Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa
L'art. 128 del t.u.i.r. e l'art. 16, comma 4, del d.m. 9 giugno 2004 ancorano il riallineamento alla situazione contabile di ciascuna società consolidata nell'esercizio precedente a quello da cui ha effetto l'opzione. Se in quell'esercizio le partecipate erano soggetti distinti, i fondi disallineati non si sommano: la fusione intervenuta dopo, anche con effetti dal 1° gennaio, non sposta il punto di riferimento della norma.
In materia di consolidato fiscale nazionale, il riallineamento dei valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipate, di cui all'art. 128 del d.P.R. n. 917 del 1986, opera, nel caso di fusione per incorporazione tra le partecipate, ex art. 2504-bis c.c., nel corso del primo esercizio in cui ha effetto la tassazione di gruppo, in relazione ai valori contabili dei distinti bilanci delle partecipate inerenti all'ultimo esercizio precedente a quello da cui ha effetto l'opzione per il consolidato fiscale.
Il richiamo della norma e dell'art. 16, comma 4, del d.m. 9 giugno 2004 al bilancio «relativo all'esercizio precedente a quello da cui ha effetto l'opzione» esclude la sommatoria dei fondi disallineati delle società poi fuse: operarla significherebbe far retroagire gli effetti civilistici e fiscali della fusione a un esercizio anteriore a quello in cui è stata posta in essere.
Articolo 128 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344; articoli 117 e 172, comma 4, del medesimo testo unico; articolo 2504-bis del codice civile; articolo 16, commi 3 e 4, del d.m. 9 giugno 2004; articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80; articolo 8, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
L'Agenzia delle entrate verificava presso Impregilo s.p.a. l'applicazione della disciplina del consolidato nazionale, con riguardo al riallineamento previsto dalla norma transitoria dell'art. 128 del t.u.i.r. per le partecipazioni svalutate nel decennio anteriore all'opzione. La consolidata Impregilo Edilizia e Servizi s.p.a. aveva incorporato, con atto del 21 settembre 2004 ed effetti fiscali dal 1° gennaio 2004, le società Promozione Servizi s.p.a. e Impregilo Servizi s.p.a., anch'esse svalutate dalla controllante; nel 2004, primo esercizio di tassazione di gruppo, aveva eseguito il riallineamento considerando distintamente i fondi disallineati risultanti dai tre bilanci del 2003. Secondo l'Ufficio, per effetto della fusione il riallineamento andava invece operato su base cumulativa, sommando algebricamente i fondi di uguale o analoga natura delle tre società: ne derivava un maggior imponibile per il 2004 di 379.888,42 euro, con avviso di primo livello, avviso di secondo livello che rettificava la perdita del consolidato e atto di contestazione delle sanzioni.
I ricorsi riuniti erano respinti in primo e in secondo grado. La Corte di cassazione, con la sentenza 24 gennaio 2018, n. 1707, accoglieva i motivi sulla motivazione apparente in ordine all'art. 128 e sull'omessa pronuncia sulle sanzioni e rinviava alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, in sede di rinvio, annullava gli atti impugnati. Contro la sentenza di rinvio ricorreva l'Agenzia delle entrate con un solo motivo; la società resisteva con controricorso e memoria, e il Sostituto Procuratore generale concludeva per il rigetto.
Con l'unico motivo l'Agenzia denunciava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 128 del t.u.i.r. in combinato disposto con gli artt. 2504-bis c.c. e 172, comma 4, del t.u.i.r. Poiché l'art. 128 non disciplina l'ipotesi della fusione, la società risultante dall'incorporazione, unica esistente al momento in cui il riallineamento è materialmente eseguito, subentra in tutti i diritti e gli obblighi delle incorporate, compresi quelli fiscali; alla data del 1° gennaio 2004 esisteva quindi un solo soggetto, con un unico bilancio che sintetizzava gli elementi dei bilanci pregressi, e il riallineamento doveva individuare e omogeneizzare i fondi disallineati su base cumulativa, come avevano fatto gli atti impositivi.
La Corte ricostruisce la funzione dell'art. 128, norma transitoria attuativa del criterio direttivo della legge delega n. 80 del 2003: evitare che la medesima componente negativa riduca due volte l'imponibile, prima attraverso le svalutazioni della partecipazione dedotte dalla controllante a fronte di rettifiche di valore e accantonamenti non riconosciuti fiscalmente presso la partecipata, poi all'utilizzo dei fondi con la variazione in diminuzione; doppia deduzione tollerabile fra soggetti distinti, non nella logica unitaria della tassazione di gruppo. Richiama la propria precedente lettura della disposizione (Cass. n. 2906 del 2022) e precisa che il riallineamento non confronta il valore fiscale della partecipazione con quello del patrimonio della partecipata, ma rettifica direttamente i valori fiscali degli elementi patrimoniali della partecipata fino a concorrenza delle svalutazioni, secondo il meccanismo di comunicazione e ripartizione dell'art. 16, commi 3 e 4, del d.m. 9 giugno 2004.
