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Prassi commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa

Il professionista che partecipa a un'associazione tra professionisti può accedere al concordato preventivo biennale se associato e associazione applicano ISA differenti, anche senza adesione dell'ente partecipato

Un notaio, già aderente al concordato preventivo biennale per il 2024-2025, partecipa a un'associazione professionale tra notai la cui attività è limitata alle operazioni di vendita immobiliare delegate dal giudice dell'esecuzione. L'Agenzia, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 148 del 2026 con effetto dal biennio 2026-2027, conclude che la causa di esclusione dal CPB prevista dall'art. 11, comma 1, lettera b-quinquies), del d.lgs. n. 13 del 2024 non opera quando il professionista e l'associazione partecipata esercitano attività riconducibili a ISA differenti. Nel caso di specie, il notaio applica il Modello ISA DK01U e l'associazione il Modello ISA DK30U: l'istante può dunque accedere al CPB per il biennio 2026-2027 a prescindere dall'adesione dell'associazione. La circolare n. 9/E del 2025, richiamata dal documento, non risulta citata nelle pronunce del corpus.

DocumentoAgenzia delle entrate · risposta a interpello 23 ottobre 2026, n. 191TemaConcordato preventivo biennale · cause di esclusione · partecipazione ad associazione tra professionisti · ISA · imposte diretteNormeart. 11, comma 1, lett. b-quinquies) e b-sexies), d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 · art. 28, commi 1 e 3, d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 · art. 54, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 · art. 5, comma 3, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

1.Massima

La causa di esclusione dal concordato preventivo biennale prevista dall'art. 11, comma 1, lettera b-quinquies), del d.lgs. n. 13 del 2024, come modificato dall'art. 28 del d.lgs. n. 148 del 2026 con effetto dal biennio 2026-2027, non opera quando il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l'associazione professionale cui partecipa esercitano attività economiche riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale differenti, qualora continuino a svolgere attività professionali riconducibili a ISA differenti. In tal caso, il professionista può accedere alla proposta di concordato preventivo biennale a prescindere dall'eventuale adesione dell'associazione partecipata al medesimo istituto.

Alla medesima condizione di diversità degli ISA applicati, l'associazione professionale può accedere al CPB anche qualora non aderiscano all'istituto, nei medesimi periodi d'imposta, tutti gli associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

2.Riferimenti normativi

Il documento interpreta l'art. 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 28, comma 1, lettera b), numeri 1.2) e 1.3), del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, applicabili a decorrere dal biennio 2026-2027 ai sensi del comma 3 del medesimo art. 28. Vengono altresì in rilievo l'art. 54, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la nozione di reddito di lavoro autonomo, e l'art. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, per la disciplina delle associazioni tra artisti e professionisti.

3.Il quesito e il chiarimento

L'istante è un notaio che esercita individualmente l'attività professionale e ha aderito al concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025. Il medesimo professionista partecipa, in qualità di associato, a un'associazione professionale costituita da più notai, la cui attività statutaria è limitata alla gestione delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591-bis del codice di procedura civile. Lo statuto dell'associazione obbliga gli associati a svolgere esclusivamente per il tramite dell'ente tali attività delegate e, simmetricamente, preclude all'associazione lo svolgimento di qualsiasi altra attività notarile.

L'istante chiede se, ai fini del rinnovo dell'adesione al CPB per il biennio 2026-2027, operino le cause di esclusione previste dall'art. 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del d.lgs. n. 13 del 2024, introdotte dall'art. 9, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2025. Nella soluzione prospettata, il contribuente sostiene che le due cause di esclusione non siano applicabili, sul presupposto che l'esclusività dell'oggetto sociale dell'associazione impedirebbe il trasferimento di reddito dall'uno all'altro soggetto, finalità che, a suo avviso, il legislatore ha inteso contrastare con le disposizioni in esame.

L'Agenzia delle entrate risolve il quesito muovendo dalle modifiche normative intervenute nelle more del parere. A giudizio della redazione, l'Agenzia non prende posizione sull'argomento fondato sullo statuto dell'associazione. Il d.lgs. n. 148 del 2026 ha riformulato le lettere b-quinquies) e b-sexies) del comma 1 dell'art. 11, prevedendo che le cause di esclusione operino nei soli casi in cui l'associazione o la società tra professionisti partecipata eserciti attività economiche riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente dal professionista; anche in tale ipotesi, la causa di esclusione non opera se l'associazione partecipata aderisce al CPB per i medesimi periodi d'imposta. L'Agenzia rileva che, nel periodo d'imposta 2024, l'istante ha presentato il Modello ISA DK01U, relativo alle attività degli studi notarili, in corrispondenza del codice ATECO 69.10.20, mentre l'associazione ha presentato il Modello ISA DK30U, relativo alle attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili, in corrispondenza del codice ATECO 69.10.30. Trattandosi di ISA differenti, la causa di esclusione di cui alla lettera b-quinquies) non trova applicazione e l'istante può accedere alla proposta di CPB per il biennio 2026-2027 indipendentemente dall'adesione dell'associazione, qualora l'istante e l'associazione continuino a svolgere attività professionali riconducibili a ISA differenti. Il parere è reso nel presupposto della corretta applicazione degli ISA e dei codici ATECO da parte di entrambi i soggetti, aspetto rispetto al quale l'Amministrazione riserva espressamente il proprio potere di controllo.

4.La prassi precedente

La risposta richiama la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, con la quale l'Agenzia aveva illustrato il funzionamento delle cause di esclusione dal CPB introdotte per i professionisti che partecipano ad associazioni o società tra professionisti. La circolare, pubblicata prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 148 del 2026, descriveva le cause di esclusione di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 81 del 2025, secondo la quale, con riferimento alla lettera b-quinquies), l'esclusione operava nei casi di contemporanea attività individuale e partecipazione associativa qualora l'associazione partecipata non aderisse al CPB, salvo che per l'attività dell'associazione non risultassero approvati gli ISA; specularmente, con riferimento alla lettera b-sexies), era fatto salvo il caso in cui non risultassero approvati gli ISA per l'attività esercitata dal professionista partecipante. Con la risposta in commento, l'Agenzia integra la lettura della circolare alla luce della riformulazione normativa sopravvenuta, precisando che, a decorrere dal biennio 2026-2027, il criterio discriminante non è più la mera compresenza di attività individuale e partecipazione associativa senza adesione dell'ente partecipato, bensì la riconducibilità delle rispettive attività al medesimo ISA. Dal confronto tra i due documenti emerge, a giudizio della redazione, un restringimento del perimetro applicativo delle cause di esclusione: il professionista che opera individualmente e al tempo stesso partecipa a un ente associativo non è più escluso dal CPB per il solo fatto della partecipazione senza adesione dell'ente, ma lo è unicamente quando l'ente partecipato applichi il medesimo ISA e non aderisca a sua volta al CPB per i medesimi periodi d'imposta.

5.La prassi in giudizio

Nelle pronunce del corpus, l'art. 11 del d.lgs. n. 13 del 2024 e le altre norme interpretate dalla risposta ricorrono soltanto per profili diversi da quello affrontato dal documento, sul quale non risultano decisioni. La circolare n. 9/E del 2025, richiamata dalla risposta, non risulta citata in alcuna delle pronunce presenti nel corpus.

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Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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