Giurisprudenza commentata › Processo tributario: notifiche e termini
L'art. 58 del D.Lgs. 546/1992, riscritto dal D.Lgs. 220/2023, vieta in appello la produzione delle deleghe, delle procure e delle notifiche dell'atto impugnato e degli atti presupposti. Per effetto di Corte cost. n. 36/2025, la nuova disciplina si applica ai soli giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato dal 5 gennaio 2024; se il primo grado è anteriore, la produzione in appello resta ammessa ai sensi del testo previgente e il giudice deve esaminarla.
In tema di processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo risultante dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, che al comma 3 esclude in ogni caso il deposito in appello delle deleghe, delle procure, degli atti di conferimento di potere rilevanti per la sottoscrizione degli atti e delle notifiche dell'atto impugnato o degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità, si applica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, ai soli giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato a decorrere dal 5 gennaio 2024.
Quando il giudizio di primo grado è stato instaurato prima di tale data, la produzione in appello dei documenti attestanti la notifica degli atti presupposti è ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, nel testo previgente, che fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti; il giudice di appello che la dichiari inammissibile incorre in un vizio della decisione, sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Articolo 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo anteriore e in quello successivo all'articolo 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220; articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 27 marzo 2025, n. 36; articolo 14, comma 6-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 360, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile.
La contribuente impugnava un'intimazione di pagamento, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e, per una delle cartelle, l'intervenuto annullamento giudiziale. Il giudice di primo grado, nella contumacia dell'agente della riscossione, accoglieva il ricorso; il giudizio era stato instaurato nell'aprile 2022.
L'agente della riscossione proponeva appello limitatamente ai crediti portati da una cartella e da due avvisi di accertamento, depositando la documentazione delle relative notifiche. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva il gravame senza esaminare quei documenti: applicava il comma 3 del nuovo art. 58, in vigore dal 4 gennaio 2024, e riteneva che le notifiche prodotte soltanto in appello non fossero mai ammissibili, senza alcuna valutazione sulla loro decisività.
Con l'unico motivo l'agente della riscossione denunciava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 58, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, letto insieme all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025: il primo grado era iniziato nel 2022 e il giudizio era quindi estraneo all'ambito della novella, sicché la produzione documentale in appello era ammessa e andava esaminata.
La Corte accoglie il motivo. Ricostruisce la riscrittura dell'art. 58 operata dal d.lgs. n. 220 del 2023, che ha sostituito i commi 1 e 2 e aggiunto il comma 3, e richiama la disciplina transitoria dell'art. 4, comma 2, dello stesso decreto, che ne prevedeva l'applicazione ai giudizi instaurati in secondo grado dal giorno successivo all'entrata in vigore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2025, ha dichiarato illegittima quella previsione nella parte in cui non limitava l'applicazione della nuova disciplina agli appelli il cui primo grado fosse stato instaurato dopo l'entrata in vigore del decreto: nei processi iniziati sotto la disciplina precedente le parti potevano aver omesso la produzione in primo grado confidando nella facoltà, allora riconosciuta, di produrre i documenti in appello, e lo ius superveniens avrebbe inciso su situazioni processuali già formate.
Poiché il giudizio di primo grado risultava instaurato nel 2022, il giudice d'appello avrebbe dovuto ammettere ed esaminare la documentazione prodotta dall'agente della riscossione, ammissibile ai sensi dell'art. 58 nel testo anteriore alla novella. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per il nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
L'art. 58 riformato ha rovesciato la regola del processo tributario sulle prove in appello. Il comma 1 esclude nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili o che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; il comma 3 introduce una preclusione assoluta, sottratta a ogni valutazione di indispensabilità, per le deleghe, le procure, gli atti di conferimento di potere e le notifiche dell'atto impugnato e degli atti presupposti, che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis. Il testo previgente, all'opposto, faceva salva in via generale la facoltà di produrre nuovi documenti in appello.
La disciplina transitoria, nella versione originaria, collegava l'applicazione della novella alla data di instaurazione del giudizio di appello. La sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025 ha spostato il riferimento alla data di instaurazione del primo grado: la nuova disciplina si applica agli appelli il cui primo grado sia iniziato dal 5 gennaio 2024, e per i giudizi con primo grado anteriore continua a valere la facoltà di produzione documentale in appello.
La pronuncia dà applicazione, in una delle prime occasioni in sede di legittimità, al regime transitorio come ridisegnato dalla Corte costituzionale, e ne trae la conseguenza processuale: la decisione di appello che dichiari inammissibile la produzione di notifiche in un giudizio con primo grado anteriore al 5 gennaio 2024 è viziata per violazione della norma processuale applicabile. La questione ha rilievo seriale, perché la contumacia dell'ente in primo grado e la produzione delle notifiche soltanto in appello sono una sequenza ricorrente nelle liti sulla riscossione, e il divieto del comma 3 era stato scritto proprio per interromperla.
Il principio non incide sulla portata del divieto nei giudizi ai quali la novella si applica: per gli appelli con primo grado instaurato dal 5 gennaio 2024 la preclusione del comma 3 opera senza valutazione di decisività, e l'ente che non abbia prodotto in primo grado le notifiche degli atti presupposti non può rimediare nel grado successivo.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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