Giurisprudenza commentata › Accertamento: termini di decadenza · merito
Pur applicando l'indirizzo che estende la proroga di 85 giorni dell'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 alle annualità successive, il termine per notificare l'avviso relativo al periodo 2017 scadeva il 25 marzo 2024: l'avviso notificato il giorno successivo è nullo.
In tema di termini per la notifica degli avvisi di accertamento, anche aderendo all'indirizzo di legittimità secondo cui la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 si estende, con effetto a cascata, alle annualità pendenti all'entrata in vigore del decreto, il termine per l'avviso relativo al periodo d'imposta 2017, ordinariamente scadente il 31 dicembre 2023, si colloca al 25 marzo 2024. L'avviso notificato il 26 marzo 2024 è tardivo e, quindi, nullo.
In presenza di orientamenti non univoci della Corte di cassazione sulla portata della proroga, la soluzione della controversia sulla base della tesi più favorevole all'Amministrazione, quando anche questa conduce alla tardività dell'atto, rende superfluo prendere posizione sul contrasto e giustifica la compensazione delle spese.
Articolo 67 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; articolo 157 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; articolo 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159; articolo 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'accertamento traeva origine da un controllo multilaterale coordinato dall'amministrazione fiscale svedese sugli utilizzatori di una piattaforma di intermediazione, nell'ambito della cooperazione amministrativa dell'Unione: al contribuente erano riferite oltre seicento transazioni, per circa 308.000 euro nel biennio 2016-2017, accreditate su carte prepagate. Per il 2017 l'Ufficio emetteva un avviso ai fini IRPEF e IVA, notificato il 26 marzo 2024; il giudice di primo grado respingeva il ricorso e condannava il contribuente alle spese.
La Corte di secondo grado, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, accoglie il primo motivo. Dà conto del contrasto tra Cass. n. 17668 del 2025, secondo cui la proroga di 85 giorni resta assorbita dal differimento dell'art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, e Cass. n. 960 del 2025, che ne ammette l'effetto a cascata sulle annualità pendenti; applicando anche quest'ultima, il termine scadeva il 25 marzo 2024, sicché l'avviso è tardivo. Assorbiti gli altri motivi, compensa le spese.
Sulla proroga di 85 giorni la giurisprudenza di legittimità si è divisa. Secondo un primo indirizzo, espresso da Cass. n. 17668 del 2025, per gli atti i cui termini scadevano tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 la proroga non si somma al differimento dell'art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, che la assorbe; secondo un secondo indirizzo, espresso da Cass. n. 960 del 2025, la sospensione vale per tutte le attività degli enti impositori e sposta in avanti anche i termini delle annualità successive.
La sentenza non sceglie tra i due indirizzi e ne mostra il limite esterno: per il periodo d'imposta 2017 neppure la lettura più favorevole all'Ufficio porta il termine oltre il 25 marzo 2024. Gli avvisi per quell'annualità notificati dopo tale data sono tardivi in ogni caso, mentre per quelli notificati tra il 1° gennaio e il 25 marzo 2024 l'esito dipende dall'indirizzo che prevarrà in sede di legittimità. Nel contenzioso ancora pendente la verifica della data di notifica è quindi il primo controllo da compiere.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.