Giurisprudenza commentata › Accertamento: termini di decadenza · merito
La Corte campana aderisce alla lettura più restrittiva della proroga Covid. Il precedente su cui la fonda, Cass. n. 17668 del 2025, riguarda però il rapporto fra l'art. 67 del d.l. n. 18 e l'art. 157 del d.l. n. 34 del 2020 per gli atti in scadenza nel 2020, e nel maggio 2026 la Cassazione ha affermato l'effetto di traslazione di 85 giorni anche per le annualità successive (Cass. n. 12172 del 2026). Con questa lettura gli avvisi, notificati il 22 e il 25 marzo 2024, sarebbero stati tempestivi: l'esito dipende interamente dalla soluzione della questione, ancora aperta.
La sospensione di 85 giorni dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, disposta dall'art. 67, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 con il richiamo all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, non comporta un differimento generalizzato di tutti i termini di decadenza pendenti al marzo 2020: per gli atti in scadenza fra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 la materia è regolata in via speciale dall'art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, che ne ha fissato la notifica entro il 28 febbraio 2022, mentre per le annualità con termine successivo al 2020 non opera alcuno slittamento. Ne consegue che, per l'annualità 2017 con dichiarazione presentata, il termine dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 è scaduto il 31 dicembre 2023 e gli avvisi notificati nel marzo 2024 sono tardivi.
La lettura restrittiva è imposta dall'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, che vieta la proroga dei termini di decadenza per gli accertamenti d'imposta, e dalla funzione della sospensione, diretta a evitare la decadenza degli atti che gli uffici non potevano notificare durante il periodo emergenziale. L'invito al contraddittorio notificato dopo la scadenza del termine non consente di fruire del prolungamento previsto per la procedura di adesione.
Articolo 67, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; articolo 12, commi 1 e 2, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159; articolo 157, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; articolo 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212; articolo 5-ter del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218; articoli 14 e 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L'Ufficio aveva sottoposto a controllo una società in accomandita semplice operante come esercente di apparecchi da intrattenimento, individuata attraverso le comunicazioni dei concessionari della rete telematica sui compensi riconosciuti ai partner della filiera del gioco. Con gli avvisi per il 2017 aveva contestato l'omessa dichiarazione IVA, negando l'esenzione dell'art. 10, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 ai proventi percepiti come esercente, aveva disconosciuto costi per pubblicità e carburanti e ricalcolato la detrazione con il pro-rata; i maggiori redditi erano stati imputati ai soci per trasparenza. Gli avvisi erano stati notificati alla società il 22 marzo 2024 e ai soci il 25 marzo. Il giudice di primo grado aveva respinto i ricorsi, ritenendo applicabile la proroga di 85 giorni sulla scorta di Cass. n. 960 del 2025; i contribuenti appellavano eccependo la decadenza e, nel merito, rivendicando l'esenzione IVA. L'Ufficio, oltre a eccepire l'inammissibilità di uno degli appelli per omessa notifica agli altri litisconsorti, sosteneva che la sospensione operasse su tutti i termini pendenti all'8 marzo 2020 e che il termine per il 2017 fosse quindi scaduto il 26 marzo 2024, e riteneva estraneo al caso il precedente invocato dai contribuenti, relativo agli atti in scadenza nel 2020.
La Corte riunisce gli appelli e respinge l'eccezione di rito: tutti i litisconsorti necessari hanno impugnato la sentenza, e la riunione assicura l'unità della decisione. Sulla decadenza si discosta dall'orientamento seguito in primo grado e segue Cass. n. 17668 del 2025, che qualifica l'art. 157 del d.l. n. 34 del 2020 come norma speciale e assorbente: il legislatore avrebbe regolato compiutamente la sorte degli atti in scadenza nel 2020, mentre per le annualità successive non è previsto alcun differimento, e un'applicazione dell'art. 67 a tutti i termini futuri altererebbe per anni il sistema delle decadenze. Richiama l'art. 3 dello Statuto, che impone di interpretare restrittivamente ogni deroga, ed esclude il prolungamento legato al contraddittorio perché l'invito era stato notificato il 9 gennaio 2024, a termine già scaduto. Gli avvisi sono annullati e le questioni sull'esenzione IVA restano assorbite; le spese sono compensate in ragione del mutamento di giurisprudenza.
La motivazione attribuisce a Cass. n. 17668 del 2025 una portata più ampia di quella che le è propria. Quella pronuncia, come Cass. n. 11895 del 2026, decide il concorso fra l'art. 67 e l'art. 157 per gli atti il cui termine scadeva nel 2020 e conclude che il differimento al 28 febbraio 2022 assorbe la sospensione di 85 giorni; non si pronuncia sulle annualità con termine successivo. Su queste la Cassazione ha affermato che la sospensione determina uno spostamento in avanti dei termini per la stessa durata anche per le annualità successive al 2020, purché il termine fosse pendente durante il periodo emergenziale, e che l'art. 157 è speciale solo per gli atti in scadenza nel 2020 (Cass. n. 12172 del 2026, relativa a un avviso per il 2016 notificato il 23 marzo 2023); nello stesso senso, per i tributi locali, Cass. n. 21765 del 2025, che riconduce la sospensione a una deroga espressa allo Statuto, e per la prescrizione in fase di riscossione Cass. n. 960 del 2025. Cass. n. 12172 del 2026 è stata depositata il 1° maggio 2026, dopo l'udienza di discussione del 10 aprile e prima del deposito del dispositivo e della motivazione: la sentenza non se ne occupa.
Nel merito il contrasto è aperto. La lettura restrittiva è stata seguita da CGT II Lombardia n. 1679/2026, per avvisi sul 2017 notificati nel marzo 2024, e da CGT II Abruzzo n. 566 e n. 569/2026 in materia di IMU; lo spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione è stato invece applicato da CGT II Piemonte n. 726 e n. 727/2026. CGT II Lazio n. 3818/2026, dando conto del contrasto, ha deciso nella lettura più favorevole all'Ufficio e ha fissato al 25 marzo 2024 il termine prorogato per il 2017, data che i giorni di calendario confermano e che non coincide con il 26 marzo indicato dall'Ufficio nel caso deciso. Gli avvisi della Campania, notificati il 22 e il 25 marzo, sarebbero tempestivi in quella lettura: la sentenza ha quindi valore come espressione dell'indirizzo restrittivo, ma non può essere letta come applicazione di un orientamento di legittimità consolidato. Per gli atti notificati nei primi 85 giorni dell'anno successivo alla scadenza ordinaria, l'eccezione di decadenza resta da proporre e argomentare sul rapporto fra le due serie di precedenti; per l'Ufficio restano gli argomenti testuali, che la Corte campana non esamina, fondati sul richiamo dell'art. 67 all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015 e sulla pronuncia di legittimità del 2026.