Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa · merito
Il beneficio dell'art. 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000 compete alle imprese che effettuano investimenti ambientali funzionali alla propria attività e presuppone l'inerenza del danno ambientale all'attività dell'investitore. Ne restano escluse le imprese costituite per realizzare impianti di produzione di energia elettrica destinata esclusivamente alla vendita, per le quali l'agevolazione si tradurrebbe in un aiuto di Stato. L'onere della prova dei requisiti grava sul contribuente.
In tema di agevolazioni tributarie, la detassazione del reddito destinato a investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 compete alle imprese che effettuano investimenti funzionali alla propria attività principale, per prevenire, ridurre o riparare i danni causati all'ambiente dall'attività da esse svolta. Ne sono escluse le imprese di scopo, costituite per realizzare impianti di produzione di energia elettrica destinata esclusivamente alla vendita, poiché l'estensione del beneficio a tali soggetti lo trasformerebbe in un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione.
La prova della sussistenza dei requisiti dell'agevolazione grava sul contribuente, e il giudice deve verificarli tutti, compreso il requisito soggettivo relativo al tipo di attività svolta, senza limitarsi alla qualifica di piccola o media impresa. Non spettano, di conseguenza, le perdite fiscali derivanti dalla rideterminazione del reddito operata con dichiarazione integrativa fondata sul beneficio non spettante.
Articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; articolo 84 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; articolo 2697 del codice civile; articolo 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Una società operante nella produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili aveva presentato nel 2016 una dichiarazione integrativa per il 2011, applicando la detassazione ambientale e rideterminando una perdita fiscale di oltre un milione di euro, poi riportata negli esercizi successivi. In sede di liquidazione automatizzata l'Ufficio riduceva le perdite riportabili per il 2019 da 1.084.802 a 32.547 euro, con comunicazione di irregolarità; seguiva, nei confronti della società incorporante, una cartella per l'IRES del consolidato 2021. Il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi, valorizzando l'incertezza della disciplina, l'emendabilità della dichiarazione e le pronunce favorevoli ottenute dalla controllante.
La Corte, riuniti gli appelli dell'Ufficio, li accoglie. Premessa l'oggettiva difficoltà interpretativa della materia, richiama un proprio precedente del 2025 su un caso analogo e l'indirizzo di legittimità secondo cui il beneficio presuppone l'inerenza del danno ambientale all'attività dell'impresa investitrice (Cass. n. 25157/2023; Cass. n. 27308/2023). Rileva che il giudice di primo grado non aveva esaminato l'eccezione, proposta dall'Ufficio e riproposta in appello, sull'esclusione delle imprese di scopo, e che dal registro delle imprese la società risultava dedita alla produzione di energia elettrica, senza aver dimostrato un utilizzo dell'impianto diverso dalla produzione e vendita a terzi. Compensa le spese per le difficoltà interpretative e applicative della disciplina.
La sentenza applica l'indirizzo che la Corte di cassazione ha consolidato dal 2023 sulla Tremonti-Ambiente, fondato sull'inerenza dell'investimento all'attività dell'impresa e sul divieto di aiuti di Stato: l'agevolazione compensa il costo sostenuto per ridurre l'impatto ambientale della propria attività, non incentiva la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata al mercato. Per le società costituite per gestire impianti fotovoltaici o simili e vendere l'energia prodotta, l'esclusione opera sul piano soggettivo e prescinde dalla natura degli impianti e dall'entità degli investimenti.
La decisione accoglie gli appelli nel merito e non si sofferma sulle eccezioni preliminari dell'Ufficio relative alla definitività della rettifica delle perdite per l'annualità 2017 e all'impugnabilità della comunicazione di irregolarità, sulle quali il giudice di primo grado si era pronunciato in senso favorevole alla società. Il contenzioso sulle perdite derivanti dalla detassazione ambientale si concentra quindi sulla prova del requisito soggettivo: per le imprese che producono energia anche per il proprio fabbisogno, la documentazione dell'utilizzo interno è l'elemento che consente di distinguere la propria posizione da quella delle imprese di scopo.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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