MassimarIA

Prassi commentata › Imposte dirette: redditi diversi e plusvalenze

Le rendite periodiche percepite dall'erede su un piano pensionistico IRA statunitense alimentato con contributi volontari del de cuius costituiscono redditi da pensione e consentono l'accesso al regime sostitutivo dell'articolo 24-ter del TUIR

Una cittadina italiana residente all'estero, subentrata per successione nella titolarità di un piano pensionistico individuale statunitense (IRA) alimentato con contributi volontari del padre, chiede se le rendite annuali percepite possano qualificarsi come redditi da pensione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, conseguentemente, se possa accedere al regime di imposta sostitutiva dell'articolo 24-ter del TUIR trasferendo la residenza in Italia. L'Agenzia risponde in senso affermativo, riconducendo i trattamenti periodici erogati dal piano IRA alla nozione di «pensioni di ogni genere», indipendentemente dalla circostanza che il fondo sia stato alimentato da versamenti volontari e che il beneficiario attuale sia un erede. La soluzione si colloca nel solco della prassi precedente, in particolare della circolare n. 21/E del 2020 e delle risposte n. 5/2024, n. 21/2024 e n. 290/2025.

DocumentoAgenzia delle entrate · risposta a interpello 15 ottobre 2026, n. 184TemaQualificazione ai fini IRPEF delle rendite da piano pensionistico individuale statunitense (IRA) percepite dall'erede · Regime di imposta sostitutiva per pensionati esteri trasferiti nel Mezzogiorno · IRPEFNormeArt. 24-ter del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) · Art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR · Art. 7, comma 3, del TUIR · Art. 2, comma 2, del TUIR

1.Massima

Le distribuzioni periodiche percepite dall'erede che sia subentrato nella titolarità di un piano pensionistico individuale statunitense (Individual Retirement Account – IRA), originariamente alimentato con contributi volontari versati dal de cuius nel corso della propria vita lavorativa, rientrano nella nozione di «pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati» di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. La circostanza che il piano sia stato costituito con versamenti volontari e che il beneficiario attuale sia un erede non modifica la qualificazione reddituale dei trattamenti erogati.

L'erede che percepisca tali rendite da fonte estera può pertanto accedere al regime di imposta sostitutiva previsto dall'articolo 24-ter del TUIR, con aliquota del 7 per cento, calcolata in via forfettaria, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, non oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia nel caso di specie.

2.Riferimenti normativi

Il documento interpreta l'articolo 24-ter del TUIR, che disciplina il regime opzionale di imposta sostitutiva dell'IRPEF, con aliquota del 7 per cento calcolata in via forfettaria, per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscano la residenza in determinati comuni del Mezzogiorno o in comuni colpiti da eventi sismici. La qualificazione reddituale si fonda sull'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che riconduce ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Rileva inoltre l'articolo 7, comma 3, del TUIR, in base al quale i redditi percepiti dagli eredi dell'avente diritto, imputabili per cassa, sono tassati con le medesime modalità applicabili al de cuius. Il requisito soggettivo della residenza è quello dell'articolo 2, comma 2, del TUIR.

3.Il quesito e il chiarimento

L'istante, cittadina italiana residente all'estero, espone di essere subentrata per successione nella titolarità di un Individual Retirement Account (IRA) statunitense, piano pensionistico individuale già detenuto dal padre e alimentato da contributi volontari versati nel corso della vita lavorativa di quest'ultimo negli Stati Uniti. A seguito del decesso del genitore, l'istante ha ricevuto la posizione pensionistica secondo la disciplina contrattuale e normativa applicabile al piano e, nel corso degli anni successivi, ha percepito e continua a percepire somme periodiche a titolo di rendita annuale. Prospettando il trasferimento della propria residenza fiscale in Italia a partire dal 2027, chiede se tali rendite siano riconducibili ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e se, di conseguenza, possa accedere al regime sostitutivo dell'articolo 24-ter.

L'Agenzia accoglie la soluzione prospettata dall'istante. Il ragionamento muove dalla nozione ampia di «pensioni di ogni genere» accolta dall'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, la quale – secondo la circolare n. 21/E del 2020 e la prassi successiva – comprende tutti i trattamenti pensionistici dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, anche se la causale risiede in un rapporto di lavoro diverso da quello dipendente, nonché le indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi, la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. A tale qualificazione non osta il carattere volontario dei versamenti effettuati dal de cuius, né la circostanza che il beneficiario attuale sia un erede: in forza dell'articolo 7, comma 3, del TUIR, i redditi percepiti dagli eredi sono assoggettati a tassazione con le medesime modalità applicabili al titolare originario.

L'Agenzia precisa altresì che ai trattamenti in questione non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, le cui prestazioni sono invece riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR. Sulla base di tali premesse, l'istante potrà beneficiare del regime agevolativo di cui all'articolo 24-ter del TUIR a partire dal periodo d'imposta 2027, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa, la cui sussistenza non è oggetto di valutazione nella risposta.

4.La prassi precedente

La risposta si colloca espressamente nel solco di un percorso interpretativo consolidato. La circolare n. 21/E del 2020, richiamata e confermata, ha delineato l'ambito soggettivo e oggettivo del regime dell'articolo 24-ter del TUIR, chiarendo che esso è rivolto ai destinatari di trattamenti pensionistici «di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri, con esclusione dei soggetti che percepiscono redditi da istituti di previdenza residenti in Italia, e che la nozione di redditi da pensione include anche gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa la cui causale risieda in un rapporto di lavoro diverso da quello dipendente.

La risposta n. 21 del 29 gennaio 2024 è richiamata nella parte in cui ribadisce che l'accesso al regime è subordinato al possesso di redditi da pensione erogati da soggetti esteri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a). La risposta n. 5 dell'11 gennaio 2024 è confermata per il principio secondo cui costituiscono redditi da pensione i trattamenti di ogni genere erogati esclusivamente da soggetti esteri, ai quali non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

Il precedente più prossimo è la risposta n. 290 del 12 novembre 2025, richiamata dalla stessa istante, che aveva affrontato la qualificazione di trattamenti pensionistici derivanti dalla liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari del de cuius e ricevuti da un erede. Nel contesto di quella risposta l'Agenzia aveva richiamato a sua volta la risposta n. 5/2024 per ribadire la riconducibilità di tali trattamenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. Nella risposta in commento l'Agenzia dichiara di pervenire «ad analoghe conclusioni» anche nel caso di un piano IRA dal quale l'erede percepisca distribuzioni periodiche. La redazione osserva che, dal confronto fra i due documenti, la fattispecie della risposta n. 290/2025 riguardava la liquidazione in un'unica soluzione di un fondo pensione statunitense, mentre la risposta n. 184/2026 concerne distribuzioni periodiche da un piano IRA.

5.La prassi in giudizio

Nessuno dei documenti di prassi richiamati risulta essere stato oggetto di pronunce nel corpus, così come non risultano decisioni sulle disposizioni qui interpretate.

A cura di
CondividiLinkedInPostaWhatsAppXFacebookScarica il PDF

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

Nella stessa materia