Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa · merito
La Corte esclude un'incompatibilità assoluta fra la presidenza del consiglio di amministrazione di una società cooperativa e la qualità di lavoratore subordinato, richiedendo la puntuale dimostrazione della distinzione, formale e sostanziale, fra le due posizioni. La prova è ritenuta raggiunta: il presidente aveva il potere di firma, ma le decisioni erano assunte a maggioranza dal consiglio, la gestione e il personale erano affidati a un direttore e il presidente era sottoposto ai poteri direttivi, di controllo e disciplinari degli organi effettivi.
In tema di imposte sui redditi, non sussiste un'assoluta incompatibilità fra la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa e la qualità di lavoratore subordinato della stessa; è necessaria la puntuale dimostrazione della distinzione, sia formale sia sostanziale, fra le due posizioni, per verificare in concreto la sussistenza del vincolo di subordinazione e l'assoggettamento del dipendente presidente, nonostante la carica rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'effettivo organo di amministrazione e gestione della società.
La prova è raggiunta quando la società dimostri che il presidente, titolare del potere di rappresentanza e di firma, non dispone di poteri gestori propri, perché le decisioni sono assunte a maggioranza dal consiglio di amministrazione e la direzione dell'impresa e del personale è affidata a un direttore generale, e che egli è rimasto dipendente, come risulta dalle buste paga e dalla sua soggezione ai poteri degli organi di gestione. Ne consegue l'illegittimità della ripresa fondata sull'indeducibilità dei relativi costi.
Articolo 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; articolo 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Una società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente impugnava due avvisi di accertamento IRES per il 2019 e il 2020. L'Ufficio aveva ritenuto indeducibili gli emolumenti corrisposti come redditi di lavoro dipendente al presidente del consiglio di amministrazione, accertando una maggiore imposta, azzerando la perdita riportata per effetto di un analogo accertamento relativo al 2017 e irrogando la sanzione per infedele dichiarazione. A sostegno richiamava Cass. n. 36362/2021 e l'ordinanza Cass. n. 5318/2025, secondo cui il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza, direzione, controllo e disciplina esclude la subordinazione, e valorizzava la rappresentanza legale, il potere di firma e la gestione dei pagamenti del presidente. La società deduceva che i soci devono essere lavoratori e i consiglieri soci, che lo statuto attribuiva al presidente la sola rappresentanza, spettando la gestione al consiglio quale organo collegiale, e che la posizione era stata riconosciuta anche dall'INPS.
La Corte, decidendo congiuntamente i due ricorsi, li accoglie. Richiama le decisioni rese dallo stesso giudice, in diversa composizione, per annualità precedenti, favorevoli alla società, e la conferma in appello di una di esse. Osserva che la ratio di Cass. n. 36362/2021 risiede nell'equiparazione del presidente amministratore all'imprenditore, in assenza di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e che nel caso esaminato la gestione era affidata a un direttore generale, le decisioni erano assunte a maggioranza dal consiglio e le lettere di assunzione recavano la sola firma del direttore. Ritenuto provato, anche attraverso le buste paga, che il presidente era rimasto dipendente e soggetto ai poteri degli organi effettivi, compensa le spese in ragione della giurisprudenza contrastante.
La sentenza si confronta con l'indirizzo di legittimità richiamato dall'Ufficio, che afferma l'incompatibilità fra la qualità di lavoratore dipendente e la carica di presidente del consiglio di amministrazione, e la conseguente indeducibilità del costo. Il collegio la esclude come assoluta e distingue Cass. n. 36362/2021 sulla base della sua ratio, ritenuta non riferibile a un presidente privo di poteri gestori propri; la motivazione non si sofferma invece sul principio dell'ordinanza n. 5318/2025, riportato dall'Ufficio, che qualifica l'incompatibilità come assoluta. La compensazione delle spese ne dà conto.
La decisione poggia su elementi documentali: lo statuto, che attribuisce al presidente la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale, la collegialità delle decisioni, il ruolo del direttore nelle assunzioni, le buste paga. Restano aperti il profilo della concreta manifestazione, nei confronti del presidente, del potere disciplinare degli organi di gestione, affermato senza indicare atti specifici, e il trattamento degli emolumenti ove ricondotti alla carica anziché al rapporto di lavoro; la sanzione per infedele dichiarazione non è esaminata autonomamente, travolta dall'accoglimento.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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