Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa
Il giudice tributario verifica la legittimità dell'operato dell'Ufficio e non può qualificare diversamente la fattispecie. La tassazione separata della plusvalenza da cessione d'azienda presuppone una scelta del contribuente, espressa nella dichiarazione dei redditi ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del t.u.i.r.: in mancanza, il giudice che la applichi d'ufficio pronuncia oltre la domanda.
In tema di contenzioso tributario, il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione; in particolare, gli è precluso il potere di applicare d'ufficio la tassazione separata della plusvalenza da cessione d'azienda prevista dall'art. 17, comma 1, lett. g), del t.u.i.r., nel testo ratione temporis vigente, in assenza della richiesta del contribuente, da effettuare nelle forme previste dal comma 2 del medesimo articolo.
La tassazione separata non è un effetto automatico della natura della plusvalenza, ma un regime che la legge subordina a una precisa scelta del contribuente, da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale la plusvalenza sarebbe imputabile come componente del reddito d'impresa. Il giudice che la applica senza che la scelta sia stata compiuta esercita un potere tributario sostanziale che spetta all'Amministrazione e accoglie la domanda per ragioni diverse da quelle dedotte.
Articoli 17, commi 1, lettera g), e 2, e 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo ratione temporis vigente; articoli 112, 360, primo comma, nn. 3 e 4, e 384, secondo comma, del codice di procedura civile.
Con avviso di accertamento IRPEF per il 2005 l'Agenzia delle entrate contestava a un contribuente la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata con la cessione della propria azienda e richiedeva il maggior tributo su un imponibile di 180.000,00 euro. La Commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso per il vizio di sottoscrizione dell'atto, assorbiti gli altri motivi. In appello il contribuente riproponeva le censure assorbite, relative alla mancata redazione dei processi verbali di verifica e di constatazione e al mancato riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per tacitare le pretese degli ex dipendenti.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza depositata il 16 giugno 2021, riteneva legittima la sottoscrizione dell'avviso, rigettava l'eccezione sui processi verbali e applicava d'ufficio la più favorevole tassazione separata dell'art. 17, comma 1, lett. g), del t.u.i.r., rideterminando la plusvalenza in 99.957,00 euro.
L'Agenzia proponeva due motivi. Con il primo denunciava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice d'appello applicato la tassazione separata in assenza di domanda della parte, in violazione degli artt. 17 e 86 del t.u.i.r. Con il secondo, proposto in via subordinata, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 86 del t.u.i.r. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il contribuente restava intimato.
Il primo motivo è fondato. La Corte richiama l'indirizzo secondo cui il giudice tributario non può qualificare diversamente la fattispecie, perché gli è precluso il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all'Amministrazione e non può accogliere la domanda per ragioni diverse da quelle addotte dal contribuente (Cass. n. 5929/2010; Cass. n. 2531/2002, che aveva ravvisato l'ultrapetizione nella riqualificazione del reddito accertato da attività commerciale non abituale a lavoro autonomo non abituale).
Allo stesso modo il giudice non può applicare la tassazione separata della plusvalenza da cessione d'azienda, perché il comma 2 dell'art. 17 la condiziona alla richiesta del contribuente nella dichiarazione dei redditi, nella specie non formulata. Rilevata l'assenza di precedenti specifici, la Corte enuncia il principio di diritto riportato nella massima. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza è cassata e la causa è decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate per la particolarità della fattispecie.
L'art. 17, comma 1, lett. g), del t.u.i.r., nel testo applicabile al 2005, ammette alla tassazione separata le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni, mentre l'art. 86 ne regola la concorrenza ordinaria alla formazione del reddito d'impresa. Il comma 2 dell'art. 17 rende la tassazione separata facoltativa: le plusvalenze vi sono soggette se il contribuente lo richiede nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito d'impresa. Il regime è dunque l'oggetto di un'opzione dichiarativa e non una qualificazione che discenda dalla legge in modo automatico.
Su questo dato normativo la Corte innesta il limite dell'art. 112 c.p.c. proprio del processo tributario di impugnazione-merito: l'oggetto del giudizio è delimitato dalla pretesa contenuta nell'atto e dai motivi del ricorso, e l'applicazione di un regime opzionale non richiesto modifica la fattispecie impositiva anziché verificarne la legittimità.
La pronuncia estende a un regime opzionale il principio, consolidato, che vieta al giudice tributario di riqualificare la fattispecie posta a base dell'accertamento. I precedenti richiamati riguardano la qualificazione del reddito; la novità, dichiarata dalla stessa ordinanza con l'enunciazione del principio di diritto, sta nell'applicazione del divieto alla scelta del regime di tassazione separata, che il legislatore rimette al contribuente e alla sua dichiarazione.
L'ordinanza non affronta il diverso caso in cui il contribuente abbia chiesto la tassazione separata nel ricorso introduttivo, senza averla esercitata in dichiarazione: il principio è formulato con riferimento alla richiesta da effettuare nelle forme del comma 2 dell'art. 17, e la questione dell'esercizio dell'opzione per la prima volta in giudizio resta fuori dal suo perimetro. Non sono esaminati autonomamente, nella decisione nel merito, i profili relativi ai costi sostenuti verso gli ex dipendenti riproposti in appello dal contribuente.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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