Giurisprudenza commentata › Tributi locali: accertamento e riscossione · merito
I dati di Alloggiati Web sono ufficiali, ma rispondono a esigenze di pubblica sicurezza e non considerano le esenzioni e le esclusioni comunali. Il Comune deve ricondurli ai soli pernottamenti imponibili, verificando anche quelli intermediati da piattaforme che riscuotono il contributo, e provare e motivare il percorso seguito.
In tema di contributo di soggiorno, la differenza numerica fra i pernottamenti dichiarati dal gestore della struttura ricettiva mediante la piattaforma GECOS e quelli risultanti dal sistema Alloggiati Web, acquisiti tramite l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 3 del D.M. 11 novembre 2020, non prova di per sé maggiori pernottamenti imponibili: le due banche dati perseguono finalità differenti e raccolgono informazioni secondo criteri non perfettamente omogenei, e i dati trasmessi alla Questura, rispondenti a esigenze di pubblica sicurezza, non tengono conto delle cause di esenzione o esclusione previste dalla disciplina comunale.
Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 spetta all'Amministrazione dimostrare il procedimento con cui la differenza è stata ricondotta a pernottamenti imponibili e non dichiarati, comprese le verifiche sui pernottamenti intermediati da piattaforme che riscuotono e riversano il contributo; l'avviso che si limita a riportare i dati e la loro differenza, senza esplicitare il percorso istruttorio e i criteri di eliminazione delle posizioni non imponibili, è anche insufficientemente motivato.
Articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 novembre 2020; articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; regolamento comunale sul contributo di soggiorno, come richiamato dalla sentenza.
Il Comune accertava nei confronti di una società che gestisce una struttura ricettiva il contributo di soggiorno per il 2021 e il 2022, confrontando i pernottamenti dichiarati su GECOS e nella dichiarazione annuale con quelli comunicati alla Questura tramite Alloggiati Web: secondo l'ente, 1.513 pernottamenti dichiarati, comprensivi di 44 esenzioni, contro 1.535 per il 2021, e 3.494, comprensivi di 292 esenzioni, contro 4.777 per il 2022. Il giudice di primo grado di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo che l'Amministrazione non avesse fornito alcun documento a prova del maggior numero di pernottamenti. In appello il Comune invocava l'ufficialità dei dati, comunicati dallo stesso contribuente, la sufficienza della motivazione, la deduzione automatica in GECOS delle esenzioni correttamente censite e l'obbligo di registrare come «esclusi» i pernottamenti intermediati da una piattaforma che riscuote e riversa il contributo; la società non si costituiva.
La Corte rigetta l'appello. I dati di Alloggiati Web, pur ufficiali e derivanti dalle comunicazioni del gestore, non sono automaticamente sovrapponibili ai fini del tributo, per la diversità di finalità e di criteri delle due banche dati, e l'attività di verifica e di riconciliazione non è stata adeguatamente dimostrata. La deduzione automatica delle esenzioni non è provata per il periodo accertato; l'atto di appello riferisce anzi che dal dicembre 2023 GECOS ha reso operativa una funzionalità di visualizzazione dei dati di Alloggiati Web, circostanza da cui la Corte desume che per il 2021 e il 2022 non fosse operativo un sistema integrato di confronto. Per i pernottamenti intermediati, ove la divergenza fosse a essi riferibile, occorreva verificare la classificazione e se il contributo fosse già stato riversato dal soggetto convenzionato. L'onere della prova resta all'Amministrazione e non è assolto dall'esistenza di un obbligo dichiarativo dell'esercente; concorre il difetto di motivazione degli avvisi. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della contribuente.
La sentenza non richiama precedenti giurisprudenziali. La novità riguarda l'accertamento condotto mediante il confronto fra la piattaforma comunale e la banca dati della Questura: la Corte non contesta l'ufficialità dei dati di Alloggiati Web, ma ne esclude la diretta sovrapponibilità al presupposto del tributo, traendo argomenti dalle stesse deduzioni del Comune sulla funzionalità di GECOS resa operativa dal dicembre 2023 e sui pernottamenti intermediati.
La decisione non nega in radice l'utilizzabilità del confronto: ne esclude l'idoneità a provare «di per sé» la pretesa e richiede che l'ente dimostri, e illustri nell'atto, le operazioni di riconciliazione, senza precisare quale documentazione basterebbe. La posizione del gestore rispetto al contributo e il contenuto dei suoi obblighi dichiarativi non sono esaminati, se non per escludere che la loro esistenza dimostri automaticamente la debenza. Il passo della sentenza di primo grado riportato nel testo verte sull'onere della prova, mentre la Corte dichiara di condividerne anche il rilievo sull'insufficienza della motivazione, trattato come profilo distinto e concorrente.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.