Prassi commentata › Residenza fiscale e monitoraggio degli investimenti esteri
L'assegno pensionistico pagato direttamente dall'ex datore di lavoro irlandese secondo un accordo «pay as you go», senza fondo né contributi, è reddito da pensione ai fini dell'art. 24-ter del TUIR. Esercitata l'opzione, l'imposta sostitutiva del 7% si applica anche all'indennità forfettaria di fine rapporto.
Una persona fisica trasferisce la residenza dall'Irlanda in Italia e, cessato il rapporto di lavoro dirigenziale con una società irlandese, riceverà dall'ex datore di lavoro un assegno pensionistico secondo un accordo «pay as you go», che, secondo l'istante, non prevede fondo né contributi versati, oltre a un'indennità forfettaria di fine rapporto. L'Agenzia afferma che l'assegno rientra tra i redditi da pensione dell'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR erogati da soggetti esteri, perché in quella nozione rientrano tutti gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, e consente quindi l'accesso al regime dell'art. 24-ter. Una volta esercitata l'opzione, l'imposta sostitutiva si applica a ogni altro reddito prodotto all'estero individuato ai sensi dell'art. 165, comma 2, compresa l'indennità di fine rapporto. La risposta si dichiara in linea con la circolare n. 21/E del 2020 e con le risposte n. 21/2024 e n. 471/2022. Nel corpus non risultano pronunce sul regime.
L'istante, cittadino irlandese, dichiara di non essere stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti e di aver trasferito la residenza fiscale dall'Irlanda. Fino all'ottobre 2025 è stato dirigente di una società irlandese e, cessato il rapporto, secondo quanto dichiarato riceverà dalla società un assegno pensionistico e una somma a titolo di indennità forfettaria di fine rapporto. Secondo quanto da lui rappresentato, in Irlanda non è insolito che il datore di lavoro paghi direttamente le pensioni ai dipendenti che hanno raggiunto l'età pensionabile: non si versano contributi in anticipo, non si costituisce alcun fondo e gli assegni sono pagati alla maturazione del diritto, insieme agli stipendi dei dipendenti in servizio. Sempre secondo l'istante, l'indennità ha in Irlanda lo stesso trattamento fiscale delle indennità pensionistiche standard. L'istante chiede di assoggettare all'imposta sostitutiva del 7 per cento sia l'assegno sia l'indennità.
L'Agenzia ricorda il contenuto dell'art. 24-ter e i chiarimenti già resi. Il regime presuppone la titolarità di redditi da pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri. Nella nozione di pensione rientrano tutti gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, anche quando la causa risiede in un rapporto diverso dal lavoro dipendente. L'espressione «pensioni di ogni genere» comprende anche le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi, la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Su queste basi l'Agenzia conclude che l'istante, che riceverà dalla società irlandese l'assegno a fronte del cessato impiego, può beneficiare del regime.
Quanto all'indennità di fine rapporto, l'Agenzia afferma che l'istante potrà applicare il regime a ogni altro reddito prodotto all'estero individuato ai sensi dell'art. 165, comma 2, del TUIR, «ivi compresa» la somma percepita a titolo di indennità forfettaria di fine rapporto.
La risposta dichiara la propria soluzione in linea con la prassi che richiama. La circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, richiamata a conferma, è la fonte dei tre principi applicati. Il regime riguarda i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri, con esclusione dei redditi corrisposti da un istituto di previdenza residente in Italia. La nozione di reddito da pensione comprende gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa. Nelle pensioni di ogni genere rientrano anche le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi, come la capitalizzazione delle pensioni.
Quei principi sono riportati attraverso la risposta n. 21 pubblicata il 29 gennaio 2024, richiamata per la regola secondo cui l'accesso al regime è subordinato al possesso di redditi da pensione esteri. La risposta n. 471 pubblicata il 27 settembre 2022, richiamata a conferma, ribadisce invece, richiamando la circolare, l'estensione dell'imposta sostitutiva a tutti i redditi prodotti all'estero individuati con il criterio dell'art. 165, comma 2, letto «a specchio» rispetto all'art. 23. Dal confronto con questi documenti emerge, come lettura della redazione, che la risposta non introduce nuovi criteri: applica la nozione ampia di pensione della circolare a una forma di previdenza a carico diretto del datore di lavoro, priva di contributi e di fondo, alla quale i passi richiamati non fanno espresso riferimento. Nel materiale non risultano documenti successivi che superino la prassi richiamata.
Nelle pronunce del corpus la circolare n. 21/E del 2020 è invocata soltanto dalle parti, le risposte n. 21/2024 e n. 471/2022 non sono mai citate e sul regime dell'art. 24-ter del TUIR, come sulla qualificazione di un assegno «pay as you go» ai fini dell'accesso, non risultano decisioni. Sulla nozione di pensione dell'art. 49, comma 2, alcune decisioni di merito ne adottano, ai fini dell'ordinaria imponibilità IRPEF, una lettura ampia, che comprende le prestazioni assimilabili a pensioni e le pensioni di invalidità sostitutive di mancati guadagni; la redazione vi legge una coerenza con l'impostazione della circolare, senza che le decisioni riguardino il regime agevolativo.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
Nella stessa materia