissione di competizioni acquistati dall'organizzatore, non i compensi per l'utilizzazione di contenuti che abbiano carattere creativo, come produzioni o format, per i quali la qualificazione può essere diversa. Il secondo è il rapporto con la convenzione: la ritenuta era stata applicata nella misura del 5 per cento e la decisione si fonda sull'art. 23 del TUIR, mentre la sentenza successiva esamina anche la nozione convenzionale di canone; per i sostituti che abbiano operato ritenute su pagamenti analoghi, entrambi i piani vanno coltivati nell'istanza di rimborso. Il terzo è il termine: l'istanza va proposta entro quarantotto mesi dal versamento, come è avvenuto nel caso, e la legittimazione concorrente del sostituto consente di agire senza attendere l'iniziativa del percipiente estero. Le eccezioni dell'Ufficio sulla mancata prova dell'assenza di rimborsi richiesti dall'organizzatore sono state ritenute estranee al giudizio, ma la documentazione bancaria e fiscale del versamento resta la prova minima da produrre.

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Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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