Prassi commentata › Imposte dirette: operazioni straordinarie
Due persone fisiche, socie al 100 per cento di una holding, intendono conferire le proprie quote in una società semplice di nuova costituzione, che acquisirebbe il controllo di diritto della holding, e chiedono se al conferimento sia applicabile il realizzo controllato di cui all'art. 177, comma 2, del TUIR. L'Agenzia nega l'applicabilità del regime, perché la società semplice è priva dell'impianto contabile tipizzato necessario a determinare in modo oggettivo il patrimonio netto formatosi per effetto del conferimento: al caso si applica il criterio del valore normale ex art. 9 del TUIR. Il documento conferma i chiarimenti della circolare n. 33/E del 2010 e colloca quelli della risoluzione n. 43/E del 2017 nel quadro normativo previgente; dal confronto operato dalla redazione emerge che, nel diverso quadro normativo vigente, l'Agenzia individua un limite all'applicabilità del regime fondato sull'assenza di obblighi di bilancio in capo alla conferitaria, che non si pone in contrasto con la risoluzione ma opera su un piano autonomo rispetto al precedente vincolo relativo al tipo di corrispettivo ricevuto dal conferente.
Il regime del realizzo controllato di cui all'art. 177, comma 2, del TUIR non si applica al conferimento di partecipazioni in una società semplice, in quanto tale forma giuridica è priva di un impianto contabile tipizzato, non è soggetta agli obblighi di tenuta delle scritture contabili né alla disciplina del bilancio di esercizio prevista dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, sicché non è possibile determinare in modo oggettivo e documentato il valore di realizzo corrispondente alla quota di patrimonio netto formatosi nella conferitaria per effetto del conferimento. Al conferimento si applica il criterio del valore normale ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 9 del TUIR.
La conclusione vale anche dopo le modifiche apportate all'art. 177, comma 2, del TUIR dall'art. 17 del d.lgs. n. 192 del 2024, che hanno eliminato il requisito della ricezione di azioni o quote di società di capitali residenti ma non hanno modificato il criterio di determinazione del valore di realizzo, il quale resta ancorato all'incremento del patrimonio netto contabile della conferitaria.
Le norme interpretate dal documento sono l'art. 177, comma 2, del TUIR, nella versione risultante dalle modifiche dell'art. 17 del d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, e l'art. 9, commi 2 e 5, del TUIR, quale criterio residuale di determinazione del valore di realizzo. Il ragionamento dell'Agenzia richiama inoltre l'art. 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR per l'individuazione delle società le cui partecipazioni possono costituire oggetto del conferimento, l'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile per il requisito del controllo di diritto, e gli articoli 2249, 2251 e seguenti, 2261, comma 2, e 2214 del codice civile per la disciplina civilistica della società semplice e degli obblighi contabili dell'imprenditore commerciale. Rilevano altresì gli articoli 2423 e seguenti del codice civile in materia di bilancio di esercizio delle società commerciali.
Due persone fisiche detengono rispettivamente il 98 e il 2 per cento delle quote di una holding, società di capitali residente avente come attività prevalente l'assunzione e la gestione di partecipazioni. Nell'ambito di un'operazione di riassetto proprietario e di organizzazione del patrimonio familiare, intendono costituire una nuova società semplice e conferirvi l'intero pacchetto partecipativo della holding, cosicché la conferitaria acquisisca il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile. Gli istanti chiedono se al conferimento sia applicabile il regime del realizzo controllato di cui all'art. 177, comma 2, del TUIR e, in caso affermativo, come si determini il valore di realizzo quando la conferitaria è una società semplice.
