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Prassi commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa

L'imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale pubblico non dirigenziale si applica ai compensi fino a 800 euro, con verifica del limite reddituale di 50.000 euro nel periodo d'imposta 2026

Un'amministrazione pubblica, in qualità di sostituto d'imposta, chiede chiarimenti sull'imposta sostitutiva IRPEF e addizionali del 15 per cento applicabile nel 2026 al trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale. L'Agenzia precisa che il limite reddituale di 50.000 euro si riferisce al periodo d'imposta 2026, include le pensioni e gli assegni equiparati ma non i redditi assimilati al lavoro dipendente, e che il tetto di 800 euro rappresenta il limite massimo di compensi agevolabili, oltre il quale si applica la tassazione ordinaria. La risposta richiama e integra i principi già espressi nella risposta n. 173/2026. Nelle pronunce del corpus le norme interpretate e la prassi richiamata non risultano esaminate per il medesimo profilo.

DocumentoAgenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso · risposta a interpello 16 ottobre 2026, n. 186TemaImposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio del personale pubblico non dirigenziale · IRPEF · Addizionali regionali e comunaliNormeArt. 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199 · Artt. 17, comma 1, lett. a), 49, comma 2, e 50 del TUIR

1.Massima

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 15 per cento, prevista dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 199 del 2025 per i compensi per il trattamento economico accessorio erogati nel 2026 al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, si applica entro il limite di 800 euro complessivi annui; le somme eccedenti tale importo sono assoggettate a tassazione ordinaria. Il requisito reddituale di 50.000 euro deve essere verificato con riferimento al periodo d'imposta 2026, computando l'insieme dei redditi di lavoro dipendente, ivi comprese le pensioni e gli assegni equiparati di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR, con esclusione dei redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del medesimo testo unico.

Qualora il lavoratore rinunci per iscritto all'imposta sostitutiva, i trattamenti accessori sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

2.Riferimenti normativi

Il documento interpreta l'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che istituisce l'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi per il trattamento economico accessorio del personale pubblico non dirigenziale, con riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono richiamati gli articoli 49, comma 2, e 50 del TUIR per la delimitazione della base di computo del limite reddituale, e l'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR per il regime di tassazione separata applicabile in caso di rinuncia all'imposta sostitutiva. Il comma 237 esclude dal proprio ambito il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

3.Il quesito e il chiarimento

Un'amministrazione pubblica, nella veste di sostituto d'imposta, sottopone tre quesiti relativi all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale, disciplinata per il solo periodo d'imposta 2026 dall'articolo 1, comma 237, della legge di bilancio 2026. Il primo quesito concerne il periodo d'imposta cui riferire il limite reddituale di 50.000 euro e l'eventuale inclusione nel computo delle pensioni e degli assegni equiparati; il secondo riguarda la natura del tetto di 800 euro, ossia se esso rappresenti una soglia oltre la quale l'intera agevolazione decade oppure il limite massimo dei compensi agevolabili, con eccedenza sottoposta a tassazione ordinaria; il terzo investe il rapporto fra l'imposta sostitutiva e le somme potenzialmente assoggettabili a tassazione separata. L'istante prospetta che il periodo d'imposta rilevante sia il 2025, in analogia con l'imposta sostitutiva sui premi di produttività del settore privato, e che le pensioni non rilevino nel computo.

L'Agenzia non condivide la soluzione dell'istante sul periodo d'imposta di riferimento. In assenza di un'espressa previsione normativa, e tenuto conto che l'efficacia della disciplina è circoscritta al solo anno 2026, il limite reddituale di 50.000 euro deve essere verificato con riguardo a tale medesimo periodo d'imposta e non all'anno precedente. L'Agenzia osserva inoltre che il tenore letterale della norma, riferita ai «redditi di lavoro dipendente», impone di includere nel computo le pensioni e gli assegni equiparati di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR, che il medesimo articolo 49 qualifica come redditi di lavoro dipendente, e di escludere i redditi assimilati al lavoro dipendente disciplinati dall'articolo 50 del TUIR.

Quanto al tetto di 800 euro, l'Agenzia chiarisce che esso individua il limite massimo dei compensi ai quali si applica l'imposta sostitutiva: l'agevolazione opera dunque fino a concorrenza di tale importo e le somme eccedenti sono tassate con le modalità ordinarie. L'Agenzia risponde al terzo quesito descrivendo il meccanismo nei termini della facoltà di rinuncia del lavoratore: l'imposta sostitutiva costituisce il regime di tassazione che il sostituto applica in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina in esame; qualora il lavoratore rinunci per iscritto, i trattamenti accessori sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, ove ne ricorrano le condizioni.

4.La prassi precedente

La risposta n. 186/2026 richiama espressamente la risposta a istanza di interpello n. 173, pubblicata il 15 settembre 2026, dalla quale trae, con citazione testuale, i chiarimenti sul periodo d'imposta di riferimento del limite reddituale e sulla natura del tetto di 800 euro. La risposta n. 173/2026 aveva già affermato che, in assenza di una espressa previsione normativa, il limite di 50.000 euro va verificato con riferimento al periodo d'imposta 2026, e che il tetto di 800 euro individua l'ammontare massimo di compensi agevolabili.

La risposta in commento conferma e integra quei chiarimenti. Dal confronto con i passi della risposta n. 173 citati nel documento commentato emergono tre precisazioni che, per quanto risulta dalle citazioni ivi riportate, non sono tratte dalla precedente risposta: l'inclusione delle pensioni e degli assegni di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR nel computo del limite reddituale; l'esclusione dei redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR; il regime applicabile in caso di rinuncia scritta del lavoratore, con il rinvio alla tassazione separata dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR. Il segno del richiamo è dunque di conferma e integrazione.

5.La prassi in giudizio

Nelle pronunce del corpus la risposta n. 173/2026 non risulta mai citata dai giudici. L'articolo 1, comma 237, della legge n. 199 del 2025 e le disposizioni del TUIR richiamate dalla risposta — articoli 49, comma 2, 50 e 17, comma 1 — ricorrono nelle pronunce raccolte soltanto per profili diversi da quello affrontato dalla risposta, sul quale non risultano decisioni.

Pubblicato il 19 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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