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Approfondimenti · Nota

Nel processo tributario la soccombenza virtuale è una regola affermata dalle Corti superiori e applicata in una minoranza di casi.

Una rilevazione sul testo integrale di 30.261 pronunce di merito che hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere, e sulla giurisprudenza della Corte di cassazione dello stesso periodo: chi sostiene le spese di giudizio quando l'ente annulla l'atto dopo il ricorso.

Rilevazione del 1° ottobre 2026
30.261 pronunce di merito gennaio 2025 - giugno 2026 · 23.145 di Cassazione · 493 letture di controllo · testo integrale, senza campionamento

La questione

Quando l'ente impositore annulla l'atto dopo la notifica del ricorso, il processo tributario si chiude senza che nessuno abbia vinto: il giudice dichiara cessata la materia del contendere e resta da decidere chi sostiene le spese. La Corte costituzionale ha rimosso la compensazione automatica che l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 prevedeva in questi casi (sent. n. 274/2005), e da allora la regola è quella della soccombenza virtuale: il giudice deve chiedersi chi avrebbe perso se il processo fosse giunto a decisione, e porre le spese a carico di chi ha dato causa alla lite. L'art. 15, comma 2, consente la compensazione soltanto per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

La Corte di cassazione ha composto il criterio con il principio di lealtà processuale: la compensazione è possibile quando l'annullamento non consegua a una manifesta illegittimità dell'atto sussistente fin dalla sua emanazione (Cass. n. 7273/2016, n. 8834/2024), e «cede» alla soccombenza virtuale fondata sul principio di causalità quando un'invalidità originaria o una negligenza dell'amministrazione sono ravvisabili (Cass. n. 20750/2025). La rilevazione non discute quale lettura sia corretta: misura che cosa fanno i giudici di merito.

Quanto si estingue, e perché

La cessazione della materia del contendere non è un esito marginale: con 30.261 pronunce è il 9,9 per cento di tutto il merito del periodo e il 62,1 per cento delle definizioni estintive. La causa, letta dal testo di ciascuna pronuncia, è nella maggior parte dei casi un atto dell'ente.

Annullamento, sgravio o riconoscimento dell'ente16.458 — 54,4%
Annullamento dell'ente accompagnato da un pagamento2.353
Conciliazione5.153
Definizione agevolata2.562
Pagamento del contribuente1.633
Rinuncia351

È soprattutto il contenzioso della riscossione e dei tributi locali, di valore modesto e deciso in larga parte dal giudice monocratico: è qui che l'annullamento in corso di causa è più frequente, ed è qui che la regola delle spese pesa di più sulla convenienza della tutela.

Chi sostiene le spese

Quando è l'ente ad annullare l'atto, le spese sono compensate nel 64,0 per cento dei casi e poste a carico dell'ufficio nel 32,9 per cento. Nelle pronunce che accolgono integralmente il ricorso l'ufficio è condannato nel 59,1 per cento dei casi. Il contribuente che ottiene l'annullamento in corso di causa vede riconosciute le spese con una frequenza di poco superiore alla metà di quella del contribuente che vince in sentenza, benché la giurisprudenza di legittimità tratti il ritiro di un atto illegittimo fin dall'origine come soccombenza dell'ente.

Cessazioni dovute all'ente: spese compensate64,0%
Cessazioni dovute all'ente: spese a carico dell'ufficio32,9%
Accoglimento integrale del ricorso: spese a carico dell'ufficio59,1%

Il criterio della soccombenza virtuale è enunciato nella motivazione in 3.927 pronunce, il 13,0 per cento del totale e il 18,5 per cento delle cessazioni dovute all'ente. Dove è enunciato, la condanna dell'ufficio segue nel 79,6 per cento dei casi; dove non lo è, nel 13,6 per cento. La relazione può leggersi nei due versi, perché il giudice che condanna ha bisogno del criterio per motivare; resta che il criterio è assente dalla motivazione della grande maggioranza delle compensazioni.

