MassimarIA

Giurisprudenza commentata › Accertamento: termini di decadenza

Accertamento: il raddoppio dei termini per violazioni penalmente rilevanti si estende ai soci della s.r.l. in regime di trasparenza, anche al socio di minoranza estraneo alla gestione, e opera per il periodo d'imposta cui la violazione si riferisce

L'art. 43 del d.P.R. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, non accerta una responsabilità penale ma disciplina i termini dell'accertamento: il raddoppio richiede soltanto la configurabilità astratta di un reato tributario e, per l'unitarietà dell'accertamento, si estende ai soci della società di capitali che abbia optato per la trasparenza, compreso il socio di minoranza. Il termine raddoppiato riguarda il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, anche se il reato dichiarativo si consuma nell'anno successivo.

ProvvedimentoCass. civ., sez. trib., ordinanza 20 settembre 2026, n. 25582 · Pres. Perrino, rel. D'AlessandroDecisioneRicorso rigettatoOggettoIRPEF 2009 · reddito di partecipazione imputato per trasparenza ai soci di s.r.l. · raddoppio dei termini

1.Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, non disciplina una responsabilità di natura penale ma i termini per l'accertamento, e ricollega il raddoppio alla configurabilità astratta di una fattispecie di reato prevista dal d.lgs. n. 74 del 2000, senza richiedere il previo accertamento della violazione penale in capo a ciascun soggetto al quale sia imputato il maggior reddito. Quando la società di capitali ha optato per il regime di trasparenza fiscale, il principio di unitarietà dell'accertamento comporta che il maggior termine operi anche per il reddito imputato ai soci, compreso il socio di minoranza rimasto estraneo alla gestione.

Il raddoppio si applica al periodo d'imposta cui la violazione si riferisce, cioè a quello sostanzialmente inciso dall'illecito, e non all'anno in cui il reato dichiarativo si perfeziona con la presentazione della dichiarazione: i termini raddoppiati decorrono, come quelli ordinari, dalla presentazione della dichiarazione, ma l'annualità per la quale l'amministrazione beneficia del termine più ampio resta quella cui la dichiarazione si riferisce.

2.Riferimenti normativi

Articoli 42 e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e articolo 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente ratione temporis; articoli 5 e 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212; articoli 2261 e 2476, comma 2, del codice civile; articolo 331 del codice di procedura penale; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

3.Fatto e svolgimento processuale

L'Ufficio accertava a carico dei due soci di una s.r.l., che aveva optato per il regime di trasparenza, un maggior reddito di partecipazione per l'anno d'imposta 2009, applicando il raddoppio dei termini in relazione a fatti penalmente rilevanti riferiti alla società. I soci impugnavano gli avvisi deducendo la decadenza dell'azione accertatrice e il difetto di motivazione, per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione.

Il ricorso era respinto in primo grado e l'appello era rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, secondo la quale per il raddoppio rileva l'astratta configurabilità del reato, il maggior termine opera per la società e per i soci in forza dell'unitarietà dell'accertamento, e l'avviso non era carente di motivazione.

4.Motivi di ricorso

I soci articolavano tre motivi. Con il primo denunciavano la violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972: il reato ipotizzabile, di natura dichiarativa, si sarebbe perfezionato soltanto nel 2010 con la presentazione della dichiarazione, e sarebbe stato quindi inidoneo a raddoppiare il termine per l'anno 2009; in ogni caso il reato non poteva essere riferito alla socia di minoranza, estranea alla gestione. Con il secondo lamentavano il difetto di motivazione dell'avviso notificato alla socia di minoranza, al quale era allegato l'accertamento societario ma non il processo verbale di constatazione. Con il terzo deducevano la nullità della sentenza per motivazione apparente, per non aver distinto la posizione dei due soci.

5.Decisione

La Corte esamina per primo il vizio di motivazione e lo esclude: la sentenza d'appello spiega perché il raddoppio sia stato ritenuto applicabile anche alla socia di minoranza, e l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è soltanto quella che si traduce nella mancanza o nell'apparenza della motivazione.

Nel merito del primo motivo, la Corte afferma che il raddoppio non postula l'accertamento della responsabilità penale di ciascun contribuente, ma la configurabilità astratta di un reato connesso all'incremento della capacità contributiva, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011. Il termine più ampio si estende ai soci: il principio, affermato per i soci accomandanti di s.a.s. (Cass. n. 15999/2024) e per i soci di società di capitali a ristretta base partecipativa (Cass. n. 18451/2021; Cass. n. 32907/2025), vale a maggior ragione quando la società di capitali abbia optato per la trasparenza, perché l'imputazione del reddito ai soci discende ope legis dall'accertamento sociale (Cass. n. 26037/2016; Cass. n. 20043/2015; Cass. n. 27026/2024). Quanto al periodo d'imposta, la Corte riprende Cass. n. 17704/2021: la tesi dei ricorrenti confonde il momento consumativo del reato con quello del conseguimento del reddito non dichiarato e, se accolta, svuoterebbe la norma per gran parte dei reati dichiarativi, che si consumano nell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

Il secondo motivo è rigettato con correzione della motivazione. L'avviso al socio che rinvia a quello emesso nei confronti della società soddisfa l'obbligo di motivazione, perché il socio può consultare la documentazione sociale (Cass. n. 25296/2014; Cass. n. 14275/2018); per le s.r.l. il fondamento è nell'art. 2476, comma 2, c.c. (Cass. n. 30069/2018). Da ultimo la Corte precisa che il litisconsorzio necessario fra società trasparente e soci (Cass., sez. un., n. 14815/2008; Cass. n. 24472/2015; Cass. n. 27278/2024) non sussisteva, perché i soci avevano fatto valere fin dal primo grado questioni strettamente personali. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

6.Quadro normativo

Nel testo applicabile agli anni d'imposta anteriori al 2016, l'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedevano che, in caso di violazione comportante l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati del d.lgs. n. 74 del 2000, i termini fossero raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui era stata commessa la violazione. La legge di stabilità 2016 ha eliminato il raddoppio per i periodi successivi, ampliando in via generale i termini ordinari; la disciplina previgente continua a governare il contenzioso sulle annualità anteriori, che resta consistente.

L'estensione ai soci si fonda sull'art. 5 del TUIR per le società di persone e sull'art. 115 del TUIR per le società di capitali che optano per la trasparenza: in entrambi i casi il reddito è imputato ai soci indipendentemente dalla percezione, e l'accertamento del reddito sociale costituisce il presupposto necessario di quello dei soci.

7.Orientamento giurisprudenziale

La pronuncia consolida due linee già presenti nella giurisprudenza di legittimità. La prima riguarda l'estensione soggettiva del raddoppio, che la Corte riferisce all'unitarietà dell'accertamento e non alla partecipazione del socio all'illecito: la posizione personale del socio di minoranza non incide sul termine, che è attributo dell'accertamento e non della responsabilità. La seconda riguarda l'individuazione dell'annualità: la Corte privilegia una lettura funzionale, coerente con la ratio del maggior tempo concesso all'amministrazione, e la sostiene con il dato testuale della decorrenza dei termini dalla presentazione della dichiarazione.

Di rilievo è anche la precisazione processuale finale. L'estensione del litisconsorzio necessario alle s.r.l. trasparenti non opera quando i soci deducono profili personali, come la decadenza nei propri confronti o il difetto di motivazione dell'atto loro notificato: in tali casi il giudizio può svolgersi validamente senza la società.

Pubblicato il 29 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

CondividiLinkedInPostaWhatsAppXFacebookScarica il PDF

Nella stessa materia