Prassi commentata › Sanzioni tributarie
L'istante chiede se la risoluzione per inadempimento del debitore della transazione fiscale, stipulata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, faccia venir meno l'esonero da responsabilità tributaria del cessionario d'azienda previsto dall'articolo 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997. L'Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica n. 9 del 1° settembre 2026, esclude che la risoluzione dell'atto transattivo possa incidere sull'esonero, che opera in via definitiva a tutela del cessionario terzo in buona fede. Il documento richiama la risoluzione ministeriale n. 112 del 1999 e la consulenza giuridica n. 21 del 2019, collocandosi nel solco della lettura che riconduce la disapplicazione della responsabilità solidale alla finalità di favorire il risanamento aziendale. Le pronunce di legittimità menzionate nel documento riguardano la natura concorsuale dell'accordo di ristrutturazione e la ratio dell'articolo 14.
L'esonero dalla responsabilità solidale del cessionario d'azienda, previsto dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, opera in via definitiva anche nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e non viene meno per effetto della risoluzione della transazione fiscale conseguente all'inadempimento del debitore cedente. La risoluzione dell'atto transattivo, che ha natura contrattuale, produce effetti soltanto tra le parti contraenti, ossia il debitore e l'Amministrazione finanziaria, e non pregiudica i diritti acquisiti dal cessionario, il quale è terzo in buona fede rispetto alla transazione fiscale. Resta salva l'applicazione del comma 4 del medesimo articolo 14, che esclude ogni limitazione al regime ordinario di responsabilità solidale qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari.
Il documento interpreta l'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella versione vigente fino al 28 giugno 2024 e in quella risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024. Sono richiamati i commi 1 e 4 del medesimo articolo 14, gli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituiti rispettivamente dagli articoli 57 e 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché l'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto, come sostituito dall'articolo 166, comma 3, lettera e), del d.lgs. n. 14 del 2019, e l'articolo 182-quater del medesimo regio decreto, come sostituito dagli articoli 57, comma 4-bis, e 101 del d.lgs. n. 14 del 2019. Assumono rilievo, sotto il profilo civilistico, gli articoli 1372 e 1458 del codice civile. Il documento menziona inoltre l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
L'istante prospetta il caso in cui la cessione di un'azienda sia avvenuta nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e, successivamente, la transazione fiscale stipulata dal cedente con l'Amministrazione finanziaria in base all'articolo 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942 sia risolta per inadempimento del medesimo cedente. L'istante chiede se tale risoluzione faccia venir meno l'esonero da responsabilità solidale del cessionario d'azienda previsto dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997. A sostegno della tesi negativa, l'istante adduce che il comma 5-bis non richiede, quale presupposto della sua applicazione, né l'avvenuta esecuzione dell'accordo né la sussistenza o il corretto adempimento di una transazione fiscale; che la risoluzione della transazione non si ripercuote necessariamente sull'accordo; che, in ogni caso, i principi civilistici fanno salvi i diritti dei terzi di buona fede; e che la disapplicazione dell'esonero vanificherebbe la ratio della disposizione, volta a incentivare l'intervento di soggetti terzi nelle operazioni di ristrutturazione.
L'Agenzia delle entrate condivide le argomentazioni dell'istante con specifico riguardo all'applicabilità alla transazione fiscale della normativa civilistica in tema di efficacia e risoluzione dei contratti, giungendo alla medesima conclusione circa la permanenza dell'esonero. Il ragionamento muove dalla ricostruzione della ratio dell'articolo 14, che istituisce una responsabilità solidale dipendente in capo al cessionario finalizzata a rafforzare la tutela del credito erariale, scongiurando possibili collusioni tra cedente e cessionario a danno del Fisco. In tale prospettiva, il comma 5-bis sottrae dall'ambito di applicazione della responsabilità solidale le cessioni operate nel contesto di procedure concorsuali e di strumenti di regolazione della crisi, in quanto assistite da forme di controllo e pubblicità idonee ad escludere il rischio collusivo. Il documento riconosce che le cessioni nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione conservano una matrice privatistica e non sono assistite dalle medesime garanzie pubblicistiche della vendita competitiva propria delle procedure concorsuali in senso stretto, ma rileva che esse sono comunque sottoposte al vaglio dei creditori, i quali non avrebbero interesse a consentire scenari lesivi.
