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Diniego della transazione fiscale: la giurisdizione è del giudice ordinario, CGT II Puglia 2446/2026

Principio affermato

Processo tributario: le controversie sul diniego dell'Agenzia delle entrate alla proposta di transazione fiscale formulata ai sensi dell'art. 182-ter della legge fallimentare nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti spettano alla giurisdizione del giudice ordinario della procedura concorsuale, anche per il periodo anteriore al Codice della crisi, perché la transazione non è espressione della potestà impositiva e l'interesse concorsuale prevale su quello tributario; resta del giudice tributario la diversa transazione sui ruoli prevista nella fase di riscossione

A quasi sette anni dal diniego impugnato, la Corte pugliese applica alla transazione fiscale della legge fallimentare l'indirizzo delle Sezioni Unite: il diniego dell'Agenzia è la manifestazione di volontà di un creditore all'interno di un procedimento concorsuale, e il suo sindacato spetta al tribunale della procedura. La pronuncia distingue la transazione sui ruoli della fase di riscossione, che resta del giudice tributario. La vicenda conferma un rischio pratico per le imprese in crisi: impugnare il diniego davanti al giudice sbagliato significa perdere anni, mentre la tutela effettiva passa oggi per l'omologazione forzosa prevista dalla disciplina concorsuale.

Estremi e norme
ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. 24, sentenza 30 luglio 2026, n. 2446 · Pres. Cigna, rel. CarraDecisioneAppello del contribuente: in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e la giurisdizione del giudice ordinario · spese compensate per entrambi i gradiOggettoDiniego del 2019 della Direzione provinciale di Brindisi all'istanza di trattamento dei crediti tributari ai sensi dell'art. 182-ter della legge fallimentare, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, con proposta di pagamento di 813.557 euro a fronte di un debito di 2.657.011 euro (falcidia del 69,38 per cento) · sentenza appellata: CTP Brindisi n. 237/2020NormeArticoli 160, 180, 182-bis e 182-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo vigente ratione temporis e in quello modificato dal d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159; articoli 63 e 88 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; articolo 3, comma 3, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; articoli 2, 3 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

1.Fatto e decisione

Una s.r.l. in difficoltà aveva proposto all'Agenzia, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare, il pagamento di 813.557 euro a fronte di debiti tributari per 2.657.011 euro, con una falcidia di quasi il 70 per cento. La Direzione provinciale di Brindisi non aveva aderito, non ravvisando nella proposta elementi idonei alla soluzione della crisi. La società aveva impugnato il diniego davanti alla Commissione provinciale per difetto di motivazione, violazione dello Statuto del contribuente e errata valutazione del piano; l'Ufficio aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale dell'atto e la sua estraneità all'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Commissione aveva respinto il ricorso nel merito.

Sull'appello della società, nel quale l'Ufficio aveva riproposto l'eccezione, la Corte di secondo grado dichiara il difetto di giurisdizione. Richiama le Sezioni Unite del 2021 (n. 8504) e la successiva conferma della sezione tributaria (Cass. n. 34865 del 2023): le controversie sul mancato assenso alle proposte dell'art. 182-ter spettano al giudice ordinario, data la natura ancillare della transazione fiscale rispetto alla procedura concorsuale; la conclusione è rafforzata dalla disciplina dell'omologazione in caso di mancata adesione introdotta dal d.l. n. 125 del 2020, non applicabile ratione temporis ma indicativa della prevalenza della finalità concorsuale. Riforma quindi la sentenza di primo grado e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, compensando le spese.

2.Collocazione nell'orientamento

La decisione applica un orientamento ormai consolidato. Dopo le Sezioni Unite del 2021, la sezione tributaria ha ribadito la giurisdizione ordinaria anche nel concordato preventivo (Cass. n. 34865 del 2023), e i giudici di merito si sono allineati (CGT II Sardegna n. 220/2025; CGT I Rieti n. 149/2026). Resta invece ferma la giurisdizione tributaria su ciò che riguarda la pretesa in sé: l'esistenza e l'ammontare del credito, l'impugnazione degli atti impositivi e della riscossione anche quando il contribuente sia in procedura (CGT II Lazio n. 4491/2025), e gli effetti della transazione omologata e adempiuta sulle liti pendenti e sulla riscossione del debito originario (Cass. n. 27241 del 2026; CGT I Milano n. 2881/2026, commentata il 23 ottobre). Il confine passa fra il giudizio sulla volontà transattiva dell'Amministrazione, che appartiene alla procedura, e il giudizio sul tributo, che resta al giudice tributario.

Tre profili meritano attenzione nell'uso del precedente. Il primo è processuale: la Corte rileva il difetto di giurisdizione in appello, dopo che il primo giudice aveva deciso nel merito e su un'eccezione dell'Ufficio formulata come inammissibilità del ricorso, non come questione di giurisdizione. Le Sezioni Unite hanno appena riaffermato che anche nel processo tributario opera il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. sez. un. n. 27528 del 2026): la tenuta della declinatoria dipende quindi dalla qualificazione dell'eccezione riproposta, ed è un punto che un eventuale ricorso potrebbe sollevare. Il secondo è pratico: la lite, avviata alla fine del 2019, si chiude in secondo grado nel 2026 con la sola indicazione del giudice munito di giurisdizione, e la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 potrebbe avere un'utilità limitata per un accordo di ristrutturazione che, nel frattempo, ha verosimilmente perso attualità. Il terzo riguarda il diritto vigente: nel Codice della crisi la tutela contro il diniego o il silenzio dell'Agenzia passa per l'omologazione disposta dal tribunale anche in mancanza di adesione, nei presupposti fissati dagli artt. 63 e 88 del d.lgs. n. 14 del 2019, fra i quali la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Per le imprese in crisi e i loro advisor l'indicazione è di non impugnare il diniego davanti al giudice tributario e di costruire il piano in modo da consentire al tribunale la verifica di convenienza; per gli uffici, che il diniego va motivato in vista di quella verifica, non del giudizio tributario.

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Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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