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Impugnabilità del diniego di modifica dell'accordo di Patent box: CGT II Veneto 712/2026

Principio affermato

Patent box e giurisdizione tributaria: il rigetto dell'istanza di modifica dell'accordo, con cui l'Amministrazione nega l'estensione dell'agevolazione a beni immateriali diversi dal marchio per l'ultimo anno di vigenza, è atto impugnabile davanti al giudice tributario, sia come diniego di agevolazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546 del 1992, sia come atto che, pur non compreso nell'elenco, porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e incide sulla dichiarazione dei redditi; annullata la sentenza di primo grado che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa è rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a), e l'appello incidentale dell'Agenzia è improcedibile

La decisione veneta interviene su una questione che divide la giurisprudenza di merito: se gli atti con cui l'Amministrazione respinge le istanze relative agli accordi di Patent box possano essere impugnati davanti al giudice tributario. Il primo giudice aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario; la Corte d'appello afferma invece l'impugnabilità del rigetto dell'istanza di modifica, riconducendolo al diniego di agevolazione e, comunque, agli atti che, pur non elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita. La Corte trasferisce agli accordi di Patent box i principi affermati dalla Cassazione per il diniego di disapplicazione delle norme antielusive e si richiama a decisioni di merito conformi. La sentenza non esamina il merito dell'agevolazione, che è rimesso al giudice di primo grado.

Estremi e norme
ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sez. 4, sentenza 25 agosto 2026, n. 712DecisioneAppello principale della società accolto · appello incidentale dell'Agenzia delle entrate improcedibile · annullamento della sentenza di primo grado e rimessione alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 546 del 1992 · spese compensateOggettoComunicazione del 25 febbraio 2022 dell'Ufficio grandi contribuenti della Direzione regionale del Veneto di rigetto dell'istanza di modifica dell'accordo di Patent box relativo alle annualità dal 2015 al 2019 · sentenza impugnata: CGT I Venezia n. 475/2023, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributarioNormeArticoli 19, comma 1, lettera h), e 59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 100 del codice di procedura civile; articoli 24, 53 e 97 della Costituzione; articolo 37-bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato quanto alla giurisprudenza sul diniego di disapplicazione delle norme antielusive.

1.Fatto e decisione

Una società per azioni aveva sottoscritto il 27 giugno 2018 con la Direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate un accordo di Patent box relativo alle annualità dal 2015 al 2019. Il 19 dicembre 2019 aveva chiesto di modificarlo, per l'ultimo anno di vigenza, in modo da estendere l'agevolazione ai beni immateriali diversi dal marchio; con comunicazione del 25 febbraio 2022 l'Ufficio grandi contribuenti della Direzione regionale aveva respinto l'istanza. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, con la sentenza n. 475/2023, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario. La società ha appellato denunciando la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; l'Agenzia ha resistito e ha proposto appello incidentale.

La Corte accoglie l'appello. Riconduce il diniego espresso e formale di accesso alla modifica dell'accordo al diniego di agevolazione dell'art. 19, comma 1, lettera h), e, pur ribadendo che il ricorso contro un atto non autonomamente impugnabile è inammissibile, richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'elencazione dell'art. 19 non preclude l'impugnazione facoltativa di atti che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Cass. n. 22395 del 2024; Cass. n. 28097 del 2024), affermata in particolare per il diniego di disapplicazione delle norme antielusive (Cass. n. 17010 del 2012; Cass. n. 2634 del 2023); dalla stessa giurisprudenza ricava l'interesse a impugnare una risposta negativa che incide sulla dichiarazione dei redditi (Cass. n. 5574 del 2019). Condivide infine l'orientamento di merito che qualifica la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rinnovo dell'accordo come atto incidente sul rapporto tributario. Annullata la sentenza appellata per l'appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria, rimette la causa al giudice di primo grado di Venezia, che deciderà in diversa composizione; dichiara improcedibile l'appello incidentale, privo di interesse dopo la restituzione degli atti al primo giudice, e compensa le spese in considerazione del recente consolidamento dell'orientamento richiamato.

2.Collocazione nell'orientamento

La sentenza applica agli accordi di Patent box i principi elaborati dalla Corte di cassazione per il diniego di disapplicazione delle norme antielusive, impugnabile in via facoltativa anche se non compreso fra gli atti tipici (Cass. n. 17010 del 2012), qualificabile come diniego di agevolazione perché atto definitivo e recettizio con immediata rilevanza esterna (Cass. n. 5574 del 2019) e oggetto di un giudizio a cognizione piena che si estende al merito della pretesa (Cass. n. 28097 del 2024); il principio dell'impugnazione facoltativa degli atti atipici è stato affermato anche in materia di tributi locali, con la precisazione che la successiva impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto atipico (Cass. n. 22395 del 2024). Nel corpus non risultano pronunce di legittimità sull'impugnabilità degli atti relativi agli accordi di Patent box. Nella giurisprudenza di merito la soluzione accolta trova riscontro nella decisione della Corte di secondo grado della Lombardia che ha ritenuto impugnabile il diniego di accesso al rinnovo dell'accordo, in quanto incidente sul rapporto tributario, e ne ha poi esaminato il merito (CGT II Lombardia n. 2582/2025); la sentenza in commento richiama nello stesso senso anche una decisione della medesima Corte lombarda il cui principio, nel corpus, riguarda il merito dell'agevolazione, cioè la necessità dell'opzione in dichiarazione anche in caso di accordo preventivo (CGT II Lombardia n. 866/2025), una precedente decisione della stessa Corte veneta che ha deciso nel merito, a favore della società, una controversia sulla revoca dell'agevolazione nella quale l'Ufficio aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso (CGT II Veneto n. 79/2026), e una decisione della Corte di primo grado di Venezia del 2025, richiamata dalla sentenza.

L'orientamento contrario è consistente. La stessa Corte di secondo grado della Lombardia ha ritenuto non impugnabile la comunicazione di inammissibilità dell'istanza di rinnovo, perché priva di contenuto impositivo e lesiva al più di un mero interesse al raggiungimento dell'accordo (CGT II Lombardia n. 1922/2025), e la comunicazione di decadenza dall'istanza di rinnovo, osservando che il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nella definizione dell'accordo né imporne la stipula (CGT II Lombardia n. 2280/2025); nello stesso senso si sono pronunciate le Corti di primo grado di Torino (CGT I Torino n. 279/2026), Bologna (CGT I Bologna n. 300/2025) e Milano (CGT I Milano n. 2176/2025). Queste decisioni escludono l'impugnabilità dell'atto e concludono per l'inammissibilità del ricorso, mentre il giudice di primo grado del caso esaminato aveva declinato la giurisdizione: le soluzioni negative non sono quindi omogenee nemmeno sul piano processuale. La fattispecie decisa presenta inoltre un tratto proprio, perché riguarda la modifica di un accordo già concluso e in vigore e non l'accesso o il rinnovo; la sentenza non si sofferma su questa differenza, né sul carattere negoziale della procedura su cui insistono le decisioni contrarie. Con un contrasto aperto anche all'interno della stessa Corte di secondo grado e in assenza di una pronuncia di legittimità, per i contribuenti destinatari di dinieghi relativi agli accordi di Patent box la scelta fra l'impugnazione immediata del diniego e la contestazione in sede di impugnazione degli atti successivi va compiuta tenendo conto di un orientamento ancora diviso, che riguarda sia l'ammissibilità del ricorso sia il giudice munito di giurisdizione.

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Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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