Giurisprudenza commentata › Riscossione e rimborsi · merito
Lo scarto del modello F24 che impedisce la compensazione di un credito d'imposta è un atto impugnabile, perché incide autoritativamente sulla posizione del contribuente. Quando il termine di utilizzo del credito cade in giorni non lavorativi, il versamento effettuato con delega trasmessa entro il termine e addebito nel primo giorno lavorativo successivo è tempestivo ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del d.l. 70/2011, e lo scarto va annullato.
In tema di processo tributario, il provvedimento di scarto del modello F24 con il quale l'amministrazione non ammette la compensazione di un credito d'imposta è impugnabile, perché, pur non contenendo una pretesa impositiva, incide autoritativamente sulla posizione del contribuente, precludendogli l'utilizzo del credito e l'estinzione dell'obbligazione tributaria. Quando il giudice di primo grado ha deciso nel merito, respingendo implicitamente l'eccezione di inammissibilità, l'Ufficio che intenda contestare l'impugnabilità deve proporre appello incidentale; in mancanza, sul punto si forma il giudicato interno.
In tema di compensazione di crediti d'imposta ceduti derivanti da interventi edilizi, se l'ultimo giorno utile per l'utilizzo del credito cade in un giorno non lavorativo, la delega di pagamento trasmessa entro quella data e recante addebito nel primo giorno lavorativo successivo è tempestiva ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del d.l. n. 70 del 2011, secondo cui i versamenti e gli adempimenti, anche telematici, che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
Articolo 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 7, comma 1, lettera h), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; articoli 119 e 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; articolo 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Una società, cessionaria di crediti da superbonus e da sconto in fattura per interventi di ristrutturazione, poteva accettarli sulla piattaforma dell'Agenzia soltanto da sabato 30 dicembre 2023 e li utilizzava per estinguere in ravvedimento l'IVA di agosto 2023, per 32.154,65 euro. Il modello F24, non elaborabile il 30 dicembre, era trasmesso il 31 dicembre con addebito al 2 gennaio 2024, primo giorno lavorativo utile; il sistema lo scartava per «credito agevolativo concesso: assente», perché i crediti erano utilizzabili entro il 31 dicembre 2023. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo che il credito fosse sorto dopo il debito da estinguere.
La Corte accoglie l'appello. Sull'impugnabilità dello scarto ravvisa il giudicato interno e, in ogni caso, la conferma, richiamando Cass. n. 21254/2023 sulla tutela contro gli atti provvedimentali che incidono sulle situazioni soggettive del contribuente. Ritiene sufficiente la motivazione dello scarto, pur stringata. Nel merito osserva che l'anteriorità del credito rispetto al debito non ha fondamento normativo ed era comunque provata, risalendo il credito al 2022; il tema reale era la tempestività dell'utilizzo, e la delega, trasmessa quando il credito era ancora utilizzabile e addebitata nel primo giorno lavorativo, è tempestiva per effetto del rinvio legale dei termini che scadono in giorni festivi. Annulla lo scarto e compensa le spese.
La sentenza affronta due questioni che ricorrono nel contenzioso sui crediti edilizi ceduti. Sull'impugnabilità dello scarto dell'F24 si allinea all'interpretazione estensiva dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ammette il ricorso contro gli atti che, pur non contenendo una pretesa, incidono sulla posizione del contribuente; il profilo processuale del giudicato interno sull'impugnabilità, implicitamente affermata dal primo giudice, conferma l'onere dell'Ufficio di proporre appello incidentale per rimettere in discussione una questione decisa.
Nel merito, la decisione applica la regola generale del rinvio al primo giorno lavorativo anche al termine finale di utilizzo dei crediti in compensazione, valorizzando le circostanze del caso: l'accettazione dei crediti era possibile soltanto il sabato, la delega era stata trasmessa la domenica e l'addebito fissato al primo giorno utile. La soluzione, favorevole al contribuente, dipende da questa sequenza documentata; resta aperto, e non è stato affrontato, il coordinamento del rinvio con le regole tecniche della piattaforma di cessione dei crediti, che l'Ufficio aveva posto a fondamento dello scarto.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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