Giurisprudenza commentata › Tributi locali: accertamento e riscossione
L'attività di gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità di sistema portuale: ne deriva l'esclusione del potere impositivo del Comune ai fini della TARI, a nulla rilevando che il servizio sia stato svolto di fatto dall'ente locale o dal suo gestore. L'omessa delimitazione delle aree dopo l'istituzione dell'Autorità non posticipa l'effetto della legge, e un atto successivo della stessa Autorità non può riconoscere al Comune una potestà che, per l'art. 23 Cost., deriva soltanto dalla legge.
In tema di tassa sui rifiuti, l'attività di gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità di sistema portuale, con conseguente esclusione della competenza del Comune e del relativo potere impositivo; è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, poiché il potere impositivo deve trovare fonte nella legge e non può derivare da un'attività materiale svolta da un soggetto al quale la legge non assegna la competenza funzionale.
La mancata conclusione del procedimento di delimitazione delle aree demaniali, successivo all'istituzione dell'Autorità di sistema portuale ad opera del d.lgs. n. 169 del 2016, non differisce l'operatività della legge e non comporta la persistenza della potestà impositiva comunale; né tale potestà può essere riconosciuta, anche con effetti retroattivi, da un provvedimento successivo dell'Autorità portuale, in ragione della riserva di legge dell'art. 23 Cost. Quando l'accertamento e la riscossione del tributo sono affidati a un concessionario, non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore, né con la Provincia o la Città metropolitana per l'addizionale, che non costituisce un tributo autonomo.
Articolo 1, comma 639 e seguenti, e in particolare comma 642, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232; articoli 177, comma 3, e 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; articolo 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; articolo 23 della Costituzione; articoli 14 e 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Il concessionario dell'accertamento e della riscossione della TARI per conto di un Comune notificava a un'impresa portuale, conduttrice di aree in forza di un contratto con l'azienda speciale del porto, avvisi di pagamento per il secondo trimestre 2019, per circa 20.000 euro. Il giudice di primo grado riteneva dovuto il tributo per i soli uffici, pari a 258 euro, escludendolo per l'area portuale, in ragione della competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico sulla gestione dei rifiuti.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto respingeva l'appello del concessionario: escludeva la necessità di estendere il contraddittorio al Comune e alla Città metropolitana; riteneva che la mancata delimitazione puntuale delle aree portuali non escludesse la competenza dell'Autorità, trattandosi comunque di un'area chiusa dalla linea doganale; considerava irrilevante lo svolgimento di fatto del servizio da parte del Comune.
Il concessionario proponeva tre motivi. Con il primo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente. Con il secondo lamentava la violazione dell'art. 6 della legge n. 84 del 1994, degli artt. 177 e 198 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013: l'istituzione dell'Autorità nel 2016 non avrebbe fatto venir meno il potere impositivo comunale fino alla delimitazione delle aree, intervenuta nel 2019, e una determinazione della stessa Autorità del dicembre 2022 aveva attestato la potestà TARI del Comune con effetto retroattivo. Con il terzo contestava il rigetto della chiamata in causa della Città metropolitana, sostenendo che l'addizionale provinciale costituisse un tributo autonomo.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, perché la sentenza d'appello espone in modo comprensibile le ragioni del trasferimento della competenza e la censura attiene, in realtà, alla sufficienza della motivazione, non più sindacabile secondo Cass., sez. un., n. 8053/2014.
Rigetta il secondo motivo richiamando un indirizzo costante, secondo cui la gestione dei rifiuti nelle aree portuali spetta all'Autorità portuale, con esclusione del potere impositivo comunale, anche quando il Comune abbia svolto di fatto il servizio (Cass. n. 34251/2021; Cass. n. 23583/2009; Cass. n. 10104/2012; Cass. n. 31058/2018; Cass. n. 17030/2021; Cass. n. 17092/2021; Cass. n. 2242/2022; Cass. n. 7665/2023; Cass. n. 11853/2024; Cass. n. 511/2026; Cass. n. 19684/2026). Sulla delimitazione delle aree richiama Cass. n. 2058/2024: la legge istitutiva è entrata immediatamente in vigore e non vi sono ragioni per differirne l'operatività al completamento del procedimento di delimitazione. Quanto al provvedimento dell'Autorità del 2022, la Corte lo ritiene irrilevante, perché la potestà impositiva può derivare soltanto dalla legge.
Rigetta anche il terzo motivo: se l'accertamento e la riscossione sono affidati al concessionario, non vi è litisconsorzio necessario con l'ente impositore, la cui chiamata può essere autorizzata solo quando siano denunciate violazioni imputabili all'ente (Cass. n. 10528/2017; Cass. n. 27737/2024); l'addizionale provinciale, inoltre, è una percentuale del tributo comunale, liquidata e riscossa dal Comune con le relative regole. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
La TARI, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, è destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e presuppone che l'ente impositore sia titolare di tale servizio nel territorio considerato. Nelle aree portuali la legge n. 84 del 1994 attribuisce all'Autorità portuale, oggi Autorità di sistema portuale a seguito del d.lgs. n. 169 del 2016, l'affidamento e il controllo dei servizi di interesse generale, fra i quali la raccolta dei rifiuti; ne deriva la sottrazione di quelle aree alla competenza comunale e, con essa, alla potestà impositiva del Comune.
Per l'addizionale provinciale, l'art. 19 del d.lgs. n. 504 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che il tributo fosse liquidato e riscosso dai Comuni unitamente alla tassa sui rifiuti e riversato alle Province, alle quali spettava soltanto la determinazione della misura percentuale.
La pronuncia si colloca in un orientamento di legittimità risalente e uniforme, che ha progressivamente escluso ogni rilievo alle circostanze addotte dagli enti locali: lo svolgimento di fatto del servizio, la collocazione dell'immobile fuori dalle aree destinate a funzioni portuali nel piano regolatore e, con questa ordinanza e con il precedente del 2024 che essa richiama, la mancata delimitazione delle aree dopo la riforma del 2016. L'aggiunta di maggior interesse riguarda gli atti sopravvenuti dell'Autorità portuale: la Corte nega che un provvedimento amministrativo possa ricostituire, anche retroattivamente, la potestà impositiva comunale, riconducendo la questione alla riserva di legge.
Sul piano processuale la decisione conferma che, nei giudizi promossi contro il concessionario, la partecipazione dell'ente impositore non è necessaria, salvo che siano dedotti vizi a esso imputabili, e che l'addizionale provinciale non introduce un autonomo rapporto tributario.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.