Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa · merito
La ripresa a tassazione dei costi per retribuzioni presuppone la prova, a carico dell'Amministrazione, dell'insussistenza del rapporto di lavoro: non bastano un verbale dell'Ispettorato non definitivo, la qualità di socia e coniuge dell'amministratore o dichiarazioni equivoche.
L'onere della prova relativa ai presupposti della ripresa a tassazione dei costi per retribuzioni grava sull'Amministrazione finanziaria. L'adozione di un verbale di accertamento dell'Ispettorato territoriale del lavoro che disconosca il rapporto di lavoro non è sufficiente a integrare idonea motivazione e prova degli elementi costitutivi dell'atto impositivo, tanto meno quando quel provvedimento sia stato impugnato e il relativo giudizio penda.
La ripresa non può fondarsi su elementi presuntivi ed incerti — dichiarazioni equivoche della lavoratrice, ovvero la mera circostanza che essa sia socia di minoranza e coniuge dell'amministratore unico — posto che la giurisprudenza ammette la legittimità del rapporto di lavoro subordinato fra soci, anche familiari. La documentazione del rapporto, se regolare sul piano fiscale e contributivo, non può essere disconosciuta senza prove concrete; il giudicato civile, per spiegare effetti nel processo tributario, deve riguardare le stesse parti e il medesimo rapporto ed essere dimostrato come definitivo.
Articoli 2697 e 2909 del codice civile; articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
L'Ufficio recuperava a tassazione i costi dedotti per retribuzioni e trattamento di fine rapporto corrisposti a una dipendente, socia di minoranza e coniuge dell'amministratore unico, ritenendo insussistente il vincolo di subordinazione sulla base di un verbale dell'Ispettorato del lavoro.
La Corte accoglie il ricorso. Osserva che il verbale ispettivo era stato impugnato e che il relativo giudizio pendeva, sicché non poteva fondare né la motivazione né la prova dell'atto; che la qualità di socia e di coniuge non è di per sé incompatibile con il lavoro subordinato; e che la documentazione del rapporto era regolare sul piano fiscale e contributivo. L'onere probatorio, non assolto, gravava sull'Amministrazione.
Il contenzioso sui costi per prestazioni rese da familiari o soci si decide sul terreno probatorio, e dopo l'introduzione dell'articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 le Corti di merito valorizzano con frequenza crescente la regola di giudizio ivi contenuta, dichiarando insufficiente la prova presuntiva non corroborata.
Le decisioni sfavorevoli al contribuente riguardano fattispecie nelle quali l'assenza di prestazione risultava da riscontri diretti — orari, luoghi, testimonianze convergenti — o da una manifesta sproporzione fra retribuzione e attività. Il richiamo a un accertamento ispettivo non definitivo, invece, ricorre spesso negli atti e, come nella presente fattispecie, non regge da solo.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
Nella stessa materia