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Reddito d'impresa: non sono deducibili le penali pagate alla pubblica amministrazione per la risoluzione degli appalti conseguente a interdittiva antimafia

Le penali applicate dalle stazioni appaltanti, in base ai protocolli di legalità, dopo la risoluzione dei contratti per interdittiva antimafia non sono deducibili ai fini IRES e IRAP: derivano dall'esercizio di un potere pubblicistico estraneo alla sfera privatistica e non sono funzionali alla produzione del reddito.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. 28, sentenza 27 maggio 2026, n. 8820DecisioneRicorso respinto · esito favorevole all'ufficio · spese compensateOggettoDiniego di rimborso IRES e IRAP 2016 · 725.831 euro

1.Massima

In tema di reddito d'impresa, le penali applicate dalle stazioni appaltanti in forza dei protocolli di legalità, a seguito della risoluzione dei contratti pubblici disposta per effetto di un'informazione interdittiva antimafia, non sono deducibili ai fini IRES e IRAP. Il recesso della stazione appaltante e l'applicazione delle penali esprimono un potere pubblicistico, estraneo alla sfera di diritto privato, preordinato a impedire rapporti contrattuali con imprese permeabili alla criminalità organizzata e a tutelare la concorrenza: gli oneri che ne derivano non sono funzionali alla produzione del reddito e difettano del requisito dell'inerenza.

La deducibilità delle penali contrattuali non è automatica, ma dipende dal giudizio qualitativo di inerenza; la permeabilità dell'impresa a ingerenze criminali non può costituire un fattore produttivo, essendo antitetica al corretto svolgimento dell'attività d'impresa e alla libertà del mercato.

2.Riferimenti normativi

Articolo 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articoli 91 e seguenti e 83-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

3.Fatto e decisione

Nel 2016 una società di costruzioni era colpita da interdittiva antimafia a seguito di un procedimento penale per corruzione e turbata libertà degli incanti a carico dell'ex amministratore; il provvedimento era confermato dal giudice amministrativo. Seguivano la risoluzione dei contratti d'appalto con le amministrazioni e l'applicazione delle penali previste dai protocolli di legalità. La società, che le aveva prudenzialmente ripresa a tassazione nella dichiarazione originaria, nel 2021 presentava dichiarazioni integrative per dedurle, chiedendo il rimborso di 725.831 euro tra IRES e IRAP; l'Ufficio lo negava per difetto di inerenza e per la natura afflittiva delle penali.

La Corte respinge il ricorso. Ricostruisce la funzione dell'interdittiva e dei protocolli di legalità, richiamando la giurisprudenza amministrativa e la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2020 sulla tutela del mercato; osserva che la normativa fiscale non disciplina espressamente la deducibilità delle penali e che la prassi amministrativa esclude quella delle sanzioni con funzione punitiva; conclude per l'indeducibilità, richiamando l'indirizzo di legittimità sul carattere qualitativo del giudizio di inerenza. Compensa le spese per l'assoluta novità della questione e l'orientamento non univoco sulla deducibilità delle penali.

4.Collocazione nell'orientamento

La giurisprudenza di legittimità ammette in linea di principio la deducibilità delle penali contrattuali, che hanno funzione risarcitoria e rientrano nel rischio d'impresa, mentre esclude quella delle sanzioni che puniscono comportamenti illeciti. La sentenza colloca le penali da protocollo di legalità nella seconda categoria, non per la loro fonte, che è pattizia, ma per la funzione pubblicistica del potere che le attiva: sono la conseguenza di una misura di prevenzione, non di un inadempimento contrattuale.

La questione è nuova e la stessa Corte ne dà atto. La soluzione ha una portata che va oltre il caso: i protocolli di legalità sono oggi obbligatoriamente inseriti negli atti di gara ai sensi dell'art. 83-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, e le imprese che subiscono un'interdittiva si trovano di regola a sostenere penali di importo rilevante. Nella specie la società aveva inizialmente trattato le penali come indeducibili e ne aveva chiesto la deduzione solo con l'integrativa; la sentenza conferma l'impostazione prudenziale originaria.

Pubblicato il 24 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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