Prassi commentata › Riscossione e rimborsi
Una società attiva nell'edilizia industriale chiede se, ai fini del requisito del 10% previsto dall'art. 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 per il rilascio del DURF, siano computabili nel numeratore le ritenute d'acconto su interessi attivi versate dal sostituto d'imposta e le imposte pagate all'estero ex art. 165 TUIR. L'Agenzia risponde affermativamente per entrambe le componenti: le ritenute in quanto prelievo economicamente imputabile al sostituito, le imposte estere fino a concorrenza del credito riconosciuto, in quanto espressive di complessiva affidabilità fiscale. La soluzione amplia il perimetro già tracciato dalla risoluzione n. 53/E del 2020, che nel corpus delle pronunce disponibili non risulta mai essere stata oggetto di vaglio giurisdizionale.
Ai fini del rilascio del documento unico di regolarità fiscale (DURF), nel computo della soglia del 10 per cento di cui all'articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, devono essere incluse nel numeratore le ritenute d'acconto su interessi attivi versate dal sostituto d'imposta, in quanto il prelievo tributario è economicamente imputabile al sostituito, analogamente alle fattispecie già ricomprese dalla risoluzione n. 53/E del 2020.
Sono parimenti computabili le imposte pagate all'estero, fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, in quanto, pur non comparendo nel conto fiscale italiano, tali imposte rappresentano nella sostanza una modalità di versamento dell'imposta e sono indicative di una complessiva affidabilità fiscale del contribuente.
Le norme interpretate dal documento sono l'articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che subordina l'esonero dagli obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti al possesso di requisiti attestati dal DURF, tra cui l'aver eseguito nell'ultimo triennio versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dei ricavi o compensi dichiarati; l'articolo 165 del TUIR, che disciplina il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo; l'articolo 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973, relativo alle ritenute d'acconto sugli interessi.
Una società operante nel settore dell'edilizia industriale e tecnico-specialistica, le cui prestazioni non integrano i presupposti sostanziali dell'articolo 17-bis — non comportando né utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi del committente, né impiego strutturale di beni strumentali del committente —, rappresenta che taluni committenti richiedono comunque il DURF come presidio di compliance contrattuale. La società chiede se nel numeratore del requisito del 10 per cento siano computabili due componenti che concorrono alla determinazione dell'IRES dovuta: le ritenute d'acconto su interessi attivi bancari, versate all'erario italiano dagli istituti di credito in qualità di sostituti d'imposta, e le imposte pagate all'estero ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, che non transitano nel conto fiscale italiano.
L'Agenzia accoglie la soluzione prospettata dall'istante su entrambi i profili. Per le ritenute d'acconto su interessi attivi, il ragionamento muove dalla constatazione che il prelievo è effettuato a titolo di acconto dal sostituto d'imposta e rappresenta un'imposta economicamente imputabile al sostituito: specularmente ai casi già previsti dalla risoluzione n. 53/E del 2020, il solo assolvimento del debito tributario è eseguito da un altro soggetto, tenuto al pagamento di imposte in relazione a manifestazioni di capacità contributiva riferibili al sostituito.
Per le imposte pagate all'estero, l'Agenzia riconosce che esse non compaiono nel conto fiscale, né direttamente né indirettamente tramite sostituto d'imposta, soggetto consolidante, socio o ente controllante, essendo versate a un'autorità fiscale estera. Ciononostante, il documento ritiene che l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, a scomputo dell'IRES dovuta in Italia, rappresenti nella sostanza una modalità di versamento dell'imposta. Il limite è costituito dalla concorrenza del credito d'imposta come riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, quale risultante dal rigo RN13 della dichiarazione Modello SC. L'argomento a sostegno è che tali imposte sono indicative di una complessiva affidabilità fiscale del contribuente.
Il documento si colloca espressamente nel solco della risoluzione n. 53/E del 2020 e ne estende il perimetro applicativo. La risoluzione aveva ricompreso nel calcolo della soglia del 10 per cento una serie di fattispecie caratterizzate dal fatto che il debito tributario matura in capo a un soggetto mentre il versamento è eseguito da un altro: l'IVA assolta dal cessionario o dall'ente pubblico nei meccanismi del reverse charge e dello split payment; l'imposta teorica corrispondente al reddito attribuito al consolidato fiscale o imputato per trasparenza ai soci; l'IVA teorica della controllata assolta dall'ente controllante nella liquidazione IVA di gruppo. La risposta n. 174/2026 aggiunge a quell'elenco le ritenute d'acconto su interessi attivi, applicando il medesimo principio: il prelievo economicamente imputabile al contribuente, ancorché versato da un terzo, concorre al numeratore.
Dal confronto con la risoluzione n. 53/E del 2020 emerge, a lettura della redazione, un passaggio ulteriore nella risposta n. 174/2026: mentre le fattispecie contemplate dalla risoluzione riguardavano tutte versamenti comunque effettuati all'erario italiano, ancorché da soggetti diversi dal contribuente, l'inclusione delle imposte pagate all'estero introduce nel computo un prelievo non solo eseguito da un soggetto diverso (l'autorità fiscale estera), ma anche al di fuori del sistema di versamento nazionale. L'Agenzia giustifica tale ampliamento con un argomento di carattere sostanziale, fondato sull'affidabilità fiscale complessiva del contribuente, piuttosto che sulla mera equivalenza soggettiva nel versamento.
Il documento richiama inoltre la circolare n. 1/E del 2020, che aveva definito il perimetro iniziale del calcolo (numeratore: versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati; denominatore: ricavi o compensi dichiarati nel triennio), e conferma la risposta a interpello n. 63 del 2026. Quest'ultima è richiamata principalmente per il criterio di imputazione temporale dei versamenti nel triennio — che coincide con il lasso temporale compreso tra la data di inizio del periodo d'imposta della dichiarazione più remota e la fine del periodo d'imposta della dichiarazione più recente — e aveva altresì incluso nel computo i versamenti effettuati a seguito di controllo automatizzato.
La risoluzione n. 53/E del 2020 e la risposta n. 63 del 2026 non risultano mai citate nelle pronunce del corpus. La circolare n. 1/E del 2020 compare in alcune decisioni di merito, che tuttavia la richiamano per profili del tutto diversi da quello affrontato dalla risposta n. 174/2026, segnatamente in materia di visto di conformità e compensazione di crediti d'imposta.
Per quanto riguarda le norme interpretate, l'articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241 del 1997 ricorre nelle pronunce del corpus soltanto per profili estranei a quello del requisito del 10 per cento dei versamenti e del DURF. Le pronunce sull'articolo 165 del TUIR presenti nel corpus riguardano i presupposti per il riconoscimento del credito d'imposta per imposte estere — condizioni di spettanza, onere documentale, rapporto fra dichiarazione dei redditi e diritto alla detrazione —, non il diverso profilo della computabilità di tali imposte nel calcolo della soglia per il DURF. Fra queste, Cass. n. 23190/2023 ha affermato che la presentazione della dichiarazione dei redditi è condizione necessaria per usufruire del credito d'imposta ex articolo 165, comma 8, del TUIR anche quando il contribuente sia esonerato dall'obbligo dichiarativo; si tratta di un profilo attinente alla spettanza del credito, distinto da quello qui affrontato. Analogamente, le pronunce sull'articolo 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 si occupano di rimborso di ritenute su interessi corrisposti a soggetti esteri e di identificazione del sostituto d'imposta, non del trattamento di tali ritenute ai fini del DURF. Sul profilo specifico della risposta, dunque, non risultano nel materiale decisioni che abbiano confermato o disatteso l'impostazione dell'Agenzia.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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