L'Agenzia ricostruisce anzitutto la portata della modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 192 del 2024. Il testo precedente dell'art. 177, comma 2, richiedeva che il conferente ricevesse azioni o quote di società di capitali residenti; il testo vigente si limita a stabilire che l'oggetto del conferimento deve consistere in azioni o quote di società di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) o d), del TUIR. Tuttavia, nulla è stato modificato quanto al criterio di determinazione del valore di realizzo, che continua a essere individuato nella quota delle voci di patrimonio netto formatosi nella conferitaria per effetto del conferimento. Tale nozione di patrimonio netto, secondo l'Agenzia, deve essere espressione delle risultanze delle scritture contabili della conferitaria, perché solo l'applicazione dei criteri legali di valutazione del bilancio di esercizio garantisce una determinazione oggettiva e documentata del valore di realizzo.
La società semplice, disciplinata dagli articoli 2251 e seguenti del codice civile, non può esercitare attività commerciale ai sensi dell'art. 2249 del codice civile e non è soggetta né alla disciplina del bilancio di esercizio degli articoli 2423 e seguenti del codice civile né all'obbligo di tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile. L'art. 2261, comma 2, del codice civile prevede soltanto l'obbligo degli amministratori di rendere conto della gestione ai soci mediante un rendiconto che, sul piano civilistico, non tiene luogo del bilancio di esercizio e dei relativi criteri di valutazione. L'Agenzia conclude che la società semplice, priva di un apparato contabile idoneo a esprimere il patrimonio netto secondo criteri legali, non consente di determinare in modo oggettivo il valore di realizzo richiesto dall'art. 177, comma 2, del TUIR. Il conferimento delle partecipazioni nella società semplice resta pertanto soggetto al criterio del valore normale, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 9 del TUIR.
Il documento richiama espressamente due precedenti di prassi. La circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 viene confermata nella parte in cui chiarisce che l'art. 177, comma 2, del TUIR non delinea un regime di neutralità fiscale, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del conferente, con la conseguenza che i riflessi reddituali dell'operazione sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla conferitaria, ossia all'aumento di patrimonio netto effettuato per effetto del conferimento. L'Agenzia dichiara espressamente che tali chiarimenti devono ritenersi ancora validi anche nella vigenza del testo modificato dal d.lgs. n. 192 del 2024.
La risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017 è richiamata per collocare nel quadro normativo previgente il requisito del corrispettivo ricevuto dal conferente: nella versione anteriore alla modifica, il regime del realizzo controllato presupponeva che il conferente ricevesse azioni o quote di società di capitali residenti, e il documento precisa che i chiarimenti della risoluzione si riferivano a quel testo di legge. Dal confronto fra la risposta e la risoluzione emerge, a lettura della redazione, che la modifica normativa ha rimosso il vincolo relativo al tipo di corrispettivo ricevuto dal conferente, ma la risposta, nel diverso quadro normativo vigente, individua un limite autonomo all'applicabilità del regime, fondato sull'impossibilità strutturale di applicare il criterio del patrimonio netto contabile quando la conferitaria non è soggetta a obblighi di bilancio, senza porsi in contrasto con la risoluzione, che riguardava il testo previgente.
La circolare n. 33/E del 2010 risulta citata in giudizio soltanto dalle parti, senza che i giudici le abbiano dedicato una specifica valutazione. La risoluzione n. 43/E del 2017 non risulta citata nelle pronunce del corpus.
Quanto alle norme interpretate, le pronunce presenti nel corpus che riguardano l'art. 177, comma 2, del TUIR vertono su profili diversi da quello affrontato dalla risposta: si tratta di decisioni in tema di abuso del diritto in relazione a operazioni di conferimento o cessione di partecipazioni, senza che sia in discussione l'idoneità soggettiva della conferitaria o la determinazione del patrimonio netto ai fini del valore di realizzo. Analogamente, le pronunce relative all'art. 9 del TUIR riguardano altri profili, quali lo scostamento dal valore normale nelle cessioni di partecipazioni, la responsabilità solidale del conferitario d'azienda e la determinazione del valore delle partecipazioni ricevute a fronte di un conferimento d'azienda. Non risultano, nel corpus, decisioni che abbiano affrontato la questione specifica dell'applicabilità del realizzo controllato in presenza di una conferitaria priva di obblighi di bilancio.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.