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Prassi commentata › Imposte dirette: redditi diversi e plusvalenze

L'imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale pubblico non dirigenziale richiede la verifica del limite reddituale di 50.000 euro nel periodo d'imposta 2026

Un sostituto d'imposta chiede a quale periodo d'imposta riferire il limite reddituale di 50.000 euro previsto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, introdotta dalla legge di bilancio 2026. L'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 173/2026, chiarisce che, in assenza di espressa previsione normativa, il limite va verificato con riguardo al periodo d'imposta 2026 e che il tetto di 800 euro si intende come ammontare complessivo annuo. La risposta non richiama prassi precedente e le norme interpretate non risultano oggetto di pronunce nel corpus.

DocumentoAgenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso · risposta a interpello 15 settembre 2026, n. 173TemaImposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio del personale pubblico non dirigenziale · IRPEF e addizionaliNormeLegge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 237 · D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 · D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, art. 45, comma 2 · D.l. 7 giugno 2024, n. 73, conv. con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, art. 7, comma 2 · Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 354

1.Massima

Il limite di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, quale condizione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi per il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, deve essere verificato con riferimento al periodo d'imposta 2026, in assenza di una disposizione normativa che individui un diverso periodo di riferimento. Il limite di importo agevolabile di 800 euro è da intendersi come ammontare complessivo annuo dei compensi assoggettabili all'imposta sostitutiva.

2.Riferimenti normativi

La risposta interpreta l'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), che ha introdotto, per il periodo d'imposta 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico. L'imposta sostitutiva si applica salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. La norma esclude dal proprio ambito di applicazione il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e prevede che per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio si aggiunga alle predette misure.

3.Il quesito e il chiarimento

Un sostituto d'imposta che eroga trattamento economico accessorio a personale non dirigenziale di pubblica amministrazione sottopone all'Agenzia delle entrate un quesito relativo al periodo d'imposta cui riferire il limite reddituale di 50.000 euro previsto dalla norma agevolativa. La disposizione stabilisce che l'imposta sostitutiva si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a tale soglia, senza tuttavia precisare se il reddito rilevante sia quello dell'anno precedente o quello dell'anno in cui l'agevolazione opera. L'istante prospetta che, in assenza di indicazione espressa, il limite debba essere verificato nel periodo d'imposta 2026, eventualmente anche sulla base di dati previsionali o proiezioni del reddito complessivo, con possibilità di conguagli successivi.

L'Agenzia delle entrate condivide la soluzione prospettata dall'istante. Il ragionamento muove dalla constatazione che la norma non individua un periodo d'imposta di riferimento diverso da quello in cui l'agevolazione dispiega i propri effetti e che l'efficacia della disciplina è espressamente circoscritta al solo periodo d'imposta 2026. Ne consegue che il limite reddituale di 50.000 euro va verificato con riferimento al medesimo periodo d'imposta 2026.

Con riguardo al limite di importo agevolabile, l'Agenzia osserva che il tenore letterale della disposizione, secondo cui i compensi sono assoggettati all'imposta sostitutiva «entro il limite di 800 euro», e l'assenza di ulteriori precisazioni normative inducono a ritenere che il tetto di 800 euro si riferisca all'ammontare complessivo annuo dei compensi assoggettabili al regime sostitutivo. L'Agenzia precisa inoltre che la qualificazione dei compensi come rientranti nel trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, costituisce valutazione che non rientra nelle competenze della scrivente in sede di risposta alle istanze di interpello e resta pertanto in capo ai datori di lavoro.

Pubblicato il 16 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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