Sul punto controverso la Corte conferma la soluzione del giudice di rinvio. Dal tenore letterale dell'art. 128 e dell'art. 16, comma 4, del decreto attuativo il riallineamento presuppone il riferimento alla sola realtà economico-contabile e giuridica esistente al termine dell'esercizio precedente a quello da cui opera la tassazione di gruppo; nel 2003 le tre società erano soggetti autonomi e distinti, e il decreto prevede che «ciascuna società consolidata» rettifichi i valori del bilancio «relativo all'esercizio precedente a quello da cui ha effetto l'opzione», senza accorpamento dei fondi. La fusione intervenuta nel 2004 non rileva, perché il riferimento resta ai bilanci del 2003, ancora distinti; e il richiamo, nella giurisprudenza anteriore, all'ultimo bilancio precedente all'opzione conferma l'irrilevanza del fenomeno successorio: sommare i bilanci di esercizi anteriori alla fusione farebbe retroagire gli effetti civilistici e fiscali dell'operazione. In mancanza di precedenti specifici la Corte enuncia il principio di diritto, rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia alle spese, senza raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
L'art. 128 del t.u.i.r., rubricato «Norma transitoria», accompagna l'ingresso nel consolidato nazionale delle partecipazioni svalutate con rilevanza fiscale nel regime anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003: fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni tassate, dedotte nel periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto l'opzione e nei nove precedenti, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della partecipata, se superiori o inferiori a quelli contabili, sono ridotti o aumentati in proporzione alle differenze fra valori contabili e fiscali. Il d.m. 9 giugno 2004 ne regola l'attuazione: la consolidante individua le svalutazioni e le rettifiche che le hanno generate e comunica alle controllate il minore dei due importi; ciascuna consolidata rettifica i valori fiscali degli elementi dell'attivo e dei fondi del passivo del bilancio dell'esercizio precedente all'opzione, ripartendo l'importo in base al rapporto fra le singole differenze e il loro ammontare complessivo, e determina da quel momento il reddito sui nuovi valori.
La disposizione ha esaurito la propria portata con il decorso di dieci esercizi dall'abrogazione della deducibilità delle svalutazioni di partecipazioni, e la Corte lo rileva espressamente. L'interesse della pronuncia sta nel metodo: di fronte a un'ipotesi non regolata, la fusione fra partecipate nel primo esercizio di consolidato, la Corte non ricorre alla successione universale dell'art. 2504-bis c.c. né alla neutralità dell'art. 172 del t.u.i.r., ma individua nella norma il momento di riferimento del calcolo e vi si attiene, negando che vicende successive possano alterare dati contabili già formati.
La stessa controversia aveva già dato luogo alla sentenza n. 1707 del 2018, che aveva cassato per motivazione apparente la prima decisione d'appello senza pronunciarsi sul merito del metodo di riallineamento; la lettura dell'art. 128 come confronto fra svalutazioni dedotte e differenze patrimoniali dell'ultimo bilancio anteriore all'opzione risale a Cass. n. 2906 del 2022, che l'ordinanza richiama e sviluppa. Non risultano nel corpus di MassimarIA altre pronunce di legittimità sull'art. 128, e la Corte stessa dà atto della mancanza di precedenti specifici: il principio enunciato è, allo stato, l'unica indicazione sul rapporto fra riallineamento e operazioni straordinarie fra consolidate.
La regola vale per le fusioni fra partecipate realizzate nel primo esercizio di tassazione di gruppo, e il ragionamento, fondato sul riferimento normativo all'esercizio anteriore all'opzione, pare estensibile alle fusioni degli esercizi successivi, nei quali il riallineamento è già stato eseguito sui valori di partenza. Resta fuori dalla pronuncia l'ipotesi, diversa, della fusione perfezionata prima dell'esercizio dell'opzione, nella quale l'ultimo bilancio anteriore è già quello della società risultante dalla fusione. La vicenda, relativa al 2004, giunge a definizione dopo oltre quindici anni dagli avvisi: una durata che il giudizio di rinvio e il secondo ricorso per cassazione spiegano solo in parte, e che l'ordinanza non commenta.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
Nella stessa materia