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Aiuto alla crescita economica: nel periodo d'imposta ultrannuale il capitale proprio si ragguaglia alla durata e si applica l'aliquota del periodo in corso alla chiusura

Quando il periodo d'imposta ha durata ultrannuale il capitale proprio va ragguagliato alla durata del periodo, per renderlo omogeneo al coefficiente di rendimento nozionale annuo; si applica l'aliquota prevista per i periodi in corso alla data di chiusura e non quella del periodo precedente.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, sentenza 28 maggio 2026, n. 525DecisioneRicorso respinto · esito favorevole all'ufficioOggettoSilenzio rifiuto · rimborso di credito IRES · periodo 1° novembre 2016 - 31 dicembre 2017

1.Massima

In tema di aiuto alla crescita economica, qualora il periodo d'imposta abbia durata ultrannuale il capitale proprio dev'essere ragguagliato alla durata del periodo stesso, per renderlo omogeneo rispetto al coefficiente di rendimento nozionale, che è determinato su base annua.

Nel caso di periodo decorrente dal 1° novembre 2016 e scadente il 31 dicembre 2017 si configura un unico periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017: ai fini del calcolo dell'agevolazione si applica pertanto l'aliquota prevista per i periodi in corso a tale data e non quella, più elevata, prevista per i periodi in corso al 31 dicembre 2016, la cui applicazione determinerebbe un ingiustificato vantaggio per la società.

2.Riferimenti normativi

Articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; d.m. 3 agosto 2017; articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

3.Fatto e decisione

La società, avendo modificato la durata dell'esercizio sociale, presentava dichiarazione integrativa per il periodo ultrannuale dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2017 e chiedeva il rimborso di un credito IRES di oltre trecentocinquantamila euro, applicando al calcolo dell'agevolazione l'aliquota del 4,75 per cento prevista per i periodi in corso al 31 dicembre 2016.

La Corte respinge il ricorso. Osserva che il periodo, ancorché di durata superiore ai dodici mesi, resta unico e si chiude il 31 dicembre 2017, con applicazione dell'aliquota dell'1,60 per cento vigente per i periodi in corso a quella data; il capitale proprio va bensì ragguagliato alla durata effettiva, ma tale ragguaglio non incide sulla misura del coefficiente.

4.Collocazione nell'orientamento

La questione riguarda il coordinamento fra la progressiva riduzione del coefficiente di rendimento nozionale, succedutasi negli anni, e i periodi d'imposta di durata anomala derivanti da modifiche statutarie o da operazioni straordinarie.

È materia poco frequentata ma di valore rilevante, perché incide su un'agevolazione calcolata su base patrimoniale. La soluzione qui adottata — unicità del periodo e aliquota della data di chiusura — è coerente con la logica dell'istituto, che commisura il beneficio al rendimento figurativo del capitale nell'anno di riferimento.

Pubblicato il 1 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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