Giurisprudenza commentata › Processo tributario: notifiche e termini
La notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per l'impugnazione anche se la parte notificante non deposita in segreteria l'originale o la copia notificata, come prevede l'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il destinatario non contesta la regolarità della notifica e la conformità della copia. La Corte aderisce all'indirizzo di Cass. n. 4222/2015 e si discosta espressamente da quello contrario.
In tema di contenzioso tributario, la notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 è di per sé idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione previsto dall'art. 51, comma 1, del medesimo decreto, anche in mancanza del successivo deposito in segreteria dell'originale o della copia autentica dell'originale notificato, quando la parte destinataria non contesti di aver ricevuto la regolare notifica né la completezza o la corrispondenza all'originale della copia notificata: il comma 3 collega il termine lungo dell'art. 327, primo comma, c.p.c. alla sola omessa notificazione, mentre il deposito è funzionale agli adempimenti della segreteria, fra cui il rilascio di copia con attestazione di irrevocabilità, e alla verifica della regolarità della notifica ove contestata.
Ai fini della specialità della procura per il ricorso per cassazione è sufficiente che il conferimento si collochi fra la pubblicazione del provvedimento impugnato e la notificazione del ricorso; le stampigliature delle firme digitali in calce all'atto, se contestate, non provano con certezza data e ora della sottoscrizione, accertabili solo mediante i software di verifica.
Articoli 38, commi 2 e 3, e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992; articoli 83, terzo comma, 327, primo comma, 360, primo comma, numero 3, e 365 del codice di procedura civile; articoli 24 e 111 della Costituzione; articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento accoglieva il ricorso di una società contribuente contro un avviso di accertamento del 29 settembre 2020 relativo alla TARI 2015. La sentenza, depositata il 10 febbraio 2023, era notificata a mezzo PEC il 13 febbraio 2023 al difensore della società concessionaria, che proponeva appello con atto notificato il 29 agosto 2023. La sentenza notificata non era depositata in segreteria.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza depositata il 24 gennaio 2024, dichiarava l'appello inammissibile per tardività, accertando che il termine breve dell'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 era scaduto il 14 aprile 2023. La società concessionaria proponeva ricorso per cassazione, illustrato con memoria; la contribuente resisteva con controricorso.
Con l'unico motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 38, comma 2, e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 327 c.p.c.: non avendo la contribuente depositato in segreteria la sentenza notificata, avrebbe dovuto applicarsi il termine lungo semestrale, scadente il 10 settembre 2023, e l'appello del 29 agosto 2023 era quindi tempestivo.
La controricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di una valida procura speciale, deducendo che il suo contenuto non conferiva il potere di proporre ricorso per cassazione, che la firma digitale del legale rappresentante era successiva a quella del ricorso e che l'autentica del difensore precedeva la firma del cliente. La ricorrente replicava producendo gli esiti della verifica delle firme digitali.
La Corte disattende le eccezioni sulla procura, richiamando Cass., sez. un., n. 36057/2022, il cui principio sulla specialità si estende alla procura nativa digitale, e Cass., sez. un., n. 2075/2024, ribadita da Cass. n. 17017/25 e n. 12628/25, per cui il conferimento non deve essere contestuale alla redazione dell'atto, ma non può precedere la pubblicazione del provvedimento impugnato né seguire la notificazione del ricorso; ricorda inoltre Cass. n. 7604/2025. La procura individua specificamente la sentenza d'appello, e le espressioni incongrue sono ritenute verosimilmente frutto di refuso; l'ordine fra procura e ricorso è irrilevante, essendo pacifico che il conferimento sia successivo alla pubblicazione della sentenza e anteriore alla notifica del ricorso. L'anteriorità dell'autentica non è dimostrata dalle stampigliature in calce all'atto, che, se contestate, non provano con certezza l'orario della firma: le schermate del software di verifica collocano la firma del legale rappresentante alle 10:55 e quella del difensore alle 11:37:40 del 24 luglio 2024, in ora legale, mentre l'orario di 10:37:40 stampigliato per la firma del difensore era espresso in ora solare.
Sul motivo, la Corte ritiene assorbita, per il principio della ragione più liquida (Cass. n. 9908/2023, Cass. n. 33741/2024, Cass. n. 7698/2024, Cass. n. 29358/2025), l'eccezione di inammissibilità della censura per la deduzione, solo in sede di legittimità, del mancato deposito, e dichiara il motivo infondato. Pacifici la notifica della sentenza al difensore, la data di notifica dell'appello e il mancato deposito, afferma che la mancanza di prova degli adempimenti dell'art. 38, comma 2, non osta al decorso del termine breve: il comma 3 fa discendere il termine lungo dalla sola omessa notifica; il deposito serve agli adempimenti della segreteria e alla verifica della notifica ove contestata; se il destinatario non contesta la regolare ricezione, pretenderlo sarebbe formalistico, perché la sua omissione non incide sull'idoneità della notifica a portare la sentenza nella piena conoscenza della controparte.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese «stante il contrasto giurisprudenziale» e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo riportato dall'ordinanza, pone a carico delle parti l'onere di notificare direttamente la sentenza alle altre parti, depositando nei successivi trenta giorni nella segreteria l'originale o la copia autentica dell'originale notificato (comma 2); se nessuna delle parti provvede alla notificazione, si applica l'art. 327, primo comma, c.p.c. (comma 3). L'art. 51 regola il termine breve per impugnare, decorrente dalla notificazione. Per l'ordinanza, l'omessa notificazione è l'unico presupposto del termine lungo e il deposito ha funzione servente.
L'ordinanza dichiara di non condividere l'opzione ermeneutica di una parte della giurisprudenza (Cass. n. 5871/12, n. 26449/17, n. 20740/19, n. 24791/21 e n. 27758/2025), secondo cui in difetto del deposito il termine breve non può operare; ritiene più convincente l'orientamento affermato da Cass. n. 4222/2015 e ribadito da Cass. n. 5155/2025 e Cass. n. 19132/2026. La questione è decisa nella camera di consiglio del 10 luglio 2026, con ordinanza, senza rimessione alla pubblica udienza o alle Sezioni Unite.
La portata del principio è delimitata dalla motivazione: l'adesione è argomentata anche in ragione dell'assenza di contestazioni sulla completezza o sulla corrispondenza all'originale della copia notificata, e la superfluità del deposito è riferita all'ipotesi in cui il destinatario non contesti la regolare notifica. Restano fuori dalla decisione l'eccezione di novità della censura, assorbita, e l'ipotesi della notifica contestata, per la quale l'ordinanza riconosce al deposito una funzione di verifica senza precisarne gli effetti sul decorso del termine.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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