Giurisprudenza commentata › Tributi locali: accertamento e riscossione · merito
La sospensione dei termini di accertamento disposta dall'articolo 67, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 opera anche per gli enti impositori territoriali; il termine di decadenza risulta pertanto prorogato dei soli ottantacinque giorni di sospensione, e la notifica successiva è tardiva.
In materia di tributi locali, la sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento, liquidazione e controllo prevista dall'articolo 67, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione anche nei confronti degli enti impositori territoriali, non operando per tali entrate la deroga di cui all'articolo 157, comma 7-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.
Ne consegue che il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento è prorogato esclusivamente per il periodo di sospensione di ottantacinque giorni, dall'8 marzo al 31 maggio 2020: la notifica eseguita oltre il termine così maggiorato è tardiva e l'atto è nullo per intervenuta decadenza.
Articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 67, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27; articolo 157, comma 7-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento TARI per l'annualità 2015, notificato il 27 marzo 2024, eccependo la decadenza del potere impositivo: il termine ordinario dell'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 scadeva infatti il 31 dicembre 2020. L'ente non si costituiva.
La Corte accoglie il ricorso. Ritiene applicabile agli enti locali la sospensione di ottantacinque giorni disposta dalla normativa emergenziale, escludendo però che operi la diversa proroga prevista dall'articolo 157 del decreto rilancio, riferita agli atti dell'Amministrazione finanziaria statale. Il termine, così maggiorato, risultava comunque ampiamente decorso alla data della notifica; l'atto è dichiarato nullo, con spese a carico dell'ente.
La questione — quali proroghe emergenziali operino per i tributi locali — ha prodotto nel merito soluzioni divergenti: alcune decisioni hanno ammesso il cumulo fra la sospensione dell'articolo 67 e la proroga dell'articolo 157, così spostando il termine all'anno successivo; altre, come la presente, circoscrivono l'effetto ai soli giorni di sospensione, sul rilievo che la disciplina del decreto rilancio riguardi gli atti dell'Amministrazione finanziaria e non le entrate degli enti territoriali.
La differenza è di esito, non di sfumatura: nella medesima fattispecie il cumulo salverebbe l'atto, la lettura restrittiva lo travolge. Il contenzioso sul punto è alimentato dalle annualità il cui termine scadeva fra il 2020 e il 2021, e la questione non risulta ancora definita in sede di legittimità.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.