Prassi commentata › Riscossione e rimborsi
È stato chiesto all'Agenzia delle entrate se sia possibile presentare dichiarazione integrativa ex art. 8, comma 6-bis, DPR n. 322/1998 per l'imposta sui servizi digitali e utilizzare il credito emergente in compensazione orizzontale. L'Agenzia, con il principio di diritto n. 2/2026, ammette la dichiarazione integrativa ma esclude la compensazione orizzontale del credito, che può essere chiesto a rimborso o rinviato al periodo successivo. La soluzione si fonda sulla compatibilità delle disposizioni del DPR n. 322/1998 con la disciplina ISD e richiama espressamente la circolare n. 3/E del 2021. Nel corpus non risultano pronunce sulle norme interpretate dal documento.
Al ricorrere dei relativi presupposti, non vi sono ragioni ostative alla presentazione di dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche per l'imposta sui servizi digitali, in forza del rinvio di compatibilità operato dal punto 6.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185.
Il credito eventualmente emergente dalla dichiarazione integrativa non è tuttavia utilizzabile in compensazione orizzontale mediante modello F24: il soggetto passivo può chiederne il rimborso oppure rinviarlo al periodo d'imposta successivo.
Il principio di diritto richiama l'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina l'imposta sui servizi digitali, individuando il presupposto impositivo (comma 35-bis), i soggetti passivi (comma 36), i servizi tassabili (comma 37), il rinvio alle disposizioni in materia di IVA per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso (comma 44) e la delega al Direttore dell'Agenzia per le modalità applicative (comma 46). In materia di dichiarazione integrativa, il documento fa perno sull'articolo 8, commi 6-bis e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la cui applicabilità all'imposta sui servizi digitali discende dalla clausola di compatibilità contenuta nel punto 6.3 del provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2021. È inoltre richiamato l'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, quale termine decadenziale per l'istanza di rimborso da parte del soggetto passivo non tenuto alla presentazione della dichiarazione ISD.
È stato chiesto all'Agenzia delle entrate, mediante interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212/2000, se sia possibile presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/1998 in materia di imposta sui servizi digitali e, in caso affermativo, se il credito eventualmente emergente possa essere utilizzato in compensazione orizzontale.
L'Agenzia ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla disciplina sostanziale dell'imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 e dal provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2021 che ne ha definito le modalità applicative. Due sono i passaggi centrali del ragionamento. In primo luogo, il punto 6.3 del provvedimento rende applicabili all'imposta sui servizi digitali, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR n. 322/1998; l'articolo 1, comma 44, della legge n. 145/2018 estende all'ISD, sempre in quanto compatibili, le disposizioni in materia di IVA relative ad accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso. Da questa duplice clausola di compatibilità l'Agenzia trae la conclusione che non vi siano ragioni ostative alla presentazione di dichiarazioni integrative anche per l'imposta sui servizi digitali.
In secondo luogo, tuttavia, il documento delimita le conseguenze della dichiarazione integrativa sul piano dell'utilizzo del credito. Il meccanismo di rimborso delle eccedenze di versamento, disciplinato dal punto 10 del provvedimento direttoriale, prevede che la richiesta sia formulata mediante la dichiarazione annuale dell'imposta ove questa sia presentata, oppure, nel caso in cui il soggetto passivo non vi sia tenuto, mediante istanza da presentare all'Agenzia entro il termine decadenziale dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992. L'Agenzia, richiamando quanto già chiarito dalla circolare n. 3/E del 23 marzo 2021, precisa che non è possibile utilizzare l'eccedenza di versamento in compensazione orizzontale mediante modello F24: il soggetto passivo può soltanto chiederne il rimborso oppure rinviare il credito e utilizzarlo nel periodo successivo.
Il principio di diritto richiama espressamente la circolare n. 3/E del 23 marzo 2021, avente ad oggetto l'imposta sui servizi digitali. Il richiamo è circoscritto al profilo dell'impossibilità di compensazione orizzontale dell'eccedenza di versamento: il documento del 2026 ne riproduce testualmente il passaggio secondo cui non è possibile utilizzare l'eccedenza di versamento in compensazione orizzontale mediante modello F24 e il soggetto passivo può chiederne il rimborso oppure rinviare il credito al periodo successivo. Il principio di diritto cita dunque la circolare a diretto sostegno della soluzione adottata sul punto della non compensabilità orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione integrativa.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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