MassimarIA

Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: reddito d'impresa

Imposte sui redditi: nel regime di trasparenza delle società di capitali previsto dall'art. 116 del TUIR l'accertamento unitario del reddito sociale dà luogo a posizioni tributarie autonome della società e dei soci; la conciliazione giudiziale con cui la società ha definito la lite sul proprio reddito non impegna il socio, che può contestare l'an e il quantum del reddito imputatogli, e la conclusione non muta quando il socio subentra nei debiti della società estinta, perché l'IRPEF da trasparenza resta un suo debito personale da accertare autonomamente

La Corte separa nettamente la sorte del debito sociale, cristallizzato dalla conciliazione, da quella dell'IRPEF che il socio deve per effetto dell'imputazione per trasparenza: il socio può sempre difendersi sull'an e sul quantum della pretesa personale, anche se ha sottoscritto l'accordo come amministratore e anche se, estinta la società, è subentrato nei suoi debiti. Restano però ferme le preclusioni processuali: i vizi dell'accordo conciliativo vanno dedotti in primo grado, mentre le mere difese sui fatti costitutivi della pretesa possono essere svolte anche in appello.

ProvvedimentoCass. civ., sez. trib., ordinanza 22 ottobre 2026, n. 27617 · Pres. Crucitti, rel. MarconiDecisioneRicorso del contribuente accolto quanto al primo, quarto e quinto motivo, respinto il secondo, assorbito il terzo · sentenza cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimitàOggettoAvviso di accertamento IRPEF per il 2008 emesso nei confronti del socio unico di una s.r.l. esercente l'attività di ristorazione, con imputazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR di un reddito di partecipazione di 140.472 euro, pari al reddito d'impresa definito dalla società in conciliazione giudiziale · sentenza impugnata: CTR Lazio n. 239/2018

1.Massima

Nei rapporti tra l'avviso di accertamento del reddito d'impresa della società e l'avviso personale al socio per l'imputazione per trasparenza, anche nelle società di capitali che abbiano optato per il regime dell'art. 116 del TUIR, l'accertamento unitario dell'elemento reddituale dà luogo a posizioni tributarie autonome e distinte, con avvisi diversi, rivolti a soggetti diversi e relativi a imposte differenti: il socio può sempre contestare l'an e il quantum della pretesa che lo riguarda nonostante la definitività dell'accertamento sociale, e l'accordo di conciliazione giudiziale concluso dalla società ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 non lo impegna né gli preclude la contestazione dell'ammontare del reddito d'impresa posto a base della pretesa personale.

La conclusione non muta quando il socio, per effetto dell'estinzione della società, subentra nei debiti sociali rimasti insoddisfatti: la successione ex art. 2495 c.c. riguarda l'obbligazione tributaria della società rimasta inadempiuta, non la posizione contrattuale dell'ente nell'accordo conciliativo, e l'IRPEF determinata sull'imponibile imputato per trasparenza resta un debito personale del socio, soggetto, in caso di contestazione, a un accertamento giudiziale autonomo. Nel giudizio d'appello restano sempre deducibili le mere difese con cui il contribuente contesta i fatti costitutivi della pretesa, mentre l'inefficacia dell'accordo conciliativo posto a fondamento dell'avviso costituisce un motivo di impugnazione che, proposto per la prima volta in appello, è inammissibile.

2.Riferimenti normativi

Articoli 5, 115 e 116 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articoli 48 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 36, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; articoli 2475-bis, 2487-bis, 2489 e 2495 del codice civile; articoli 112 e 360, primo comma, nn. 3 e 4, del codice di procedura civile; articoli 24 e 111 della Costituzione.

3.Fatto e svolgimento processuale

Il socio unico di una s.r.l. che gestiva un ristorante e aveva optato per il regime di trasparenza aveva impugnato l'avviso IRPEF per il 2008 con cui l'Ufficio gli imputava, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, il maggior reddito d'impresa accertato in via induttiva nei confronti della società. Il reddito era stato ricostruito desumendo il numero di pasti serviti dai tovaglioli risultanti dalle fatture della lavanderia, ed era stato poi ridotto con la conciliazione giudiziale che aveva definito la lite promossa dalla società; l'avviso al socio recava espressamente il reddito «definito in sede di conciliazione», pari a 140.472 euro, imputato per l'intero in ragione della partecipazione totalitaria.

La Commissione provinciale di Roma aveva respinto il ricorso, ritenendo inammissibili le contestazioni del socio perché la conciliazione, sottoscritta da lui stesso come amministratore, valeva come riconoscimento del debito. La Commissione regionale del Lazio aveva confermato, giudicando nuove le censure sul calcolo dei tovaglioli e sull'inefficacia dell'accordo, che il socio deduceva essere stato concluso quando era già cessato dalla carica per la nomina del liquidatore, e aggiungendo che le contestazioni del socio, subentrato alla società estinta, non avrebbero comunque potuto incidere sulla definitività dell'accertamento sociale. Il contribuente ha proposto ricorso con cinque motivi; l'Agenzia si è difesa con controricorso.

4.Motivi di ricorso

Con i primi due motivi il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice d'appello avrebbe considerato nuove sia le argomentazioni sull'errore nel conteggio dei tovaglioli, che non teneva conto di quelli impiegati come strofinacci in osservanza delle norme igieniche del regolamento (CE) n. 852/2004, sia l'eccezione di inefficacia dell'accordo conciliativo. Con il terzo motivo deduce la violazione delle norme civilistiche sulla rappresentanza della società in liquidazione, per avere il giudice ritenuto efficace l'accordo firmato da chi non era più amministratore. Con il quarto e il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 116 del TUIR, 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973: la definitività dell'accertamento sociale e la successione nei debiti della società estinta non possono precludere al socio la contestazione dell'IRPEF dovuta a titolo personale.

