Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa · merito
La Corte lombarda affronta la PEX dal lato delle minusvalenze, dove le posizioni delle parti si invertono: è il contribuente a negare il requisito della commercialità della partecipata, per dedurre la perdita, e l'Ufficio a sostenerlo, per renderla indeducibile. Il triennio di osservazione deve essere ancorato a una data certa, il realizzo o la formale messa in liquidazione; criteri come la liquidazione di fatto o il depotenziamento dell'impresa non possono spostarlo all'indietro senza la prova dei loro presupposti. La ratio antielusiva della norma conforta la conclusione, perché la partecipata aveva operato a lungo come impresa effettiva e la sua cessazione risultava da una procedura formale.
Ai fini della deducibilità della minusvalenza realizzata con la liquidazione della società partecipata, il requisito della commercialità previsto dall'art. 87, comma 1, lettera d), del TUIR va verificato in un triennio che, quando il realizzo consegue alla liquidazione, si computa a ritroso dalla formale apertura della procedura, perché la liquidazione presuppone la cessazione dell'attività d'impresa. L'Ufficio non può retrodatare ulteriormente l'inizio del periodo di osservazione richiamando la nozione di liquidazione di fatto, che richiede una causa di scioglimento e il compimento, da parte degli amministratori in luogo dei liquidatori, delle attività di realizzo dell'attivo, pagamento dei debiti e riparto del residuo, se non ne allega gli elementi costitutivi.
Non è utilizzabile il criterio del «depotenziamento di fatto» dell'attività, che confonde l'interruzione totale dell'attività commerciale con il suo ridimensionamento, ad esempio per riduzione del personale, e non consente di individuare un dies a quo certo: la decorrenza del triennio deve essere ancorata a una data oggettivamente individuabile, come quella del realizzo o quella della formale messa in liquidazione. La ratio antielusiva del requisito, volto a impedire che una società di mero godimento si presenti come commerciale a ridosso della cessione, conferma la conclusione quando la partecipata abbia operato a lungo come impresa effettiva e la cessazione risulti dalla procedura di liquidazione.
Articoli 85, 87, commi 1, lettera d), e 2, 101 e 109, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente ratione temporis; articolo 5 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articoli 36, comma 2, n. 4, e 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Nell'ambito di un piano di risanamento ex art. 67 della legge fallimentare, una società di intermediazione finanziaria aveva ceduto nel dicembre 2017 due compendi immobiliari provenienti da una controllata, per 35,5 e 95 milioni di euro, rilevando componenti positivi per circa 82,9 milioni. Nella dichiarazione li aveva neutralizzati con una variazione in diminuzione e, con nota del 2 marzo 2021, aveva prospettato il trattamento alternativo: imponibilità del plusvalore e contestuale deducibilità della minusvalenza di 120,7 milioni realizzata con la liquidazione della controllata, in parte iscritta nel 2017 e in parte costituita da svalutazioni non dedotte in precedenza, perché la partecipazione non rientrava nella PEX per difetto della commercialità. L'Ufficio aveva recuperato i componenti positivi ritenendo la minusvalenza indeducibile, e aveva inoltre disconosciuto costi di consulenza per 1,72 milioni e la relativa IVA. Il primo grado aveva annullato gli avvisi.
La Corte di secondo grado dichiara inammissibile il motivo con cui l'Ufficio lamentava la motivazione apparente del primo giudice, perché il giudice d'appello deve decidere nel merito e non può rimettere la causa al primo grado fuori dei casi dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992. Sulla PEX osserva che la controllata era stata posta in liquidazione il 5 ottobre 2009, che l'Ufficio aveva implicitamente riconosciuto l'assenza della commercialità nel triennio anteriore e aveva perciò spostato l'inizio del periodo al 31 dicembre 2007, sostenendo un depotenziamento di fatto già nel 2008; respinge entrambi i criteri per le ragioni riportate nella massima. Respinge anche il motivo sui costi di consulenza, ritenuti documentati ed effettivi: la principale prestazione, per 1,5 milioni, riguardava la ricerca dell'acquirente degli immobili, che è stato effettivamente individuato e ha concluso l'acquisto. Il paragrafo sulla PEX si apre qualificando il motivo come «fondato», ma la motivazione lo respinge e il dispositivo rigetta l'appello: si tratta di un evidente errore materiale.
Il requisito della commercialità è il terreno più conteso della PEX, e la giurisprudenza di legittimità recente lo interpreta in senso sostanziale: non basta una struttura potenzialmente idonea né lo svolgimento di attività preparatorie (Cass. n. 6732 del 2026; n. 14530 del 2026). Sulle partecipate in liquidazione la Cassazione ha confermato l'indeducibilità di una minusvalenza ritenendo che l'attività di ripristino ambientale, proseguita dalla società in liquidazione dopo la fine dell'attività estrattiva, ne conservasse la natura commerciale (Cass. n. 10466 del 2026). La sentenza lombarda non contraddice quel principio, perché nel caso non risultava alcuna attività proseguita dopo la messa in liquidazione: afferma invece che il periodo di osservazione, una volta aperta la liquidazione, non può essere spostato all'indietro con criteri presuntivi, e richiede all'Ufficio la prova dei presupposti della liquidazione di fatto. Nello stesso senso la giurisprudenza di merito ha già riconosciuto la deducibilità delle minusvalenze quando la partecipata non svolgeva effettivamente un'impresa commerciale nel triennio (CGT II Lazio n. 333/2024; CGT II Campania n. 6094/2025) e ha posto a carico dell'Amministrazione la prova della commercialità quando sia essa a farne discendere l'indeducibilità (CGT I Venezia n. 49/2026).
Tre profili meritano attenzione nell'uso del precedente. Il primo è il perimetro: la decisione riguarda il computo del triennio in caso di realizzo da liquidazione e la prova della liquidazione di fatto, non la nozione di commercialità in sé, che resta legata alle circostanze del caso. Il secondo è l'abuso: la strada della messa in liquidazione per far emergere minusvalenze deducibili è stata contestata come elusiva in altri casi (CGT I Mantova n. 66/2024), e la sentenza la esclude qui perché la partecipata aveva operato a lungo come impresa effettiva e la cessazione era avvenuta con una procedura formale, nel quadro di un piano di risanamento; dove questi elementi mancano, l'esito può essere diverso. Il terzo riguarda la documentazione: per il contribuente che deduce la minusvalenza la difesa passa per la ricostruzione puntuale della data di cessazione dell'attività e della data formale di liquidazione, mentre l'Ufficio che intenda retrodatare il triennio deve allegare e provare gli atti di liquidazione compiuti di fatto dagli amministratori. Sulla PEX la sezione di commento era già intervenuta per l'affitto d'azienda (CGT I Cremona n. 49/2026, 23 settembre) e per la società UE senza stabile organizzazione (CGT II Abruzzo n. 433/2026, 21 ottobre).
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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