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Giurisprudenza commentata › Riscossione e rimborsi

Scissione e IVA: la beneficiaria risponde, quale effetto legale dell'operazione, dei debiti della scissa i cui fatti genetici siano anteriori alla scissione, e la cartella può esserle notificata senza previo avviso di accertamento o avviso bonario, anche se la scissa è decaduta dalla rateazione dopo l'operazione

La beneficiaria della scissione risponde per effetto legale, anche se non ne è a conoscenza, dei debiti tributari della scissa con fatti genetici anteriori all'operazione. La cartella IVA può esserle notificata senza previo avviso, anche se la decadenza della scissa dalla rateazione è successiva; la motivazione su sanzioni e interessi va verificata in sede di rinvio.

ProvvedimentoCass. civ., sez. trib., sentenza 16 settembre 2026, n. 25437 · Pres. Perrino, rel. GoriDecisionePubblica udienza del 14 aprile 2026 · conclusioni del Pubblico ministero per l'accoglimento · ricorso dell'Agenzia delle entrate accolto · sentenza cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione · spese al giudice del rinvioOggettoCartella di pagamento da controllo automatizzato · IVA · 2009 · decadenza della società scissa dalla rateazione · responsabilità della beneficiaria della scissione

1.Massima

In tema di IVA, la beneficiaria della scissione risponde in solido delle obbligazioni tributarie della scissa quale effetto legale dell'operazione, e non per obbligazione volontaria, se i fatti genetici dell'obbligazione sono anteriori alla scissione, anche quando non ne sia a conoscenza; non è perciò necessario notificarle, prima della cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o l'avviso bonario, anche se la scissa è decaduta, dopo la scissione, dalla rateazione delle somme richieste con una comunicazione di irregolarità anteriore.

La cartella può riferirsi in modo essenziale alla pretesa per imposta residuata dalla rateazione, perché la beneficiaria è in condizione di conoscere la situazione debitoria della scissa; per sanzioni e interessi, calcolati dalla rata non versata, non basta il rinvio alla comunicazione di irregolarità.

2.Riferimenti normativi

Articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972; articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis; articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; articolo 7 della legge n. 212 del 2000; articoli 1292 e 2506-bis del codice civile; articolo 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986; direttiva 82/891/CEE; articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

3.Fatto e svolgimento processuale

Una società a responsabilità limitata riceveva, quale coobbligata solidale, una cartella da controllo automatizzato della dichiarazione IVA per il 2009 di un'altra società, che il 2 agosto 2012 si era scissa a favore di una società per azioni, poi incorporata nella destinataria. La scissa aveva ricevuto la comunicazione di irregolarità il 10 novembre 2011, secondo quanto riferito nel ricorso, e aveva ottenuto il pagamento dilazionato; nel 2013 aveva omesso i versamenti dalla sesta rata, scaduta il 2 aprile 2013. La cartella chiedeva l'intero importo dovuto, per decadenza dalla dilazione, ed era impugnata da entrambe le società.

Il giudice di primo grado di Roma annullava la cartella per le ragioni con cui la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 1286/2016, aveva accolto il ricorso della scissa. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5014/10/2019, depositata il 12 settembre 2019, rigettava l'appello principale dell'Ufficio e quello incidentale della società, con una duplice ratio: difetto di adeguata motivazione della cartella, obbligo ritenuto tanto più stringente verso l'obbligata solidale, e mancata notifica di un avviso che consentisse di verificare l'an e il quantum della pretesa, anche per sanzioni e interessi. La società era stata dichiarata fallita il 22 marzo 2019, prima della decisione d'appello.

4.Motivi di ricorso

L'Agenzia delle entrate proponeva due motivi. Con il primo denunciava la violazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 1292 c.c., per il rilievo dato alla mancata notifica di un previo avviso o comunicazione anche bonaria. Con il secondo deduceva la violazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 7 della legge n. 212 del 2000: la pretesa, già definita dalla comunicazione di irregolarità accettata dall'originaria debitrice con la rateazione, non richiedeva una motivazione autonoma e analitica.

La società e l'agente della riscossione restavano intimati. La causa era rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria; il Pubblico ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.