L'Agenzia fonda la soluzione su più ragioni convergenti, che la redazione sintetizza nei termini seguenti. L'intento della norma, volto a favorire il risanamento aziendale alimentando l'interesse all'acquisto dell'azienda in crisi, risulterebbe vanificato se, a seguito della risoluzione dell'atto transattivo, venisse meno l'esonero pur permanendo la validità dell'atto di cessione, poiché il cessionario sarebbe indotto ad acquistare ad un prezzo meno conveniente per il rischio di trovarsi nella posizione di condebitore solidale. La disapplicazione del regime della responsabilità solidale si colloca inoltre in linea con le previsioni normative che tutelano gli atti compiuti in esecuzione dell'accordo anche in caso di insuccesso, quali l'esenzione dall'azione revocatoria e la prededucibilità dei crediti da finanziamento. Il cessionario è poi terzo rispetto alla transazione fiscale, sicché, applicando gli articoli 1372 e 1458 del codice civile, la risoluzione del contratto transattivo non può pregiudicare i diritti da lui acquisiti. L'Agenzia precisa che resta salva l'applicazione del comma 4 dell'articolo 14, che mantiene il regime ordinario di responsabilità solidale senza limitazioni qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, richiamando a titolo esemplificativo la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, anche in assenza di superamento delle soglie ivi prescritte.
Il documento richiama la risoluzione ministeriale 12 luglio 1999, n. 112, che, con riguardo alle cessioni di azienda operate nell'ambito del fallimento, aveva escluso in via interpretativa la responsabilità tributaria del cessionario ancor prima dell'introduzione del comma 5-bis. La risoluzione valorizzava la ratio dell'articolo 14 come riferita esclusivamente alle cessioni su base volontaria o negoziale, osservando che nelle vendite fallimentari, connotate da evidenti profili pubblicistici, non ricorre il rischio collusivo che la norma intende prevenire, e che la condizione della preventiva escussione del cedente non potrebbe trovare attuazione nella materia fallimentare. L'Agenzia richiama inoltre la risposta a consulenza giuridica n. 21 del 6 dicembre 2019, che ha riconosciuto natura meramente ricognitiva al comma 5-bis, affermandone l'applicabilità anche alle cessioni operate anteriormente al 1° gennaio 2016 nell'ambito di procedure concorsuali aventi le medesime caratteristiche del fallimento, quali il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, e includendo nel medesimo perimetro le cessioni effettuate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, sulla base della natura concorsuale di tali accordi riconosciuta dalla Corte di cassazione. A giudizio della redazione, la consulenza giuridica n. 9 del 2026 si colloca in continuità con entrambi i documenti, rispetto ai quali afferma la definitività dell'esonero anche in caso di risoluzione della transazione fiscale per inadempimento del cedente.
Nelle pronunce del corpus la risoluzione ministeriale n. 112 del 1999 non risulta essere stata oggetto di esame da parte dei giudici. Il corpus non contiene pronunce sugli articoli interpretati dal documento, sicché non risultano decisioni che abbiano affrontato il profilo specifico della permanenza dell'esonero da responsabilità solidale del cessionario d'azienda a seguito della risoluzione della transazione fiscale nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Le pronunce di legittimità richiamate dal documento stesso, ossia Cass. n. 5979/2014 e l'ordinanza Cass. n. 14759/2021, sono menzionate dall'Agenzia a sostegno della ricostruzione della ratio dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997, mentre ulteriori pronunce di legittimità sono richiamate per la qualificazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti come istituto appartenente al diritto concorsuale.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.