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Prassi commentata › Abuso del diritto ed elusione

Mancata ricostituzione della riserva di rivalutazione nella fusione e abuso del diritto: risposta n. 198/2026

Chiarimento dell'Amministrazione

Non è vantaggio fiscale indebito la mancata ricostituzione, per effetto del disavanzo da annullamento, della riserva da rivalutazione ex art. 110 del d.l. n. 104 del 2020 dell'incorporata acquisita da parti indipendenti, se manca ogni attribuzione della riserva ai soci

Una società acquisisce da parti indipendenti l'intera partecipazione in una società titolare di una riserva in sospensione d'imposta da rivalutazione del marchio e poi la incorpora; dalla fusione emerge un disavanzo da annullamento e la riserva non viene ricostituita. L'Agenzia esclude il vantaggio fiscale indebito ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto, perché la fusione completa l'integrazione delle società acquisite e non risultano distribuzioni, atti dispositivi del bene rivalutato o circolarità infragruppo. La risposta richiama e applica i criteri della circolare n. 6/E del 2022. Nel corpus, sullo stesso profilo, una decisione di secondo grado ha escluso conseguenze fiscali dall'annullamento della riserva nella fusione con disavanzo in assenza di sostanziale attribuzione ai soci; le decisioni di segno opposto fra loro riguardano invece l'utilizzo della riserva a copertura del disavanzo.

Estremi e norme
DocumentoAgenzia delle entrate · risposta a interpello 2 novembre 2026, n. 198TemaAbuso del diritto · Fusione per incorporazione · Riserve in sospensione d'imposta · IRES · IRAPNormeArt. 10-bis l. n. 212/2000 · Art. 172, comma 5, TUIR · Art. 110 d.l. n. 104/2020 · Art. 1, commi 44 e 45, l. n. 199/2025RiferimentiIl documento interpreta l'art. 10-bis, commi 1 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, letto alla luce dell'Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2025, prot. n. 7; l'art. 172, comma 5, del TUIR, sulla sorte delle riserve in sospensione d'imposta delle società incorporate, con il richiamo al comma 9 dello stesso articolo e all'art. 2504-bis, comma 3, del codice civile per la retrodatazione degli effetti; l'art. 110 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, compreso il comma 3 sull'affrancamento della riserva; l'art. 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sull'affrancamento straordinario, oggetto della domanda subordinata.

1.Il quesito e il chiarimento

La società istante, controllata indirettamente da un fondo di private equity, ha acquisito nel 2024 l'intero capitale di due società, una delle quali, acquistata da parti indipendenti, controllava a sua volta un'altra società. Nel 2025, per eliminare la duplicazione di strutture e costi, ha incorporato le tre società, con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2025 e contabilizzazione come fusione under common control. Nel 2021 una delle incorporate aveva rivalutato il proprio marchio ai sensi dell'art. 110 del d.l. n. 104 del 2020, iscrivendo una riserva in sospensione d'imposta non affrancata. Dalla fusione sono emersi disavanzi da annullamento, allocati ad avviamento, e la riserva non è stata ricostituita. L'istante ha chiesto conferma dell'assenza di abuso con riguardo a questa «evaporazione»; in subordine, se la riserva potesse essere ricostituita come riserva tassabile solo in caso di distribuzione e affrancata con l'imposta sostitutiva prevista dalla legge n. 199 del 2025. Nella documentazione integrativa ha ricostruito la catena partecipativa e precisato che, dopo l'acquisizione, i soci della società acquisita, insieme ad altri investitori, hanno sottoscritto quote di un veicolo che ha investito il 7,2 per cento nella controllante.

L'Agenzia ricorda che l'abuso richiede la prova congiunta del vantaggio fiscale indebito, dell'assenza di sostanza economica e dell'essenzialità del vantaggio e che, secondo l'Atto di indirizzo, la verifica parte dal vantaggio indebito, la cui assenza esclude in radice l'abuso. Riconosce che l'evaporazione di una riserva in sospensione per effetto di operazioni straordinarie può rientrare tra i vantaggi sindacabili, in quanto potenzialmente espressiva di attribuzioni ai soci dei maggiori valori vincolati. Esamina quindi l'operazione come disegno unitario, formato dall'acquisizione e dalla fusione, avendo riguardo alla ratio delle norme applicate e ai principi dell'ordinamento tributario.