5.Decisione

In via preliminare la Corte nega la riunione con il giudizio della scissa sulla stessa cartella, già definito da Cass. n. 19893/2023 con cassazione con rinvio. Esclude poi rilievo alla mancata interruzione dell'appello per il fallimento: la nullità degli atti successivi è relativa ed eccepibile solo dalla fallita, che non l'ha fatto (Cass. n. 34867/2022; Cass. n. 18804/2021), ferma la regola speciale dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 3971/2026; Cass. n. 22967/2025).

Trattati congiuntamente i motivi, la Corte ricorda che, per l'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e l'iscrizione a ruolo, senza ulteriori adempimenti, di quanto dovuto in misura piena; la fattispecie in parte se ne distingue, perché la destinataria non è la dichiarante né il soggetto decaduto, e risponde non come mera garante ma come successore della scissa. Richiamata la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, causa C-713/22, afferma che la responsabilità della beneficiaria sorge per effetto legale, a prescindere dalla sua consapevolezza, e copre passività anche indeterminate o accertate dopo l'operazione, se derivanti da comportamenti anteriori della scissa; applica la regola, mutatis mutandis, all'IVA ed esclude la necessità dell'atto prodromico.

Accoglie anche il secondo motivo. Sull'imposta la motivazione non è utilmente contestabile: l'obbligo di versare i ratei discende dall'operazione, la comunicazione è anteriore alla scissione, il progetto deve dar conto del passivo (art. 2506-bis c.c.) e la beneficiaria può conoscere le pendenze della scissa (Cass. n. 23171/2026). Per gli accessori, calcolati dalla rata del 2 aprile 2013, il rinvio alla comunicazione non basta: il giudice del rinvio verificherà la motivazione alla luce di Cass., sez. un., n. 22281/2022, considerando che la cartella è rivolta all'obbligata solidale, e del principio di Cass. n. 19893/2023 sugli interessi. Segue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

6.Quadro normativo

La pretesa nasce dal controllo automatizzato e dalla decadenza dalla rateazione prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997. Nell'illustrare la regola, la sentenza evoca una rateazione concessa in sede di accertamento con adesione; quella in causa, come ricostruita nei fatti, riguarda però le somme richieste con la comunicazione di irregolarità.

Sul versante societario rilevano l'art. 2506-bis c.c. e, per la scissione totale, l'art. 173, comma 13, del testo unico delle imposte sui redditi, per cui l'accertamento sui periodi anteriori va svolto verso la beneficiaria designata (Cass. n. 5766/2026). Sul versante unionale, i considerando e gli artt. 12 e 13 richiamati appartengono alla direttiva 82/891/CEE sulle scissioni, oggetto della causa C-713/22; il riferimento, nello stesso passaggio, alla direttiva 77/388/CEE appare un errore materiale.

7.Orientamento giurisprudenziale

La pronuncia segue l'indirizzo che fonda la responsabilità della beneficiaria sull'anteriorità dei fatti genetici, per l'IVA il compimento delle operazioni imponibili (Cass. n. 15477/2022), e sulla natura legale del vincolo, indipendente dalla conoscenza (Cass. n. 8367/2026, su una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non preceduta da avviso alla beneficiaria di una scissione parziale). Recepisce la lettura della Corte di giustizia applicata da Cass. n. 6675/2025 a costi di bonifica ignoti al momento della scissione e richiama le maggiori garanzie dell'erario (Cass. n. 20826/2020; Corte cost. n. 90 del 2018; Cass. n. 21016/2020), anche per l'IVA (Cass. n. 24037/2025). Il tratto proprio della decisione è l'estensione di quella lettura alla cartella IVA emessa direttamente verso la beneficiaria, anche per una decadenza successiva alla scissione.

Restano aperti diversi profili. Sugli accessori la decisione è rimessa al rinvio, senza chiarire come il principio di Cass., sez. un., n. 22281/2022, riferito al dichiarante, si adatti all'obbligata solidale; il richiamo a Cass. n. 19893/2023, introdotto con riguardo alle sanzioni, riporta un principio formulato per gli interessi. La beneficiaria è qualificata insieme come successore e come coobbligata ex lege, e la distinzione dalla mera garante non è sviluppata; non sono esaminati i limiti quantitativi della responsabilità.

Pubblicato il 14 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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