Prassi commentata › Residenza fiscale e monitoraggio degli investimenti esteri
Una cittadina statunitense residente in Italia, divenuta beneficiaria individuata di un trust americano a seguito del decesso dell'ultimo disponente, chiede le modalità di determinazione del reddito imputabile per trasparenza e l'applicabilità dell'art. 45, comma 4-quater, del TUIR. L'Agenzia esclude tale applicazione, applicabile in linea di principio ai trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, e conferma che il reddito del trust trasparente non residente si determina secondo le regole fiscali dello Stato in cui il trust è residente o stabilito, in linea con la circolare n. 34/E del 2022. La risposta ribadisce altresì il superamento, operato dalla medesima circolare, del chiarimento contenuto nel paragrafo 4.1 della circolare n. 48/E del 2007 quanto alla rilevanza, nei confronti del beneficiario residente, del reddito complessivamente prodotto dal trust non residente.
L'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, che prevede una presunzione relativa in forza della quale l'intero ammontare percepito dal beneficiario di un trust estero costituisce reddito qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, non trova applicazione nei confronti del beneficiario individuato di un trust trasparente estero. La disposizione si applica, in linea di principio, ai trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.
Ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario residente individuato, occorre tenere conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. Il beneficiario individuato residente è tenuto agli adempimenti fiscali, inclusi monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE, a decorrere dal periodo d'imposta in cui acquisisce tale qualità.
Le norme interpretate dalla risposta sono l'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR, che qualifica come redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del medesimo testo unico; l'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, che detta la presunzione relativa sulla qualificazione integrale come reddito delle attribuzioni di trust esteri ove non sia possibile distinguere la componente patrimoniale da quella reddituale; l'articolo 73, comma 2, ultimo periodo, del TUIR, che disciplina il meccanismo di imputazione per trasparenza dei redditi del trust ai beneficiari individuati; l'articolo 23 del TUIR, richiamato quanto al criterio di territorialità dei redditi prodotti nel territorio dello Stato.
La contribuente, cittadina statunitense fiscalmente residente in Italia, è divenuta beneficiaria individuata di un trust costituito in California dai propri genitori nel 2006. I disponenti, cittadini statunitensi fiscalmente residenti negli Stati Uniti, erano co-trustee e beneficiari dei redditi netti del trust finché in vita. Alla morte del padre nel 2020, il patrimonio è stato suddiviso in due trust derivati, l'uno revocabile e l'altro irrevocabile, la cui unica beneficiaria rimaneva la madre fino al suo decesso. Alla morte della madre nel 2025, il patrimonio residuo, costituito da attività finanziarie e immobili situati negli Stati Uniti, è stato suddiviso in parti uguali tra i tre figli, fra cui l'istante, senza alcuna discrezionalità da parte dei trustee.
L'istante, ritenendo che i trust derivati fossero fiscalmente interposti in capo ai disponenti fino al decesso di ciascuno di essi e divenissero trasparenti nei confronti dei figli beneficiari soltanto successivamente, chiedeva di conoscere le modalità di determinazione del reddito imputabile per trasparenza. In particolare, sosteneva l'applicabilità dell'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR per individuare la componente patrimoniale e quella reddituale, assumendo come valore di riferimento quello dei beni alla data del decesso della madre e non quello al momento del conferimento originario nel trust, al fine di evitare una doppia imposizione del medesimo reddito.
L'Agenzia, premettendo di assumere acriticamente la qualificazione del trust come trasparente a seguito del decesso dell'ultimo disponente, esclude l'applicazione dell'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR. La disposizione, la cui finalità è assicurare l'imposizione anche nel caso in cui il beneficiario dell'attribuzione effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei a individuare la parte imponibile, si applica in linea di principio ai soli trust opachi stabiliti in tali giurisdizioni: lo confermano sia la relazione illustrativa della norma, che fa esplicito riferimento ai trust opachi esteri, sia il dato sistematico, posto che le attribuzioni di trust opachi esteri ordinariamente non danno luogo a tassazione in capo ai beneficiari residenti, salvo che il trust sia stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata. Per la determinazione del reddito del trust trasparente non residente, il documento richiama il principio espresso dalla circolare n. 34/E del 2022, secondo cui si deve tenere conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. L'Agenzia precisa altresì che l'istante, in quanto beneficiaria individuata dal 20 maggio 2025, è tenuta ai conseguenti adempimenti fiscali dal periodo d'imposta 2025, inclusi il monitoraggio fiscale, l'IVIE e l'IVAFE.