5.Decisione

La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, perché il giudice d'appello si è pronunciato in rito dichiarando inammissibili le eccezioni, ma accoglie il primo motivo: il divieto di nuove eccezioni dell'art. 57 riguarda le sole eccezioni in senso stretto, non le mere difese con cui il contribuente contesta i fatti costitutivi della pretesa, che restano sempre deducibili (Cass. n. 14943 del 2026, con richiamo a Cass. n. 25629 del 2022), e la contestazione del conteggio dei tovaglioli era comunque già contenuta nel ricorso introduttivo. Il secondo motivo è respinto: poiché l'avviso al socio era fondato proprio sull'importo fissato nella conciliazione, l'eventuale inefficacia dell'accordo per difetto di rappresentanza doveva costituire motivo di ricorso in primo grado, e proposta in appello integra un nuovo motivo inammissibile. Il terzo motivo resta assorbito.

Il quarto e il quinto motivo sono fondati. La Corte ricorda che società e soci in regime di trasparenza sono litisconsorti necessari nel giudizio sull'accertamento unitario (Cass. n. 27278 del 2024), ma che dall'accertamento unitario scaturiscono posizioni distinte, con una duplicità di avvisi per soggetti e imposte diversi (Cass. n. 29503 del 2020): il socio può quindi difendersi sull'an e sul quantum della pretesa personale anche quando l'accertamento sociale sia divenuto definitivo per effetto della conciliazione. L'estinzione della società, che determina il subentro dei soci nei rapporti non definiti (Cass. sez. un. n. 3625 del 2025), non preclude al socio la contestazione della pretesa che lo riguarda a titolo personale: il socio succede nell'obbligazione tributaria sociale rimasta inadempiuta, non nella posizione contrattuale della società nell'accordo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

6.Quadro normativo

L'art. 116 del TUIR estende alle s.r.l. con compagine ridotta il regime di trasparenza dell'art. 115, sicché il reddito della società è imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, e concorre a formare il loro reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. L'accertamento è unitario quanto all'elemento reddituale, ma si traduce in atti distinti: l'avviso alla società, che resta soggetto passivo delle altre imposte, e l'avviso al socio, che riguarda il suo reddito personale. La conciliazione giudiziale dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 è un accordo fra le parti del giudizio che definisce la lite e ne determina l'estinzione per cessazione della materia del contendere; la norma non ne prevede effetti nei confronti di soggetti diversi dalle parti.

L'art. 2495 c.c. regola le sorti dei debiti sociali dopo la cancellazione della società: i soci ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e l'art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una responsabilità propria dei soci assegnatari di beni sociali per le imposte non pagate. La pronuncia tiene distinti i due piani: sul versante della società estinta il socio può essere chiamato a rispondere del debito cristallizzato dall'accordo, nei limiti di legge; sul versante dell'IRPEF da trasparenza, invece, il debito è e resta suo, e la misura del reddito che lo alimenta è oggetto di un accertamento giudiziale autonomo.

7.Orientamento giurisprudenziale

La decisione sviluppa un indirizzo già consolidato sulle definizioni della lite da parte della società. La Corte ha affermato che gli effetti della definizione agevolata di cui si sia avvalsa la società di persone non si estendono automaticamente al socio destinatario di un distinto avviso (Cass. n. 2489 del 2026), che la definizione agevolata della lite societaria non comporta l'annullamento dell'accertamento al socio di società a ristretta base (Cass. n. 10985 del 2026) e che l'estinzione del giudizio promosso dalla società per inattività delle parti non fa venire meno la pretesa nei confronti dei soci (Cass. n. 640 del 2025); la giurisprudenza di merito siciliana e campana ha applicato lo stesso principio alle definizioni agevolate del 2022 (CGT II Sicilia n. 3863/2026; CGT II Campania n. 2939/2026). L'ordinanza di ottobre porta il principio sul terreno inverso e più delicato: non è il Fisco a chiedere di tenere ferma la pretesa verso il socio, ma il socio a chiedere di poter contestare un reddito che la società ha già accettato in sede conciliativa, anche con la firma dello stesso socio come amministratore.

Due profili meritano attenzione nell'uso del precedente. Il primo è il confronto con l'accertamento con adesione, per il quale la Corte, nelle società di persone, ha riconosciuto che la definizione della società costituisce titolo per l'accertamento ai soci e che i soci beneficiano della riduzione concordata (Cass. n. 15824 del 2026), mentre la giurisprudenza di merito ha escluso l'estensione automatica alle società di capitali (CGT I Padova n. 94/2026): l'ordinanza riguarda la conciliazione giudiziale e una s.r.l. trasparente, e non si pronuncia sull'adesione. Il secondo è processuale: la libertà del socio di contestare il reddito non lo esonera dalle preclusioni, e chi intende far valere vizi dell'accordo conciliativo, come il difetto di poteri del firmatario, deve dedurli con il ricorso introduttivo. Per i difensori dei soci di società trasparenti, specie dopo l'estinzione dell'ente, l'indicazione è di impugnare l'avviso personale nel merito, senza ritenersi vincolati dagli importi definiti dalla società; per l'Ufficio, che il reddito definito in conciliazione con la società non è, da solo, prova della pretesa verso il socio. Sulla posizione dei soci di s.r.l. trasparenti la sezione si è pronunciata di recente anche in materia di raddoppio dei termini (Cass. n. 25582 del 2026, commentata il 29 settembre).

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Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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