Nel caso esaminato la fusione è il naturale completamento dell'integrazione e la mancata ricostituzione deriva dalle regole proprie della fusione e dall'emersione del disavanzo. L'art. 172, comma 5, del TUIR esclude per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione la tassazione per mancata ricostituzione, salvo che vi sia avanzo o aumento di capitale eccedente e questo venga distribuito. Non risultano distribuzioni successive né atti dispositivi del marchio; l'acquisizione da parti indipendenti esclude operazioni circolari infragruppo e non appare configurabile un percorso alternativo più lineare che consegua lo stesso risultato. L'operazione, considerata unitariamente e nei singoli atti, non procura dunque un vantaggio indebito.

2.La prassi precedente

La risposta richiama la circolare n. 6/E del 2022, invocata anche dall'istante, e ne applica i criteri. Secondo la circolare può costituire vantaggio indebito ogni utilizzo delle riserve, compresa la loro evaporazione per effetto di operazioni straordinarie anche tra parti correlate, che sia espressivo di attribuzioni ai soci dei maggiori valori vincolati. La circolare qualifica le riserve da rivalutazione ex art. 110 come tassabili solo in caso di distribuzione, con rinvio alla circolare n. 57/E del 2001. Afferma inoltre che, se dalla fusione non emerge un avanzo, l'avente causa non deve ricostituirle ai sensi dell'art. 172, comma 5, del TUIR, purché la mancata ricostituzione non derivi da operazioni contrarie alla ratio del vincolo, e che a tal fine possono rilevare gli atti dispositivi dei beni rivalutati o delle partecipazioni nella società che ha rivalutato.

Dal confronto con la circolare emerge, nella lettura della redazione, che la risposta non ne modifica i criteri ma li applica a un caso concreto, indicando come elementi decisivi l'indipendenza delle parti dell'acquisizione, l'assenza di circolarità, di distribuzioni e di atti dispositivi del bene rivalutato e la condizione che il reinvestimento dei cedenti non conferisca un'influenza determinante.

3.La prassi in giudizio

Sul profilo affrontato dalla risposta, cioè l'annullamento nella fusione con disavanzo della riserva da rivalutazione iscritta dall'incorporata, nel corpus si rinviene una decisione di secondo grado che, richiamando la circolare ministeriale n. 310/E del 1995 e la circolare n. 6/E del 2022, ha ritenuto che le riserve di rivalutazione siano tassabili solo in caso di distribuzione e che il loro annullamento, automatico in ogni fusione, non produca conseguenze fiscali se non vi è una sostanziale attribuzione ai soci.

Su un profilo diverso, l'utilizzo della riserva da rivalutazione a copertura di un disavanzo da fusione, le decisioni di merito sono di segno opposto. Una decisione di primo grado, che richiama in senso conforme la circolare n. 6/E del 2022, ha escluso la tassazione di una riserva ex art. 15 del d.l. n. 185 del 2008 utilizzata per coprire il disavanzo, leggendo la norma insieme all'art. 13 della legge n. 342 del 2000 e valorizzando il controllo totalitario dell'incorporante sull'incorporata; una decisione di secondo grado ha invece ritenuto che la riserva da rivalutazione ex art. 13 della legge n. 342 del 2000 possa coprire perdite d'esercizio ma non disavanzi da fusione, il cui ripianamento con la riserva ne comporta la tassazione, richiamando Cass. n. 5943/2017. Dal confronto, nella lettura della redazione, emerge che entrambe riguardano l'utilizzo della riserva a copertura del disavanzo, mentre la risposta tratta la mancata ricostituzione ai sensi dell'art. 172, comma 5, del TUIR. Un'altra decisione di secondo grado, con esito intermedio e riferita all'utilizzo della riserva in generale, ha affermato che tale utilizzo non comporta di per sé tassazione, la quale va verificata accertando se l'operazione sia finalizzata all'attribuzione ai soci, anche indiretta.

La struttura dell'art. 10-bis applicata dall'Agenzia trova riscontro in Cass. n. 33418/2025, che pone a carico dell'Amministrazione la prova dei tre elementi costitutivi e richiede, per il vantaggio indebito, il confronto con il carico dell'operazione fisiologica, e in una decisione di primo grado secondo cui l'assenza anche di uno solo dei requisiti esclude l'abuso.

Le decisioni che si discostano dalla circolare n. 6/E del 2022 la richiamano per profili diversi da quello delle riserve in sospensione nella fusione; anche la circolare n. 57/E del 2001 è richiamata nelle pronunce del corpus per profili diversi dalla sorte della riserva nella fusione, e una di esse riguarda la qualificazione di una riserva di rivalutazione in contabilità semplificata.

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Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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