La risposta si fonda sulla circolare n. 34/E del 2022, della quale richiama e conferma il chiarimento secondo cui, nel caso di trust trasparente non residente con beneficiario individuato residente, rileva nei confronti del beneficiario il reddito complessivamente prodotto dal trust, indipendentemente dal requisito di territorialità di cui all'articolo 23 del TUIR. La medesima circolare aveva già precisato che il perimetro applicativo dell'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR è da riferirsi ai trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, circostanza che il documento in esame assume come argomento per escluderne l'applicazione al caso del trust trasparente.
Il documento dichiara che la circolare n. 34/E del 2022 supera, quanto alla rilevanza del reddito complessivamente prodotto dal trust non residente in capo al beneficiario residente individuato, il chiarimento contenuto nel paragrafo 4.1 della circolare n. 48/E del 2007: mentre quest'ultima subordinava la tassazione in capo al beneficiario residente al requisito di territorialità, la circolare n. 34/E del 2022 fa riferimento al reddito complessivo del trust non residente riferibile al beneficiario.
La risposta richiama inoltre la circolare n. 61/E del 2010, in quanto essa ha chiarito che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi, ed ha elencato, richiamando la circolare n. 43/E del 2009, diverse tipologie di trust che devono considerarsi inesistenti, fra le quali i trust in cui il disponente o il beneficiario risulti titolare di poteri tali da limitare l'autonomia gestionale del trustee. Ai fini degli adempimenti del beneficiario individuato, il documento rinvia ai chiarimenti della circolare n. 38/E del 2013 per il monitoraggio fiscale e della circolare n. 28/E del 2012 per l'IVIE e l'IVAFE.
La circolare n. 34/E del 2022, perno della soluzione adottata dalla risposta, è richiamata nella giurisprudenza di legittimità con segno conforme da Cass. n. 10361/2026, Cass. n. 10362/2026, Cass. n. 15261/2026 e Cass. n. 7161/2026: tali pronunce, tuttavia, riguardano il diverso profilo della neutralità fiscale dell'atto istitutivo e della dotazione patrimoniale del trust ai fini dell'imposizione indiretta, e non il profilo della determinazione del reddito del trust trasparente estero imputabile al beneficiario, affrontato dalla risposta in commento. Tra le pronunce di merito, una decisione di primo grado richiama la circolare per confermare la tassazione per trasparenza dei redditi del trust con beneficiari individuati e un'altra decisione di primo grado la applica per qualificare il trust come trasparente e imputare i redditi ai beneficiari individuati, profili più prossimi a quello della risposta. Una pronuncia di secondo grado ritiene la circolare non vincolante e inconferente al caso, con riguardo a un profilo diverso da quello qui in esame; una pronuncia di primo grado la distingue in tema di rimborso dell'imposta di successione. Questi dissensi non investono la determinazione del reddito del trust trasparente non residente imputabile al beneficiario.
La circolare n. 48/E del 2007, dichiarata superata dalla risposta sul punto della territorialità, è stata a sua volta oggetto di pronunce della Corte di cassazione che l'hanno disattesa: Cass. n. 21358/2024 e Cass. n. 22979/2024 ne negano il valore vincolante con riguardo alla tassazione dell'atto istitutivo e della dotazione del trust ai fini dell'imposizione indiretta; Cass. n. 33425/2023 ne disattende la posizione con conclusioni più radicali, sempre con riguardo al medesimo profilo, diverso da quello per il quale la risposta in commento la richiama e la dichiara superata. Cass. n. 12381/2026, invece, la richiama con segno conforme quanto alla nozione di beneficiario individuato ai fini dell'articolo 73, comma 2, del TUIR, profilo coerente con quello qui in esame.
Per quanto riguarda le norme direttamente interpretate dalla risposta, le pronunce del corpus relative all'articolo 44, comma 1, del TUIR e all'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, nonché quelle relative all'articolo 73, comma 2, del TUIR, ricorrono soltanto per profili diversi da quello affrontato dalla risposta, sul quale non risultano decisioni.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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