Le ragioni della compensazione

Delle 23.203 compensazioni rilevate nei testi, 11.885, il 51,2 per cento, non recano alcuna ragione: la statuizione si riduce alla formula «spese compensate». Corretta per l'errore misurato sul campione di controllo, la quota resta prossima alla metà. Le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 15, comma 2, sono evocate come tali nell'1,8 per cento delle compensazioni. Quando una ragione c'è, è più spesso l'accordo o la natura concordata della definizione, seguita dalle formule che rinviano all'esito del giudizio e dalla lealtà dell'ente che ha annullato: una ragione che la Corte di cassazione ammette soltanto quando l'annullamento non dipenda da un'illegittimità originaria dell'atto.

Una prassi non uniforme

Nelle cessazioni dovute all'ente la condanna dell'ufficio non segue un gradiente regolare ma un gradino: è al 35-36 per cento nelle liti fino a 5.000 euro e al 23-28 oltre, soglia che coincide con quella della composizione monocratica. È più frequente nelle cessazioni dovute ai Comuni (39,4 per cento) e all'agente della riscossione (36,4) che in quelle dovute all'Agenzia delle entrate (22,7). Quando la condanna arriva, l'importo liquidato è inferiore a quello riconosciuto al contribuente che vince in sentenza: mediana di 428 euro contro 500 nell'insieme, di 2.949 contro 5.000 nelle liti fra 100.001 e 500.000 euro.

La tendenza è in movimento. Sul totale delle cessazioni, la quota di condanne dell'ufficio passa dal 18,9 per cento del primo trimestre 2025 al 26,4 del secondo trimestre 2026, con una progressione quasi regolare.

La Corte di cassazione

Fra le 23.145 pronunce di legittimità in materia tributaria del periodo, 114 trattano la soccombenza virtuale e sono state lette una per una. Nella maggior parte il criterio è un motivo di ricorso contro la statuizione sulle spese resa dal giudice di merito dopo una cessazione: su 53 ricorsi del contribuente, 34 sono stati accolti e 19 respinti; i due ricorsi dell'ente contro una condanna sono stati accolti entrambi. Il principio di Cass. n. 20750/2025 è già richiamato dalle ordinanze del 2026. Quando è la Corte stessa a dichiarare la cessazione e a esaminare il criterio, in 33 pronunce, compensa in 18 e condanna l'ente in 8.

Che cosa consente, e che cosa no

La rilevazione consente di affermare che nelle cessazioni dovute all'annullamento o allo sgravio dell'ente le spese sono compensate in due casi su tre, che la compensazione è priva di motivazione in circa un caso su due, che il criterio della soccombenza virtuale è enunciato in meno di una cessazione su cinque e che la Corte di cassazione, investita dal contribuente, accoglie il ricorso in due casi su tre.

Non consente di affermare che ciascuna compensazione sia illegittima. In un numero di casi che i dati non permettono di isolare, l'annullamento è dipeso da una sopravvenienza, da un documento prodotto in giudizio, da un errore del contribuente o da un accordo sulle spese. Il dato di legittimità, a sua volta, descrive l'esito dei soli ricorsi proposti, non la quota delle compensazioni di merito che sarebbero cassate. La misura del fenomeno sta nel confronto: fra il 32,9 per cento di condanne dopo l'annullamento e il 59,1 dopo l'accoglimento, fra il 79,6 per cento quando il criterio è enunciato e il 13,6 quando non lo è.

Per il professionista la conseguenza è pratica. Dopo l'annullamento la domanda di condanna alle spese va formulata espressamente e argomentata sull'illegittimità originaria dell'atto: il giudice che dichiara la cessazione deve delibare la lite e motivare l'eventuale compensazione con ragioni specifiche, e l'omessa pronuncia sulla domanda è censurata ogni volta che è portata alla Corte di cassazione.

Questa nota riassume un rapporto più ampio, che contiene il quadro normativo e giurisprudenziale, la statuizione sulle spese causa per causa, l'analisi delle ragioni della compensazione e dell'importo liquidato, il gradiente per valore, per ente e per tributo, l'autotutela sostitutiva, la lettura delle pronunce di legittimità e una nota metodologica che dichiara fonte, perimetro, misura dell'errore e limiti.

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