Prassi commentata › Imposte dirette: operazioni straordinarie
Una società operativa, titolare di perdite fiscali derivanti da iper-ammortamento e di eccedenze ACE, incorpora per fusione inversa la propria controllante, società veicolo costituita ex novo da fondi di investimento e finanziata con equity per l'acquisizione in due tranches del 100 per cento della target, salvo un finanziamento bancario bridge poi estinto. L'Agenzia delle Entrate ritiene che le limitazioni qualitative e quantitative al riporto delle posizioni fiscali soggettive di cui all'articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR non trovino applicazione né per le posizioni dell'incorporante né per quelle dell'incorporata, in assenza di effetti elusivi di compensazione intersoggettiva. L'istante aveva richiamato a sostegno della propria richiesta le risposte n. 234/2022 e n. 465/2020; l'Agenzia accoglie la richiesta sulla base di un ragionamento autonomo fondato sulla ratio della norma, senza richiamare espressamente quei precedenti nella parte motiva del parere.
Le limitazioni qualitative e quantitative al riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE, previste dall'articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR, non trovano applicazione in caso di fusione inversa per incorporazione della società veicolo nella società target, quando la società veicolo sia stata costituita ex novo al solo scopo di acquisire, mediante equity, la partecipazione nella target, abbia effettivamente impiegato le proprie risorse per tale acquisizione, presenti un patrimonio costituito quasi esclusivamente dalla partecipazione acquistata e da passività strumentali all'acquisto, e disponga di posizioni fiscali soggettive derivanti esclusivamente dai costi e dalle risorse finanziarie ricevute dai soci e utilizzate per l'operazione di acquisizione.
La disapplicazione opera sia con riguardo alle posizioni fiscali dell'incorporante sia a quelle dell'incorporata, poiché nessun effetto elusivo di compensazione intersoggettiva, che la norma intende specificamente contrastare, risulta ravvisabile. Per le posizioni fiscali maturate dall'incorporata nel periodo di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, la riportabilità è assicurata dall'esimente infragruppo di cui all'articolo 177-ter del TUIR, trattandosi di posizioni conseguite in un periodo d'imposta nel quale le società partecipanti alla fusione appartengono allo stesso gruppo sin dall'inizio del periodo medesimo.
Il documento interpreta l'articolo 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, del TUIR, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, applicabile alle operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Il comma 7 subordina il riporto delle perdite delle società partecipanti alla fusione al rispetto di un limite patrimoniale, parametrato al valore economico del patrimonio netto risultante da relazione giurata di stima, e di un test di vitalità economica riferito ai ricavi e ai costi per prestazioni di lavoro subordinato. Il comma 7-bis estende tali limitazioni alla perdita maturata dall'incorporata nel periodo di retrodatazione degli effetti fiscali. Il comma 7-ter le estende agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto e all'eccedenza ACE. Viene inoltre richiamato l'articolo 177-ter del TUIR, introdotto dal medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024, che esclude l'applicazione dei limiti al riporto delle perdite per le operazioni realizzate all'interno dello stesso gruppo societario. Il documento menziona altresì l'articolo 89, comma 1, del TUIR in relazione all'esclusione dalla base imponibile IRES del 95 per cento dei dividendi percepiti dalla società veicolo, quale fattore generativo delle perdite fiscali dichiarate da quest'ultima.
La fattispecie riguarda una società operativa nel settore industriale, titolare di perdite fiscali originate dall'applicazione dell'iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali e di eccedenze ACE, che ha incorporato per fusione inversa la propria controllante. Quest'ultima era una società veicolo, costituita ex novo da fondi di investimento, priva di dipendenti, il cui oggetto sociale consisteva nella detenzione e gestione della partecipazione nella target. L'acquisizione del 100 per cento della target è avvenuta in due tranches, finanziate con versamenti in conto capitale dei soci; un finanziamento bancario bridge-to-co-investor era stato sottoscritto per l'eventuale pagamento della seconda tranche, ma non è mai stato utilizzato per l'acquisizione ed è stato estinto a seguito dell'ingresso di un co-investitore, residuando unicamente le relative fees quale onere finanziario sostenuto. La fusione è stata perfezionata nel marzo 2024, con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2024. La società incorporante superava il test di vitalità ma non il limite patrimoniale; la società incorporata superava il limite patrimoniale ma non il test di vitalità, non avendo dipendenti né ricavi caratteristici nel periodo interinale.
