Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa · merito
L'ACE è un'agevolazione soggetta a stretta interpretazione: contestata dall'Ufficio la riconducibilità del deposito presso il pooler estero a un incremento dei crediti di finanziamento infragruppo, grava sul contribuente la prova contraria, perché la sterilizzazione dell'art. 10 del DM 3 agosto 2017 opera in via preventiva. In materia di prezzi di trasferimento, il principio di libera concorrenza si misura sul tasso finale praticato, non sulla neutralità del parametro di riferimento: l'aggancio a EONIA ed Euribor non dimostra che parti indipendenti avrebbero accettato una remunerazione negativa.
In tema di aiuto alla crescita economica, la disciplina antielusiva dell'art. 10 del d.m. 3 agosto 2017, che neutralizza la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento dei crediti di finanziamento verso soggetti del gruppo, opera in via preventiva rispetto alle operazioni infragruppo tipizzate e non richiede all'amministrazione la dimostrazione di una concreta duplicazione del beneficio. Trattandosi di agevolazione soggetta a stretta interpretazione, quando l'Ufficio contesta che le somme stabilmente depositate presso il pooler estero nell'ambito della tesoreria accentrata integrino, per importo, stabilità e disponibilità in capo al depositario, un credito di finanziamento infragruppo, grava sul contribuente la prova, anche dopo l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, che l'operazione non realizzi la traslazione di risorse che la norma intende neutralizzare; non è sufficiente il richiamo al nomen iuris del contratto.
In tema di prezzi di trasferimento, l'art. 110, comma 7, del TUIR, nel testo successivo alla riforma del 2017, valuta la conformità a libera concorrenza del prezzo effettivamente praticato e non del parametro utilizzato nella formula contrattuale: l'aggancio del tasso a indici monetari negativi non dimostra che parti indipendenti, in circostanze comparabili, avrebbero accettato una remunerazione negativa della liquidità. Allegato dall'Ufficio un dato di mercato incompatibile, spetta al contribuente dimostrare con un'analisi comparativa specifica la conformità delle condizioni applicate. L'accoglimento dell'istanza di computo delle perdite, che azzeri la maggiore imposta, non fa venir meno l'interesse al ricorso quando l'avviso incide sull'eccedenza ACE riportabile.
Articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; articolo 10 del d.m. 3 agosto 2017; articolo 110, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; d.m. 14 maggio 2018, articoli 3 e 6; articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 2697 del codice civile; circolari dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 3 giugno 2015 e n. 16/E del 24 maggio 2022.
A seguito di una verifica della Guardia di finanza, l'Ufficio grandi contribuenti accertava a carico di una società italiana di un gruppo multinazionale, per il 2018, una maggiore IRES di circa un milione di euro, articolata in tre rilievi: la riduzione della base ACE per le somme, pari a circa 986 milioni di euro, stabilmente depositate presso la consociata olandese in forza di un time deposit agreement; la ripresa, ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR, di interessi negativi per 3.969.092 euro maturati nell'ambito del cash pooling e del time deposit; un recupero di ricavi non contestato nel ricorso. La maggiore imposta era poi azzerata per effetto dell'istanza di computo delle perdite pregresse.
La Corte afferma la persistenza dell'interesse a ricorrere, perché l'avviso incide sull'eccedenza ACE riportabile e sulla qualificazione di operazioni con effetti su altre annualità. Respinge il motivo sull'ACE: ricorda la natura agevolativa dell'istituto, la funzione preventiva della sterilizzazione e, richiamando Cass. n. 31878/2022, la permanenza in capo al contribuente della prova dei fatti costitutivi del beneficio anche dopo l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis; la società si era limitata alla distinzione teorica fra deposito irregolare e finanziamento, senza una dimostrazione analitica. Respinge anche il motivo sui prezzi di trasferimento: richiamati il d.m. 14 maggio 2018 e Cass. n. 10499/2024 sul riparto dell'onere, ritiene che l'Ufficio abbia assolto l'onere iniziale con i dati della Banca d'Italia sui depositi delle società non finanziarie, mentre la contribuente non ha prodotto comparabili né spiegato perché un soggetto indipendente avrebbe mantenuto una simile liquidità a remunerazione negativa. Le spese sono compensate.
La sentenza affronta due temi di rilievo per i gruppi con tesoreria accentrata negli anni dei tassi negativi. Sull'ACE, aderisce alla lettura che attribuisce alla sterilizzazione dell'art. 10 del d.m. 3 agosto 2017 carattere preventivo e che colloca sul contribuente la prova dell'estraneità dell'operazione alla fattispecie antielusiva; la qualificazione civilistica del rapporto come deposito irregolare non è ritenuta decisiva. La tesi della necessaria dimostrazione di una duplicazione del beneficio in capo a soggetti italiani, sostenuta dalla società, è respinta sulla base della struttura della norma.
Sui prezzi di trasferimento, la distinzione fra parametro di riferimento e prezzo di libera concorrenza sposta la difesa dal piano della coerenza contrattuale a quello della comparabilità economica: la negatività degli indici interbancari non esaurisce la prova, che richiede un'analisi delle alternative realisticamente disponibili per un soggetto indipendente. La decisione, di primo grado e resa su un accertamento di rilevante entità, è esposta all'appello; per le annualità ancora accertabili, indica che la documentazione dei rapporti di cash pooling deve comprendere un'analisi comparativa dei tassi finali e non solo la formula di indicizzazione.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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