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Giurisprudenza commentata › Tributi locali: accertamento e riscossione · merito

Ravvedimento operoso nei tributi locali: la clausola con cui l'avviso di accertamento si qualifica come avvio delle verifiche per tutte le annualità non prescritte non impedisce il ravvedimento per gli anni successivi, se non è provato l'inizio effettivo di una verifica

Per l'autonomia dei periodi d'imposta, le verifiche devono riferirsi espressamente a specifiche annualità. La clausola di un avviso per il 2016 che lo qualifica come avvio delle verifiche per tutte le annualità non prescritte, agli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, è di stile e non preclude il ravvedimento per il 2018, se non è provata una verifica realmente iniziata per quell'anno.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sez. 1, sentenza 7 luglio 2026, n. 591DecisioneAppello del Comune respinto · esito favorevole al contribuente · sentenza di primo grado confermata · spese del grado a carico del Comune, liquidate in 380,00 euro oltre accessoriOggettoAvvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni IMU e TASI · 2018 · ravvedimento operoso

1.Massima

In tema di ravvedimento operoso, la clausola di un avviso di accertamento secondo cui il provvedimento costituisce comunicazione di avvio delle attività di verifica per tutte le annualità d'imposta non prescritte dei tributi immobiliari locali, agli effetti dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, non preclude il ravvedimento per le annualità successive quando non sia provato che una verifica sia stata realmente iniziata per l'anno di interesse. Per l'autonomia dei periodi d'imposta, verifiche e accertamenti devono essere riferiti in modo espresso e inequivocabile a specifiche annualità, anche comprese nel medesimo avviso purché chiaramente indicate.

Una clausola generica di questo tenore contrasta con l'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e con il principio di affidamento e buona fede sancito dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000. L'incompletezza dei versamenti, non indicata nella motivazione dell'avviso, è irrilevante se dedotta soltanto in giudizio.

2.Riferimenti normativi

Articolo 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3.Fatto e decisione

Un Comune aveva emesso nei confronti di un contribuente un accertamento per il 2016, inserendo nell'atto una clausola che qualificava il provvedimento come avvio delle verifiche per tutte le annualità non prescritte dei tributi immobiliari locali. Con avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni IMU e TASI per il 2018, il Comune riteneva non efficace il ravvedimento operoso eseguito dal contribuente. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, perché la generica avvertenza non dimostrava l'inizio di una reale verifica per l'annualità di interesse, e compensava le spese per l'assoluta novità della questione. Il Comune appellava, sostenendo che la verifica per il 2016 operasse anche per gli anni successivi, sia perché con la notifica il contribuente era stato messo a conoscenza dell'irregolarità della propria posizione, sia perché la clausola costituiva un vero avvio di ulteriori verifiche; aggiungeva che i versamenti tardivi non bastavano a estinguere l'obbligazione.

La Corte respinge l'appello. Per l'autonomia dei periodi d'imposta, un accertamento non estende i propri effetti alle annualità successive in forza di una generica indicazione lessicale: per queste occorrerebbe un controllo specifico, anche per valutare comportamenti del contribuente diversi da quelli tenuti nell'anno verificato. Quanto alla clausola, manca la prova di una verifica realmente iniziata per l'anno di interesse; la formula, oltre che di stile, appare ideata per escludere il ravvedimento per ogni altra annualità, in contrasto con l'art. 13 e con Cass. n. 9274/2013, già richiamata dal primo giudice, che detta un principio generale applicabile a tutte le imposte. Seguendo la tesi del Comune, qualunque amministrazione potrebbe inserire una clausola analoga, rendendo inapplicabile l'istituto in violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente. L'incompletezza dei versamenti è estranea alla motivazione dell'atto. Le spese del grado, liquidate in 380,00 euro oltre accessori, sono poste a carico del Comune, perché la chiarezza della sentenza appellata avrebbe dovuto indurlo a desistere.

4.Collocazione nell'orientamento

La sentenza decide una questione che il primo giudice aveva qualificato di assoluta novità: l'idoneità di una formula standardizzata, inserita in un avviso relativo a un'annualità, a valere come avvio delle verifiche per quelle successive e a precludere il ravvedimento. La soluzione poggia sull'autonomia dei periodi d'imposta, sulla necessità che la verifica preclusiva sia effettivamente iniziata e provata, e non desunta da un'avvertenza generica, e sulla tutela dell'affidamento, incompatibile con una preclusione preventiva e generalizzata del ravvedimento. Cass. n. 9274/2013, unico precedente richiamato, è citata per la sua portata generale, senza che ne sia riportato il contenuto.

La Corte non dedica un esame distinto all'argomento del Comune fondato sulla conoscenza dell'irregolarità acquisita dal contribuente con la notifica dell'avviso per il 2016, assorbito nell'affermazione dell'autonomia dei periodi d'imposta, e non valuta la completezza dei versamenti, non posta a fondamento dell'atto: l'efficacia del ravvedimento è riconosciuta senza un accertamento sulla congruità degli importi. La condanna alle spese, dopo la compensazione disposta in primo grado per la novità della questione, è motivata con la chiarezza della sentenza appellata.

Pubblicato il 16 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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