L'istante ha chiesto la disapplicazione integrale delle limitazioni di cui all'articolo 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, del TUIR, sostenendo che la società incorporante non potesse qualificarsi come bara fiscale, essendo dotata di autonoma capacità produttiva e avendo generato le perdite in ragione di un regime di fiscalità incentivata, e che la società veicolo dovesse considerarsi vitale in ragione della funzione strumentale svolta per l'acquisizione. A sostegno della propria richiesta, l'istante ha richiamato i principi delle risposte a interpello n. 465 del 13 ottobre 2020 e n. 234 del 28 aprile 2022, dichiarando che la natura analoga delle fattispecie giustificasse l'applicazione dei medesimi principi anche all'odierna operazione. Nella parte espositiva del quesito, l'istante precisa che in entrambi quei casi, così come nel caso in esame, le operazioni di acquisizione non si qualificavano come MLBO ai sensi dell'articolo 2501-bis del Codice civile.
L'Agenzia delle Entrate accoglie la richiesta. Il ragionamento del parere muove dalla ratio della disciplina limitativa, diretta a contrastare il commercio di bare fiscali mediante fusioni con società prive di capacità produttiva finalizzate alla compensazione intersoggettiva delle perdite. Nel caso esaminato, la società veicolo è stata costituita esclusivamente per acquisire con equity la partecipazione nella target; ha impiegato effettivamente le proprie risorse per tale operazione; il suo patrimonio è costituito quasi esclusivamente dalla partecipazione acquistata e da passività strumentali; le sue posizioni fiscali soggettive derivano esclusivamente dai costi e dall'impiego delle risorse finanziarie ricevute dai soci per l'acquisizione. In tali condizioni, nessun effetto elusivo di compensazione intersoggettiva risulta ravvisabile. Per le posizioni fiscali maturate dalla società veicolo nel periodo di retrodatazione della fusione, l'Agenzia riconosce l'applicabilità dell'esimente infragruppo di cui all'articolo 177-ter del TUIR, trattandosi di posizioni conseguite nel periodo d'imposta 2024, nel quale le due società appartenevano allo stesso gruppo sin dall'inizio del periodo. Il parere è reso con riserva di ogni potere di controllo sulla corretta determinazione e quantificazione delle posizioni fiscali e senza pronuncia sui profili di abuso del diritto.
L'istante richiama le risposte a interpello n. 234 del 28 aprile 2022 e n. 465 del 13 ottobre 2020, dichiarando che i principi ivi espressi sono applicabili alla fattispecie in ragione della natura analoga delle situazioni considerate. La risposta n. 465/2020 aveva ammesso la disapplicazione dell'articolo 172, comma 7, del TUIR con riferimento alle posizioni soggettive di entrambe le società partecipanti alla fusione, qualificando la società veicolo neocostituita come vitale in quanto le sue posizioni fiscali erano integralmente riferibili all'operazione di acquisizione e i conferimenti iniziali erano stati considerati fisiologici. La risposta n. 234/2022 aveva applicato lo stesso approccio a una SPAC, ritenuta vitale in ragione del ruolo strumentale svolto per la business combination e dei conferimenti ricevuti in sede di IPO, considerati fisiologici e non finalizzati a un artificioso recupero delle perdite fiscali. Nella parte espositiva del quesito, l'istante precisa che in entrambi quei casi, così come nel caso in esame, le operazioni non si qualificavano come MLBO ai sensi dell'articolo 2501-bis del Codice civile.
L'Agenzia, nella parte motiva del parere, non richiama espressamente le risposte n. 234/2022 e n. 465/2020, né dichiara di estenderne o confermarne i principi: i riferimenti a tali risposte sono contenuti nella parte espositiva del quesito e nella soluzione prospettata dal contribuente. L'Agenzia accoglie la richiesta di disapplicazione sulla base di un ragionamento autonomo fondato sulla ratio antielusiva della norma. La redazione osserva che, posto a confronto con le risposte richiamate dall'istante, il parere in commento adotta il medesimo criterio della strumentalità della società veicolo all'operazione di acquisizione, applicandolo a una fattispecie connotata dal finanziamento con versamenti in conto capitale dei soci, salvo il finanziamento bridge mai utilizzato per l'acquisto e successivamente estinto. Il risultato interpretativo appare coerente con i principi delle due risposte precedenti, che nel materiale disponibile non risultano superate da documenti successivi.
Nelle pronunce del corpus le risposte n. 234/2022 e n. 465/2020 non risultano mai citate dai giudici. Le pronunce che nel corpus fanno applicazione dell'articolo 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, del TUIR e dell'articolo 177-ter del TUIR riguardano soltanto profili diversi da quello affrontato dalla risposta n. 172/2026, sul quale non risultano decisioni nel materiale disponibile.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.