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Prassi commentata › Imposte dirette: operazioni straordinarie

Il compendio di una holding dinamica, dotata di struttura organizzativa e personale stabilmente dedicati a direzione, coordinamento e servizi infragruppo, è un'azienda anche se le partecipazioni ne sono la componente prevalente, e il suo conferimento rientra nella neutralità dell'art. 176 del Tuir

Una società in liquidazione, holding operativa di un gruppo multinazionale con propri dipartimenti e personale, intende conferire l'intero compendio a una società di nuova costituzione. L'Agenzia ritiene che il prevalente peso delle partecipazioni non escluda la qualificazione di azienda quando vi siano una gestione attiva, strutturata e continuativa e un'autonoma organizzazione di mezzi e risorse umane preordinata a direzione, coordinamento e supporto infragruppo. Il conferimento può quindi beneficiare della neutralità dell'art. 176 del Tuir. La risposta richiama la circolare n. 320/1997 e precedenti risposte, tra cui la n. 46/2022 su una holding operativa; nel corpus non risultano decisioni sullo stesso profilo.

DocumentoAgenzia delle entrate · risposta a interpello 28 ottobre 2026, n. 193TemaConferimento d'azienda · holding dinamica · nozione di azienda · neutralità fiscale · IRESNormeart. 176, comma 1, TUIR · art. 2555 c.c. · art. 10-bis, legge n. 212/2000

1.Massima

Il complesso dei beni e dei rapporti di una holding operativa (cosiddetta holding dinamica) è qualificabile come azienda ai sensi dell'art. 2555 del codice civile, cui rinvia, in assenza di una nozione propria, il sistema delle imposte dirette, anche quando le partecipazioni rappresentano una componente di rilievo del patrimonio e, verosimilmente, la quota preponderante del suo valore economico. A tal fine occorrono l'effettivo svolgimento di un'attività di gestione attiva, strutturata e continuativa e la presenza di un'autonoma organizzazione di mezzi e risorse umane stabilmente preordinata all'esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento e supporto infragruppo.

Ricorrendo tali elementi, il conferimento del compendio può beneficiare del regime di neutralità fiscale dell'art. 176 del TUIR, alle condizioni ivi previste. Il parere è limitato alla qualificazione come azienda dell'insieme degli asset trasferiti e resta impregiudicato il potere di controllo ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

2.Riferimenti normativi

La risposta interpreta l'art. 176, comma 1, del TUIR, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nell'esercizio di imprese commerciali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze, in relazione all'art. 2555 del codice civile, che definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. È richiamato, quanto ai limiti del parere, l'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

3.Il quesito e il chiarimento

L'istante svolge il ruolo di holding operativa e di coordinamento strategico di un gruppo industriale multinazionale. Gestisce lo sviluppo, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali e dei marchi, cura il funding e la tesoreria accentrata erogando finanziamenti alle controllate, opera come principale fornitore di servizi infragruppo in ambito commerciale, amministrativo, contabile, del personale, degli approvvigionamenti, della qualità e della logistica, e dispone di una struttura articolata in numerosi dipartimenti con impiegati e dirigenti. Posta in liquidazione per l'impossibilità di funzionamento degli organi sociali, accertata in sede giudiziale, la società intende, per iniziativa dei liquidatori, conferire a una società di nuova costituzione l'intero compendio (beni immateriali e materiali, partecipazioni, attività finanziarie, crediti, debiti, liquidità, contratti intercompany e rapporti di lavoro), con l'esclusione di un bene materiale e di una partecipazione destinati a separata cessione, per poi cedere la partecipazione nella conferitaria.

L'istante chiedeva di confermare che il compendio sia un'azienda e che si applichi l'art. 176 del TUIR, dichiarando di voler così individuare anche la decorrenza del periodo di possesso rilevante ai fini della participation exemption sulla successiva cessione della partecipazione; nella propria soluzione prospettava inoltre, come effetto della qualificazione, la possibilità, per la conferitaria, di richiedere il certificato dei carichi pendenti previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. La tesi dell'istante era che il peso delle partecipazioni non escluda la qualificazione aziendale, dato il trasferimento congiunto di personale, contratti, marchi e rapporti finanziari.

L'Agenzia muove dalla nozione civilistica di azienda e dai fattori rivelatori della sua esistenza: l'organizzazione, i beni e la loro destinazione all'esercizio dell'impresa, da cui deve emergere una coesione unitaria di elementi legati da un rapporto di complementarità strumentale. Non è possibile fissare in astratto quali e quanti beni siano necessari, perché rilevano anche i legami giuridici e di fatto tra i beni e la destinazione funzionale del loro insieme. Nel caso esaminato, il trasferimento di tutto quanto necessario alla conduzione dell'attività, la prosecuzione senza interruzione delle medesime funzioni in capo alla conferitaria e la presenza di una struttura organizzativa e di personale dedicati portano a ritenere configurabile un complesso aziendale, nonostante le partecipazioni costituiscano circa la metà dell'attivo e, verosimilmente, la quota preponderante del valore economico. Il parere è espressamente limitato a tale qualificazione e non si estende alla verifica delle condotte; la risposta non affronta gli ulteriori profili prospettati dall'istante.

4.La prassi precedente

La risposta richiama la circolare ministeriale n. 320 del 19 dicembre 1997, emanata in relazione al d.lgs. n. 358 del 1997 sul riordino delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, per la definizione di azienda come universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici organizzati per l'esercizio dell'impresa, da intendersi in senso ampio e comprensiva dei rami d'azienda. La stessa circolare era stata invocata dall'istante per escludere che il trasferimento di singoli beni integri un conferimento d'azienda. L'Agenzia richiama inoltre la risposta n. 195 del 9 ottobre 2024, sull'impossibilità di individuare in via generale e astratta il nucleo minimo di beni che costituisce un'azienda, e la risposta n. 15 dell'11 gennaio 2022, per il criterio dell'insieme organicamente finalizzato e autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione dell'attività da parte del conferitario.

L'Agenzia segnala in particolare la risposta n. 46 del 21 gennaio 2022, con cui aveva già qualificato come azienda l'attività di una holding operativa, ammettendo l'applicazione dell'art. 176 a un conferimento comprensivo di contratti, beni immateriali e materiali, rapporti di lavoro e partecipazioni nella società operativa. Nella lettura della redazione, la risposta in commento si pone in continuità con quel precedente; nel caso ora esaminato l'Agenzia dà espressamente conto del peso verosimilmente preponderante delle partecipazioni nel valore del compendio. La risposta n. 399 del 27 luglio 2023, resa ai fini IVA sui fattori rivelatori dell'azienda, è richiamata soltanto dall'istante. Nel materiale non risultano documenti successivi che superino i documenti richiamati.

5.La prassi in giudizio

Nelle pronunce del corpus la circolare n. 320/1997 e l'art. 176 del TUIR ricorrono soltanto per profili diversi da quello affrontato dalla risposta, cioè la qualificazione come azienda del compendio di una holding, sul quale non risultano decisioni.

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Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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